PROCEDURE PER L’APERTURA DI ATTIVITA’ ESTRATTIVE  DA CAVA DI MATERIALE NON DI PREGIO

 

 

 

 

  1. Presentare la domanda di apertura attività estrattiva da cava al Distretto Minerario di competenza per territorio ai sensi dell’art. 9  L.R. n. 127/80. L’autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica , paesaggistica e di tutela delle cose di interesse artistico  e storico sentito il parere del Servizio Geologico e Geofisico del Corpo Regionale delle Miniere, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste  e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali competenti per territorio, nonché del Comune interessato;

 

  1.  Documentazione da presentare ai sensi dell’art. 12 L.R., n. 127/80:

2.1   La domanda di autorizzazione deve specificare il titolo del richiedente alla coltivazione del giacimento ai sensi del successivo art. 15. Qualora la domanda venga presentata da più soggetti, deve essere indicato il rappresentante per i conseguenti adempimenti amministrativi.

2.2 La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

a) certificati e mappe catastali dei terreni interessati all'attività estrattiva in disponibilità del richiedente, con adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

b) relazione tecnica sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e strutturali della zona, corredata da uno studio a scala adeguata indicante la consistenza del giacimento attraverso la sua descrizione litologica; la

relazione deve essere aggiornata, se richiesta del servizio geologico e geofisico, in rapporto alle modifiche intervenute sullo stato dei luoghi a seguito dei lavori di coltivazione;

c) programma di utilizzazione del giacimento, corredato da planimetrie quotate a sezioni rappresentanti le progressive fasi di lavorazione, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre e del volume della produzione

media annua preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare, della potenzialità degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti, dei mezzi e dei

dispositivi da impiegare a tutela della sicurezza delle lavorazioni e della difesa dell'ambiente, degli impegni finanziari previsti;

d) studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona da realizzare nel corso e al termine della coltivazione, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle medesime e dei costi di massima previsti. In particolare, devono essere specificate le modalità di ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni, della regolarizzazione del flusso delle acque e della sistemazione ambientale della zona.

2.3 La documentazione di cui alle precedenti lettere a, b, c e d, redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, ingegnere, geologo o perito minerario iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio, deve essere presentata in sei copie.

2.4 L'area per la quale viene richiesta l'autorizzazione deve avere estensione sufficiente a garantire una coltivazione 

      razionale del giacimento o  della parte del medesimo interessata alla coltivazione.

2.5 In ogni caso, l'autorizzazione deve esclusivamente interessare l'estensione superficiaria che consenta l'attuazione 

      del programma di cui alla precedente lett. c.

2.6 Le spese per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

 

3.         La Ditta deve richiedere, ai sensi dell’ art. 2 della L.R. 26.03.1982 n. 22, al Sindaco del Comune territorialmente competente l’attestato di conformità della cava da aprire con gli strumenti urbanistici vigenti nonché

l’approvazione dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle opere di recupero ambientale da realizzare previsto dalla lettera d dell’art. 12 della L.R. n. 127/80. Qualora la cava da aprire dovesse ricadere su terreni

destinati a verde agricolo, l’attestato di conformità  è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

 

  1. La Ditta deve chiedere ai sensi dell’art. 91 della L.R. 03/05/2001 n. 6 all’Assessorato Territorio ed Ambiente la procedura di verifica sul progetto da realizzare ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/04/1996 come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/09/1999. Qualora l’area di cava presenti una superficie superiore a 20 Ha ed una produzione di 500.000 mc/anno di materiale estratto, dovrà essere chiesta la procedura di valutazione di impatto ambientale sempre  all’Assessorato Territorio ed Ambiente previsto dall’art. 5 del D.P.R. 12/04/1996. Qualora l’attività dovesse ricadere, anche se parzialmente all’interno di aree protette, deve essere richiesta direttamente la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.). Qualora, altresì, l’area di cava dovesse ricadere nell’ambito di proposte dei Siti di Importanza Comunitaria (pSIC),  di  Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) occorre che la Ditta attivi le procedure per acquisire la Valutazione di Incidenza Ambientale. E’ da evidenziare cheper i progetti che devono essere assoggettati ad entrambi le procedure, la Valutazione di Incidenza è compresa nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale.

 

  1.  In ogni caso, fino all’approvazione del Piano Regionale dei Materiali da cava, non potrà essere rilasciata autorizzazione per l’apertura di cave, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 15.05.1991, n. 24:

a) nelle zone vincolate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

b) nelle zone vincolate ai sensi delle leggi 1°  giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497;

c) nelle zone nelle quali le cave sono vietate dagli strumenti urbanistici comunali in vigore;

d) nei comuni privi di strumenti urbanistici e quando esistono nuclei abitati a meno di cinquecento metri dalle cave [1];

e) nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto dei boschi, ai sensi dell'articolo 15, lettera e), della legge regionale 12      

    giugno 1976, n. 78.