LEGGE 2 agosto 2002, n. 5. (GURS N. 36 DEL 09/08/02)
Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
STRADE E ROTTE DEL VINO
Art. 1.
Finalità
1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le attività e le produzioni ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del vino, in prosieguo denominate "Strade".
2. Le Strade sono itinerari turistici lungo i quali insistono vigneti, cantine di aziende agricole, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, strutture turistico ricettive, valori naturali, culturali e ambientali. Nell'ambito delle strade e delle rotte del vino la continuità territoriale fra tratti della fascia costiera e fra la costa e le isole minori è assicurata anche mediante l'apposizione del simbolo identificativo della Strada e l'istituzione di centri di informazione e di accoglienza sui mezzi di trasporto marittimi pubblici e privati e nei porti.
3. Le Strade possono comprendere i territori relativi a più di un vino a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica.
Art. 2.
Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino
1. La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade sulla base dello schema predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino. Il disciplinare tipo contiene i requisiti di qualità di cui all'articolo 8.
3. Il comitato promotore presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste istanza di riconoscimento della Strada, corredata da un disciplinare redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti. Decorso tale termine il riconoscimento si intende concesso.
5. In presenza di più comitati per il riconoscimento della stessa Strada si dà priorità a quello cui aderiscono le aziende vitivinicole con la maggiore produzione vinicola di qualità cui fa riferimento la Strada.
6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste riconosce per ogni Strada uno specifico simbolo identificativo, sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare tipo.
7. L'Istituto regionale della vite e del vino provvede alla predisposizione del simbolo identificativo regionale che è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Art. 3.
Comitati di gestione
1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, ferme restando le condizioni previste per i comitati promotori all'articolo 2, comma 1.
2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti:
a) realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare approvato;
b) provvedono alla diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati;
c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada nei diversi strumenti di promozione turistica;
d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto dei requisiti di qualità previsti all'articolo 8.
3. Nell'ambito delle Strade operano guide enoturistiche in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione che rispettino requisiti minimi di durata e professionalità stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. E' istituito un apposito registro professionale delle guide enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.
Art. 4.
Equiparazione alle attività agrituristiche
1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le cantine ed enoteche presenti nell'ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.
Art. 5.
Enoteca regionale della Sicilia
1. E' istituita l'Enoteca regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede con i fondi e le modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000-2006. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ne promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico.
2. L'attività dell'Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All'Enoteca regionale possono aderire associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo.
3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell'Enoteca regionale sono a carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
4. L'Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:
a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;
b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;
c) organizzare corsi e stage formativi;
d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.
5. Ai fini della realizzazione dell'Enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.
6. L'Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad Enoteche nazionali.
7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attività dell'Enoteca regionale con quella dell'Istituto regionale della vite e del vino.
Art. 6.
Musei della vite e del vino
1. Nell'ambito di ciascuna Strada può essere istituito un museo della vite e del vino da parte del comitato di gestione della Strada, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il responsabile scientifico del museo fa parte del comitato di gestione della Strada.
2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente nel museo deve avere carattere di unicità nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale. Il museo ha anche compiti di realizzazione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della produzione vitivinicola della Strada. Può inoltre costituire in un' apposita sezione un' enoteca dell'area vitivinicola interessata, presentando una selezione dei vini della Strada e svolgendo attività di degustazione e di vendita dei vini e dei prodotti tipici della Strada.
3. Ai fini della realizzazione del museo la Regione e gli enti locali possono concedere ai comitati di gestione gratuitamente immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche appositamente ristrutturati. Il museo può essere sede di uno dei centri di informazione e accoglienza della Strada.
4. La gestione del museo è finanziata coi proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività espositiva e delle altre attività e servizi ad essa connesse, nonché con le donazioni e i finanziamenti a scopo pubblicitario e promozionale di soggetti privati.
Art. 7.
Centri di informazione e di accoglienza
1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della Strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.
2. I centri forniscono informazioni specifiche sull'area vitivinicola e sulle caratteristiche della Strada, sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della Strada stessa. Possono porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; possono altresì fornire pacchetti turistici di breve durata a carattere locale per conto delle strutture private e pubbliche previi accordi e convenzioni con le medesime.
