I compiti dell’U.R.P.
sono definiti dalla legislazione nazionale (legge n. 150/2000)
e dalla legislazione regionale (D.P.Reg. n. 11/95 e D.P.Reg.
n. 12/98).
L’art. 8 della legge n. 150/2000 stabilisce:
a. garantire l’esercizio dei diritti di informazione,
di accesso e di partecipazione;
b. agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti
ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l’informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c. promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione
telematica e coordinare le reti civiche;
d. attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e
la comunicazione interna, i processi di verifica della
qualità dei servizi e di gradimento degli stessi
da parte degli utenti;
e. garantire la reciproca informazione fra l’ufficio
per le relazioni con il pubblico e le altre strutture
operanti nell’amministrazione, nonché fra
gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie
amministrazioni.
L’art.30 del D.P.Reg. 11/95 stabilisce:
a. garantisce all’interno i diritti di partecipazione
definiti dalla L.R.10/91 "Legge sulla trasparenza";
b. promuove l’informazione sui decreti attuativi
della L.R. n.10/91;
c. fornisce informazioni sull’attività dell’Assessorato
d. promuove la conoscenza sugli atti, sulle procedure
amministrative e sullo stato dei procedimenti;
e. elabora la modulistica per l’esercizio del diritto
di accesso;
f. svolge ricerche e analisi finalizzate alla formulazione
di proposte all’Amministrazione sugli aspetti organizzativi
e logistici del rapporto con l’utenza;
g. promuove la comunicazione on line;
h. promuove i processi di semplificazione delle procedure
amministrative.
L’art. 17 del D.P.Reg. 12/98 stabilisce:
a. predisporre i moduli e gli altri materiali anche di
carattere informativo, riguardanti il diritto di accesso;
b. fornire le informazioni per la compilazione e la presentazione
delle richieste di accesso;
c. dare indicazione sui costi di riproduzione e spedizione,
nonché sull'ammontare delle imposte di bollo, se
dovute, e dei diritti di ricerca e di visura;
d. curare gli adempimenti di cui all'art. 29 della legge
regionale n. 10/91;
e. curare l'elaborazione e la pubblicazione in luoghi
e forme idonee, dell'organigramma dell'Amministrazione
nel quale siano indicati gli uffici dove sono depositate
le categorie di atti, i funzionari preposti ai rapporti
con il pubblico ed al rilascio di informazioni e le procedure
mediante le quali è possibile ricevere tali informazioni;
f. dare in visione con facoltà di estrazione di
copie la normativa riguardante i singoli procedimenti,
con particolare riguardo alle fonti di livello inferiore
non altrimenti disponibili.