CONCESSIONI PER ACQUE MINERALI NATURALI

 

Il permissionario che faccia domanda, all’Assessorato Industria per il tramite del Distretto Minerario competente per territorio,  entro 3 mesi dalla scoperta del giacimento è preferito nella concessione, fermo restando che deve  dimostrare di possedere i requisiti tecnici ed economici necessari alla conduzione dell’impresa in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.

Le concessioni possono essere richieste, come i permessi di ricerca, da singole persone fisiche o da società costituite secondo uno dei tipi previsti dal 1° comma dell’art. 2249 del c.c..

La documentazione da allegare all’istanza di concessione, di cui una in bollo, sono:

  1. relazione geologica ed idrogeologica di dettaglio, frutto degli studi eseguiti durante la ricerca;

-   qualora la falda non dovesse essere confinata e non godere quindi di protezione assoluta, è necessario che vengano   individuate e delimitate, a tutela dall’inquinamento della risorsa mineraria rinvenuta, le zone di protezione  della stessa( ex D.P.R. n. 236/88 e D.Lgs. 152/99);

  1. programma dei lavori da eseguire comprensivo di quello relativo al loro prevedibile sviluppo;
  2. ubicazione su cartografia della sorgente rinvenuta o del pozzo;
  3. monografia dei vertici della superficie chiesta in concessione con l’ ubicazione dei punti di emungimento rinvenuti o perforati;
  4. tavoletta I.G.M.I. in scala 1:25.000 riportante l’indicazione della superficie delimitata dai vertici dell’area chiesta in concessione e l’ubicazione della sorgente o del pozzo;
  5. cartografia in scala 1:10.000 con le indicazioni e le ubicazioni di cui al punto 5;
  6. carta catastale con le indicazioni e le ubicazioni di cui al punto 5;
  7. prove di portata effettuate nel corso del permesso di ricerca del progetto;
  8. analisi di laboratorio effettuate nel corso  del permesso di ricerca;
  9. programma economico finanziario (con allegato lo stralcio del progetto inerente lo stabilimento da realizzare con riferimento puntuale sulla produttività dello stesso);
  10. qualora la zona è sottoposta a vincolo produrre i nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli;
  11. copia della domanda e della documentazione inviata, ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 105/92, al Ministero della Salute finalizzata all’ottenimento del decreto (previsto dal successivo art.4 del citato D.Lgs. n. 105/92) di riconoscimento dell’acqua minerale naturale. E’ da evidenziare che, qualora tale riconoscimento sia già intervenuto prima del completamento dell’istruttoria per l’ottenimento della concessione mineraria, è necessario che il richiedente trasmetta al Distretto competente copia del decreto di riconoscimento dell’acqua minerale naturale. Tale provvedimento va trasmesso anche se acquisito successivamente al rilascio della concessione mineraria.

 

 

Nota bene: La concessione della coltivazione è temporanea e non può essere accordata per una durata eccedente i trenta anni. Può essere prorogata con decreto dell'Assessore per l'Industria, sentito il Consiglio regionale delle miniere, quando il concessionario abbia adempiuto gli obblighi derivantigli dal rapporto di concessione, abbia eseguito i lavori compresi nel programma relativo al periodo precedente, ed accetti le eventuali nuove condizioni che l'Assessore ritiene di imporre. La proroga deve essere chiesta almeno sei mesi prima della scadenza della concessione (Art. 26 della L.R. 54/56).