3. L'attività dei centri di informazione e di accoglienza è finanziata anche attraverso il corrispettivo dei servizi resi ai soggetti aderenti alla Strada.
Art. 8.
Requisiti di qualità
1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268.
2. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Art. 9.
Segnaletica delle strade
1. I comitati di gestione provvedono alla realizzazione della segnaletica specifica della Strada sulla base della segnaletica tipo predisposta dall'Istituto regionale della vite e del vino e approvata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza sentiti i comitati di gestione.
Art. 10.
Finanziamento degli interventi
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti delle disponibilità del bilancio per i seguenti interventi:
a) creazione del simbolo identificativo della Strada e della specifica segnaletica riferita alla strada del vino;
b) creazione o adeguamento dei centri di informazione e di accoglienza delle strade del vino riconosciute;
c) creazione di musei della vite e del vino mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e allestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni strada del vino;
d) adeguamento ai requisiti di qualità previsti all'articolo 8;
e) creazione del simbolo identificativo regionale, di materiale divulgativo e informativo riguardante la generalità delle Strade, compresa la realizzazione di materiale multimediale.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere concessi a favore dei comitati di gestione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. I contributi possono essere concessi fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso non possono superare l'importo di 25.000 euro per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e di 55.000 euro per gli interventi di cui alla lettera c). I beneficiari degli interventi di cui alla lettera c) sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:
a) comitati di gestione;
b) enti locali;
c) altri soggetti pubblici e privati.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera d) , possono essere concessi a favore di aziende vitivinicole che intendano aderire a una strada del vino, fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso per un importo non superiore a 25.000 euro.
4. I contributi di cui al comma 1, lettera e), sono concessi all'Istituto regionale della vite e del vino nella misura del 50 per cento della spesa e fino a un massimo di 30.000 euro.
Art. 11.
Disposizioni finanziarie
1. Le assegnazioni disposte annualmente, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, sono iscritte nel bilancio della Regione e sono destinate alle finalità di cui all'articolo 10.
2. Ad integrazione delle assegnazioni di cui al comma 1, per le finalità dell'articolo 10, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, tabella 'H', UPB 2.3.1.3.1., capitolo 147303.
Art. 12.
Disposizione transitoria
1. I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati, già costituiti con atto pubblico alla data del 31 dicembre 2001, possono presentare istanza di riconoscimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il riconoscimento è concesso a condizione che i predetti soggetti si adeguino ai requisiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.
Art. 13.
Norma di salvaguardia comunitaria
1. I contributi di cui all'articolo 10, rientranti nel punto 4.3 degli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi nei limiti della regola de minimis.
2. Ogni altro aiuto previsto dall'articolo 10 riguardante iniziative promozionali è concesso fino ad un massimo di 100.000 euro per un periodo di tre anni e nel rispetto delle condizioni poste dal punto 14 dei predetti Orientamenti per il settore agricolo, dagli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti e dall'articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L'attuazione di tali interventi è subordinata alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 14.
Contributi de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti della regola de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni che promuovano presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini di qualità cui fanno riferimento le Strade.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, cui si provvede con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 2.2.2.6.1 - codice 542804 per il medesimo esercizio.
Titolo II
NORME URGENTI SULL'INVENTARIO VITICOLO DELLA SICILIA
Art. 15.
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è sostituita dalla seguente:
"c) cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonchè la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11".
3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è aggiunta la seguente lettera:
"l) cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche".
4. Le lettere a) e g) dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 sono così sostituite:
"a) la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14;
g) il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola".
5. L'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"I dati inseriti nell'albo comunale dei vigneti ed i dati relativi alle sezioni a) e b) dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14 sono sostituiti dai dati indicati nelle dichiarazioni delle superfici vitate come da modello B1 fornito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in applicazione dell'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e delle relative modalità di applicazione di cui all'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".
6. L'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è così sostituito:
"L'Albo regionale dei vigneti è sostituito dalle risultanze della banca dati regionale fornita dall'AGEA, per la costituzione dell'inventario produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e alle relative modalità di applicazione previste dall'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".
