PROCEDURE PER L’APERTURA DI ATTIVITA’ ESTRATTIVE  DA CAVA DI MATERIALE LAPIDEO DI PREGIO (ex art. 39 L.R., n. 127/80)

 

 

 

 

  1. Presentare la domanda di apertura dell’attività estrattiva da cava al Distretto Minerario di competenza per territorio ai sensi dell’art.1  L.R. 01/03/1995 n. 19

 

 

  1. Alla domanda deve essere allegata, in quattro copie, di cui una in bollo, la seguente documentazione ai sensi del citato art. 1:

2.1 a) estratto della mappa catastale interessata dall’attività estrattiva;

b) relazione geomineraria corredata di planimetrie quotate e sezioni rappresentanti le modalità di coltivazione  

 proposte, con l’indicazione del tipo di materiale da estrarre, del volume della produzione preventiva, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare;

c) dichiarazione di disponibilità dell’area e di inesistenza di vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e  

 forestali. Qualora l’area da utilizzare sia sottoposta a vincolo, il richiedente allega all’istanza il nulla osta rilasciato dall’amministrazione competente;

d) attestato di cui all’articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22.

2.2 La certificazione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si intende rilasciata positivamente qualora l’amministrazione 

      competente non si sia pronunciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta:

2.3 Per le attività di cui al comma 1 si prescinde dai pareri di cui all’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e dal nulla osta di cui all’art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, e la distanza di cui alla lettera d) dell’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 è determinata con ordinanza del sindaco anche in deroga alla distanza ivi indicata con un minimo di cinquanta metri.

 

 

  1. La Ditta deve chiedere ai sensi dell’art. 91 della L.R. 03/05/2001 n. 6 all’Assessorato Territorio ed Ambiente la procedura di verifica sul progetto da realizzare ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/04/1996 come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/09/1999. Qualora l’area di cava presenti una superficie superiore a 20 Ha ed una produzione di 500.000 mc/anno di materiale estratto, dovrà essere chiesta la procedura di valutazione di impatto ambientale sempre  all’Assessorato Territorio ed Ambiente previsto dall’art. 5 del D.P.R. 12/04/1996. Qualora l’attività dovesse ricadere, anche se parzialmente all’interno di aree protette, deve essere richiesta direttamente la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.). Qualora, altresì, l’area di cava dovesse ricadere nell’ambito di proposte dei Siti di Importanza Comunitaria (pSIC),  di  Siti di Importanza Comunitaria (SIC), di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) occorre che la Ditta attivi le procedure per acquisire la Valutazione di Incidenza Ambientale. E’ da evidenziare che per i progetti che devono essere assoggettati ad entrambi le procedure, la Valutazione di Incidenza è compresa nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale.