| · I trasferimenti di diritti
di reimpianto, che possono essere effettuati esclusivamente
all'interno del territorio regionale, avvengono tramite
scrittura privata debitamente registrata presso i competenti
uffici del registro e previo assenso da parte dell’I.P.A.
ove andrà ad esercitarsi il diritto;
· La superficie minima trasferibile per azienda
è pari a Ha 0.20.00;
· Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda
l’I.P.A. sul cui territorio andrà ad
esercitarsi il diritto, dopo aver accertato la validità
dello stesso ed effettuato il sopralluogo, rilascia
all'interessato il nulla osta all'effettuazione dell'impianto
dandone comunicazione all’I.P.A. da cui si origina
il diritto;
· Se l'estirpazione è avvenuta su una
superficie non irrigua e l'impianto è previsto
su una superficie irrigua, l’I.P.A. rilascia
il nulla osta all'impianto per una superficie decurtata
del 10% rispetto a quella estirpata, tranne nei casi
in cui viene praticata l'irrigazione di soccorso;
L'acquirente è tenuto a comunicare all’I.P.A.
ed ai servizi vitivinicoli comunali l'avvenuto impianto
entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso.
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