7. Le lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate.
8. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
9. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
10. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, è aggiunto il seguente: "Art. 16 bis - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventano del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai Regolamenti CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni".
Art. 16.
Deroga all'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198
1. In deroga al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, esclusivamente per la vendemmia 2002, il catastino soci delle cooperative cantine sociali, redatto secondo i modelli B e C, allegati al decreto del dirigente generale n. 616 del 5 luglio 2002, con l'indicazione delle quantità e dei tipi di uva ricevuti in conferimento, è inviato al Servizio V Produzione vegetale - Impianti agro-industriali - Unità operativa n. 29 - Repressione frodi vinicole, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento delle uve e, comunque, non oltre la data prevista per la presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola.
Art. 17.
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198
1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, a decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi cooperativi potrà essere conferita l'uva proveniente da ciascuna unità vitata dichiarata ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative.
Titolo III
ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO
Art. 18.
Indennità compensativa ed agricoltura biologica
1. All'articolo 57, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2, le parole "delle indennità compensative di cui all'articolo 14 del Regolamento CE n. 1257/99" sono sostituite dalle parole "della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".
2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 57, lettere a) e b), della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono destinati alla copertura della prima annualità degli interventi di cui alla misura F1B del Piano di sviluppo rurale attuativo del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con legge finanziaria.
Art. 19.
Disposizioni per il bilancio dell'ESA
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, si applicano al bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2002.
Art. 20.
Attività Istituto della vite e del vino
1. L'Istituto regionale della vite e del vino svolge le attività promozionali di propria competenza nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dall'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e dalla relativa autorizzazione comunitaria.
2. E' autorizzata l'erogazione all'Istituto regionale della vite e del vino dell'intero stanziamento dei capitoli 147302 e 147306 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 21.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 agosto 2002.
CUFFARO
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste CASTIGLIONE
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 10 febbraio 1992, n. 164, reca: "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine".
Nota all'art. 4, comma 2:
Il comma 4 dell'art. 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268 "Disciplina delle strade del vino" così dispone:
"In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici".
Nota all'art. 8, comma 1:
L'art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268, così dispone:
"Requisiti del disciplinare. 1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
In attuazione di quanto disposto dal riportato articolo, è stato emanato il D.M. 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2000, n. 175, recante: "Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del vino".".
Nota all'art. 11, comma 1:
L'art. 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, così dispone:
"Agevolazioni e contributi finanziari. 1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma l dell'articolo 3 limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino" può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Nota all'art. 15, commi 2 e 3:
L'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 "Nuove norme per la lotta contro la sofistificazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che qui si annotano, è il seguente:
"Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, ufficio della direzione interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, svolge i seguenti compiti:
a) collabora con gli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti sia in campo nazionale che in Sicilia; nonché con il Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e con gli analoghi organi della Guardia di finanza, per il reciproco scambio di notizie, elementi e dati afferenti alla materia delle sofisticazioni vitivinicole e all'applicazione delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di vitivinicoltura;
b) coordina le attività dei servizi comunali di controllo per la vitivinicoltura e delle amministrazioni provinciali nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 8 e 11;
c) cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11;
d) cura la raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto regionale della vite e del vino di cui all'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni;
e) attiva e aggiorna l'elenco del personale delle amministrazioni comunali e provinciali di cui agli articoli 8 e 10;
f) istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per violazione degli articoli 76, 80, secondo comma ed 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
g) svolge le azioni e i compiti di controllo attribuiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni;
h) esegue i controlli e le verifiche riguardanti il catastino viticolo delle cooperative cantine sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni e ne confronta le risultanze con l'anagrafe vitivinicola e l'albo dei vigneti;
i) attua ogni altra iniziativa o compito attribuiti allo stesso dalla presente legge;
l) cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche.
Ferme restando le specifiche competenze dello Stato in materia, le funzioni di vigilanza e controllo di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, sono specificatamente attribuite, nell'ambito della Regione siciliana, agli ispettori provinciali dell'agricoltura. Le predette funzioni sono esercitate d'intesa ed in collaborazione con gli uffici periferici dello Stato e con gli organi di polizia preposti alla repressione delle frodi.
