CONCESSIONI PER ACQUE MINERALI
NATURALI
Il permissionario che faccia
domanda, all’Assessorato Industria per il tramite del Distretto Minerario
competente per territorio, entro 3 mesi
dalla scoperta del giacimento è preferito nella concessione, fermo restando che
deve dimostrare di possedere i
requisiti tecnici ed economici necessari alla conduzione dell’impresa in
relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.
Le
concessioni possono essere richieste, come i permessi di ricerca, da singole
persone fisiche o da società costituite secondo uno dei tipi previsti dal 1°
comma dell’art. 2249 del c.c..
La
documentazione da allegare all’istanza di concessione, di cui una in bollo, sono:
- relazione geologica ed
idrogeologica di dettaglio, frutto degli studi eseguiti durante la
ricerca;
- qualora
la falda non dovesse essere confinata e non godere quindi di protezione
assoluta, è necessario che vengano individuate e delimitate, a tutela
dall’inquinamento della risorsa mineraria rinvenuta, le zone di protezione della stessa( ex
D.P.R. n. 236/88 e D.Lgs. 152/99);
- programma dei lavori da
eseguire comprensivo di quello relativo al loro prevedibile sviluppo;
- ubicazione su cartografia
della sorgente rinvenuta o del pozzo;
- monografia dei vertici
della superficie chiesta in concessione con l’ ubicazione dei punti di
emungimento rinvenuti o perforati;
- tavoletta I.G.M.I. in
scala 1:25.000 riportante l’indicazione della superficie delimitata dai
vertici dell’area chiesta in concessione e l’ubicazione della sorgente o
del pozzo;
- cartografia in scala
1:10.000 con le indicazioni e le ubicazioni di cui al punto 5;
- carta catastale con le
indicazioni e le ubicazioni di cui al punto 5;
- prove di portata
effettuate nel corso del permesso di ricerca del progetto;
- analisi di laboratorio
effettuate nel corso del permesso
di ricerca;
- programma economico
finanziario (con allegato lo stralcio del progetto inerente lo
stabilimento da realizzare con riferimento puntuale sulla produttività
dello stesso);
- qualora la zona è sottoposta a vincolo produrre i
nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli;
- copia della domanda e
della documentazione inviata, ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 105/92, al
Ministero della Salute finalizzata all’ottenimento del decreto (previsto
dal successivo art.4 del citato D.Lgs. n. 105/92) di riconoscimento
dell’acqua minerale naturale. E’ da evidenziare che, qualora tale
riconoscimento sia già intervenuto prima del completamento
dell’istruttoria per l’ottenimento della concessione mineraria, è
necessario che il richiedente trasmetta al Distretto competente copia del
decreto di riconoscimento dell’acqua minerale naturale. Tale provvedimento
va trasmesso anche se acquisito successivamente al rilascio della concessione
mineraria.
Nota
bene: La concessione della coltivazione è temporanea e non può essere accordata
per una durata eccedente i trenta anni. Può essere prorogata con decreto
dell'Assessore per l'Industria, sentito il Consiglio regionale delle miniere,
quando il concessionario abbia adempiuto gli obblighi derivantigli dal rapporto
di concessione, abbia eseguito i lavori compresi nel programma relativo al
periodo precedente, ed accetti le eventuali nuove condizioni che l'Assessore
ritiene di imporre. La proroga deve essere chiesta almeno sei mesi prima della
scadenza della concessione (Art. 26 della L.R. 54/56).