PROCEDURE PER L’APERTURA DI ATTIVITA’ ESTRATTIVE DA CAVA DI MATERIALE NON DI PREGIO
2.1 La domanda di autorizzazione deve specificare il titolo del richiedente alla coltivazione del giacimento ai sensi del successivo art. 15. Qualora la domanda venga presentata da più soggetti, deve essere indicato il rappresentante per i conseguenti adempimenti amministrativi.
2.2 La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:
a) certificati e mappe catastali dei terreni interessati all'attività estrattiva in disponibilità del richiedente, con adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
b) relazione tecnica sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e strutturali della zona, corredata da uno studio a scala adeguata indicante la consistenza del giacimento attraverso la sua descrizione litologica; la
relazione deve essere aggiornata, se richiesta del servizio geologico e geofisico, in rapporto alle modifiche intervenute sullo stato dei luoghi a seguito dei lavori di coltivazione;
c) programma di utilizzazione del giacimento, corredato da planimetrie quotate a sezioni rappresentanti le progressive fasi di lavorazione, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre e del volume della produzione
media annua preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare, della potenzialità degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti, dei mezzi e dei
dispositivi da impiegare a tutela della sicurezza delle lavorazioni e della difesa dell'ambiente, degli impegni finanziari previsti;
d) studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona da realizzare nel corso e al termine della coltivazione, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle medesime e dei costi di massima previsti. In particolare, devono essere specificate le modalità di ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni, della regolarizzazione del flusso delle acque e della sistemazione ambientale della zona.
2.3 La documentazione di cui alle precedenti lettere a, b, c e d, redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, ingegnere, geologo o perito minerario iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio, deve essere presentata in sei copie.
2.4 L'area per la quale viene richiesta l'autorizzazione deve avere estensione sufficiente a garantire una coltivazione
razionale del giacimento o della parte del medesimo interessata alla coltivazione.
2.5 In ogni caso, l'autorizzazione deve esclusivamente interessare l'estensione superficiaria che consenta l'attuazione
del programma di cui alla precedente lett. c.
2.6 Le spese per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.
3. La Ditta deve richiedere, ai sensi dell’ art. 2 della L.R. 26.03.1982 n. 22, al Sindaco del Comune territorialmente competente l’attestato di conformità della cava da aprire con gli strumenti urbanistici vigenti nonché
l’approvazione dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle opere di recupero ambientale da realizzare previsto dalla lettera d dell’art. 12 della L.R. n. 127/80. Qualora la cava da aprire dovesse ricadere su terreni
destinati a verde agricolo, l’attestato di conformità è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.
a) nelle zone vincolate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
b) nelle zone vincolate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497;
c) nelle zone nelle quali le cave sono vietate dagli strumenti urbanistici comunali in vigore;
d) nei comuni privi di strumenti urbanistici e quando esistono nuclei abitati a meno di cinquecento metri dalle cave [1];
e) nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto dei boschi, ai sensi dell'articolo 15, lettera e), della legge regionale 12
giugno 1976, n. 78.