Sono abrogati il terzo, quarto e quinto comma, dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16".
Nota all'art. 15, comma 4:
L'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto delle modifiche operate dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura cura
a) la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14;
b) l'espletamento degli adempimenti a carico dei comuni previsti dalla vigente normativa comunitaria; nazionale e regionale in materia di:
1) denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli;
2) documenti di accompagnamento e registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli;
c) l'esame delle denunce di produzione previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni con le allegate copie, redatte dalla distilleria, della bolletta di consegna dei sottoprodotti della distillazione confrontandone le indicazioni con quelle riguardanti rispettivamente l'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti;
d) la rilevazione dei dati concernenti il consumo dello zucchero nell'ambito comunale, mediante l'esame della documentazione prevista dall'art 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni;
e) la comunicazione tempestiva agli organismi di vigilanza dello Stato, al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, e, ove ne ricorrano gli estremi alla competente autorità giudiziaria, delle inadempienze, irregolarità e trasgressioni riscontrate;
f) l'acquisizione diretta di tutti i dati e gli elementi non denunziati totalmente o parzialmente;
g) il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola".
Nota all'art. 15, comma 7:
L'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Presso ogni comune della Regione è istituita l'anagrafe vitivinicola delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, commerciano e trasportano uve, mosti, vino, aceti e relativi sottoprodotti.
Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura provvede alla tenuta ed all'aggiornamento della anagrafe vitivinicola.
I comuni che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 10, ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola mediante i propri uffici.
L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni, rispettivamente per:
a) (...);
b) (...);
c) imprese agricole vinicole singole, associate o cooperativistiche;
d) imprese commerciali ed industriali;
e) imprese per la produzione di vini all'ingrosso, nonché per la distillazione di vini o loro sottoprodotti:
f) imprese di trasporto d'uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti.
Ogni impresa può essere iscritta in una o più sezioni dell'anagrafe vitivinicola. In ciascuna sezione dovranno annotarsi le altre sezioni dell'anagrafe vitivinicola in cui l'impresa stessa risulta iscritta.
L'anagrafe vitivinicola deve essere istituita entro l'1 aprile 1985.
I comuni devono dare pubblico avviso dell'istituzione dell'anagrafe vitivinicola, oltre che mediante affissione della delibera all'albo comunale, con manifesti murali ed ogni altra opportuna forma di pubblicità, dandone altresì comunicazione al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Sicilia, competenti per territorio".
Nota all'art. 15, comma 8:
L'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
" ...
Le imprese rientranti nelle categorie previste dalle lettere c) d) e) ed f) dell'articolo precedente devono chiedere al comune in cui esercitano la propria attività l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola.
Le imprese individuate dalla presente legge devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola entro 90 giorni dall'istituzione presso ogni comune, ai sensi dell'art. 14 dell'anagrafe stessa o comunque dalla relativa costituzione se successiva a tale data. Le imprese devono altresì comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe rispetto alla prima iscrizione.
Le stesse devono comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe stessa rispetto alla prima iscrizione.
Il sindaco, dopo avere accertato la completezza dei dati forniti, in rapporto all'apposita modulistica regionale, differenziata secondo il tipo di impresa, rilascerà agli interessati attestati di avvenuta iscrizione all'anagrafe vitivinicola e provvederà a trasmettere copia dell'iscrizione al servizio regionale di cui all'art. 5.
L'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti sono pubblici. Chiunque ne sia interessato può prenderne gratuitamente visione".
Nota all'art. 15, comma 9:
L'art. 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"I soggetti tenuti alla denuncia prevista dall'art 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni, devono integrare la denuncia medesima con la documentazione di provenienza delle uve.
Tale documentazione sarà costituita:
a) (...)
b) per i vinificatori non produttori di uva, singoli o associati, da copia delle fatture di acquisto dell'uva e delle relative bolle di accompagnamento.
Le denunce di cui al primo comma dovranno altresì essere corredate della copia della bolletta di consegna delle vinacce rilasciata dalla distilleria.
