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URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Compiti Istituzionali
I compiti dell’U.R.P. sono definiti dalla legislazione nazionale (legge n. 150/2000) e dalla legislazione regionale (D.P.Reg. n. 11/95 e D.P.Reg. n. 12/98).

L’art. 8 della legge n. 150/2000 stabilisce:

a. garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione;

b. agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c. promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d. attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e. garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell’amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

L’art.30 del D.P.Reg. 11/95 stabilisce:

a. garantisce all’interno i diritti di partecipazione definiti dalla L.R.10/91 "Legge sulla trasparenza";

b. promuove l’informazione sui decreti attuativi della L.R. n.10/91;

c. fornisce informazioni sull’attività dell’Assessorato

d. promuove la conoscenza sugli atti, sulle procedure amministrative e sullo stato dei procedimenti;

e. elabora la modulistica per l’esercizio del diritto di accesso;

f. svolge ricerche e analisi finalizzate alla formulazione di proposte all’Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza;

g. promuove la comunicazione on line;

h. promuove i processi di semplificazione delle procedure amministrative.

L’art. 17 del D.P.Reg. 12/98 stabilisce:

a. predisporre i moduli e gli altri materiali anche di carattere informativo, riguardanti il diritto di accesso;

b. fornire le informazioni per la compilazione e la presentazione delle richieste di accesso;

c. dare indicazione sui costi di riproduzione e spedizione, nonché sull'ammontare delle imposte di bollo, se dovute, e dei diritti di ricerca e di visura;

d. curare gli adempimenti di cui all'art. 29 della legge regionale n. 10/91;

e. curare l'elaborazione e la pubblicazione in luoghi e forme idonee, dell'organigramma dell'Amministrazione nel quale siano indicati gli uffici dove sono depositate le categorie di atti, i funzionari preposti ai rapporti con il pubblico ed al rilascio di informazioni e le procedure mediante le quali è possibile ricevere tali informazioni;

f. dare in visione con facoltà di estrazione di copie la normativa riguardante i singoli procedimenti, con particolare riguardo alle fonti di livello inferiore non altrimenti disponibili.

 

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