PERMESSO DI RICERCA PER ACQUE MINERALI NATURALI

 

 

1.     Presentare domanda all’Assessorato Industria per il tramite del Distretto Minerario di competenza per territorio in n. 3 copie di cui una in bollo ai sensi dell’art. 7 della L.R.01/10/56 n. 54 comprendente la dichiarazione  con la quale il richiedente attesti di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dal successivo art.8 della stessa legge.

 

2.     Documentazione da allegare alla domanda:

2.1.  relazione geologica ed idrogeologica di massima;

2.2.  relazione tecnica sui lavori da eseguire;

2.3.  programma economico finanziario, riferito per anno,  che si intende sostenere per la ricerca;

2.4.  stralcio della Tavoletta I.G.M.I. in scala 1:25.000 con l’ubicazione della superficie delimitata dai vertici dell’area di cui si chiede il permesso di ricerca;

2.5.  cartografia in scala 1:10.000 con l’ubicazione della superficie delimitata dai vertici dell’area di cui si chiede il permesso di ricerca;

2.6.  planimetria catastale con delimitazione della superficie relativa al permesso di ricerca;

2.7.  monografia dei vertici dell’area del permesso di ricerca;

2.8.  qualora la zona è sottoposta a vincolo produrre i nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli;

2.9.  documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed economici necessari alla conduzione dell’impresa.

 

Qualora, nel corso della ricerca si sia rinvenuta l’acqua minerale naturale, si ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Distretto Minerario e, successivamente, effettuare nelle quattro stagioni una prova di portata e contestualmente prelevare, alla presenza dell’Autorità Sanitaria Locale competente per territorio, dei campioni d’acqua al fine di eseguire analisi fisiche, fisico-chimiche e batteriologiche. L’esame deve essere eseguito da laboratori stabiliti per legge (anche Istituti Universitari)

 

Nota bene: il permesso di ricerca può essere richiesto da singole persone fisiche o da società costituite secondo uno dei tipi previsti dal 1° comma dell’art. 2249 del c.c. Lo stesso è concesso per un massimo di tre anni.  La durata complessiva del permesso di ricerca non può superare i sei anni. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza ed è accordata solo se il permissionario ha regolarmente eseguito i lavori compresi nel programma relativo al periodo precedente,  o se la mancata o incompleta esecuzione degli stessi sia dovuta a cause di forza maggiore. Con la proroga può essere richiesta la riduzione dell’area di ricerca.