I comuni non possono procedere alla vidimazione e/o timbratura delle denunce di produzione, di quelle di giacenza, nonché dei documenti di accompagnamento nei confronti di quelle imprese che non risultano iscritte all'anagrafe vitivinicola di cui alla presente legge.
I documenti di accompagnamento relativi alle uve da tavola destinate alla vinificazione, ai mosti di uva da tavola ed ai succhi di uva concentrati provenienti da uva da tavola, devono contenere la dizione: "Uva destinata alla produzione di vino per distilleria", ovvero: "Destinazione per produzione di succhi di uva" o le diverse specifiche dizioni riguardanti le altre destinazioni consentite dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali".
Nota all'art. 16, comma 1:
Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, così dispone:
"Il catastino è elaborato e sottoscritto da un tecnico agricolo munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie iscritto al rispettivo albo o collegio professionale, ed è trasmesso entro il 31 luglio di ogni anno direttamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'IRCAC".
Note all'art. 17, comma 1:
- L'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 "Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi" definisce le cooperative cantine sociali e le relative caratteristiche.
- L'art. 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, così dispone:
"1. L'inventario del potenziale produttivo contiene i dati seguenti:
a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, nel territorio dello Stato membro in oggetto;
b) le varietà interessate;
c) il totale dei diritti d'impianto esistenti;
d) le disposizioni nazionali o regionali emanate in applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Uno Stato membro può prevedere che l'inventario sia compilato su base regionale. Tuttavia, in questo caso, tutti gli inventari regionali devono essere compilati entro il 31 dicembre 2001. Ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, il ritardo nella compilazione dell'inventario da parte di una regione non osta all'applicazione del presente titolo in altre regioni dello Stato membro in questione".
Nota all'art. 18, comma 1:
L'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", per effetto della modifica operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Agricoltura biologica ed indennità compensative. 1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell'esercizio 2002:
a) quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE n. 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 aprile 1975, n. 125;
b) quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE n. 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
c) quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".
Note all'art. 18, comma 2:
- Per l'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2 vedi nota all'art. 18, comma 1.
- Il Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio reca disposizioni in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e modifica ed abroga taluni regolamenti.
Nota all'art. 19:
L'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2001" così dispone:
"Disposizioni sul bilancio dell'ESA. 1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione iscritte al capitolo di spesa 412 - "Fondo accantonamento avanzo di amministrazione, comma 5, articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6" del bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2001 per i seguenti fini istituzionali:
- "Ricostruzioni ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti" (capitolo 252);
- "Spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali" (capitolo 260);
- "Spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di assistenza tecnica" (capitolo 261);
- Spese per la realizzazione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo" (capitolo 257);
- "Spese per la manutenzione straordinaria di strade" (capitolo 267);
- "Spese per il completamento di opere viarie di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84 (capitolo 268);
- "Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc." (capitolo 507)"".
Nota all'art. 20, comma 1:
L'art. 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" così dispone:
"Promozione prodotti agroalimentari. 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge attività promozionali per i prodotti agroalimentari in ambito regionale nazionale ed internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge altresì indagini quantitative e qualitative di mercato e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.
2. L'attività promozionale è attuata attraverso un programma che prevede:
a) la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere;
b) iniziative nei diversi circuiti distributivi;
c) attività di comunicazione relativamente ai prodotti di qualità;
d) missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani ed esteri.
3. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere b) e c), è realizzata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al finanziamento.
4. Soggetti beneficiari delle attività previste al comma 2 sono le imprese agroalimentari, singole e associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione, che operano nel territorio regionale.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 56 miliardi.
6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrino in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale, nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni:
a) prima fascia; fino a un massimo di lire 100 milioni;
b) seconda fascia fino a un massimo di lire 50 milioni;
c) terza fascia; fino a un massimo di lire 20 milioni.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi".
Nota all'art. 20, comma 2:
L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" dispone in materia di approvazione di bilanci di previsione, variazioni di bilancio, bilanci consuntivi e regolamenti di enti, aziende ed istituti regionali.