Nuove Procedure  (Luglio 2009) e modulistica  deposito  progetti  e varianti 

ai sensi dell’articolo 32 della  L.R.  7/2003

Al fine di promuovere lo snellimento delle procedure,  sono attive le procedure per il deposito in tempo reale di progetti e varianti ai sensi degli articoli  2-17-18 della Legge  64/74 ed all’art. 4 della  L.  1086/71:

A) Procedure per le zone ad alta sismicità (zone 1-2-3) e per i centri abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 2 della legge 64/74 (Modelli 1-2 per zone 1-2-3; Modelli 3-4 per abitati da consolidare):

  • I professionisti presenteranno l’istanza in duplice copia  corredata da una copia dei  documenti e da tre copie del progetto o della variante;
  • I funzionari direttivi  esamineranno formalmente la pratica, controllando  che la documentazione sia completa;
  • Nel caso in cui la  documentazione sia incompleta l’istanza verrà respinta e pertanto non caricata al protocollo.
  • Nel caso invece la stessa sia completa, si procederà al deposito, protocollando contestualmente la pratica in entrata ed in uscita e vistando soltanto due delle tre copie. Una delle copie vistate (A) verrà restituita alla ditta, unitamente ad una copia dell’istanza corredata di apposito visto di deposito con indicazione  del responsabile del procedimento. La seconda copia  vistata (B), unitamente alla terza copia  senza visti (C), rimarrà agli atti dell’Ufficio  per la successiva  istruttoria ai  sensi  dell’art.18 della  legge 64/74 (zone 1-2:alta sismicità)  o dell’art. 2 della  stessa legge 64/74 (centri abitati da  consolidare: Racalmuto e Ravanusa).
  • A completamento di tale istruttoria, alla ditta verrà rilasciata  l’autorizzazione  ed  una copia del progetto (C) con il visto di autorizzazione (art.18 o art.2), mentre agli atti dell’Ufficio rimarrà  la copia  del   progetto (B) munita  sia del timbro di avvenuto deposito (art.17) che  di  quello  di  autorizzazione (art. 18 o art.2). 

 

B) Procedure per le zone a bassa sismicità (zone 4)

  • I professionisti presenteranno l’istanza in duplice copia  corredata da una copia dei  documenti e da due copie del progetto (vedi allegati MOD, n° 5.1-5.2-6.1-6.2) o della variante (vedi allegati MOD.5.1V-5.2V- 6.1V- 6.2V)
  • I funzionari direttivi  esamineranno formalmente la pratica, controllando  che la documentazione sia completa;
  • Nel caso in cui la  documentazione sia incompleta l’istanza verrà respinta e pertanto non caricata al protocollo.
  • Nel caso invece la stessa sia completa, si procederà al deposito, protocollando contestualmente la pratica in entrata ed in uscita e vistando ambedue le copie del progetto. Una delle copie vistate (A) verrà restituita alla ditta, unitamente ad una copia dell’istanza corredata di apposito visto di deposito ai sensi dell’art.17 della legge 64/74; la seconda copia (B), rimarrà agli atti dell’Ufficio. 

 

C) Adempimenti da osservare per ambedue le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b)

  • Per le opere in cemento armato o in acciaio, a strutture ultimate, dovrà effettuarsi, presso l’Ufficio del Genio Civile, il deposito  della relazione finale e del collaudo ai  sensi degli articoli 6-7 della legge 1086/71.
  • Affinché il Comune possa rilasciare il certificato di abitabilità/agibilità, è necessario che la ditta intestataria del deposito  acquisisca preventivamente, dall’Ufficio del  Genio Civile,  il certificato di conformità alla legge sismica, ai sensi dell’art. 28 della legge 64/74 e con le modalità di cui all’art.32 della L.64/74.

D) Indicazioni  per il rispetto delle N.T.C.  di cui al DM 14/01/2008

  • Alle pratiche devono essere allegati elaborati e documenti di cui al Capitolo 10 del DM 14/01/2008.
  • E’ fatta salva la possibilità per zone 4 (mod.5/1-6/1), ivi comprese le zone da consolidare (mod.3/1-4/1), di poter fare ancora riferimento al DM 16/01/1996, utilizzando il metodo delle tensioni ammissibili, solo per costruzioni di tipo 1-2 (cap.2.4.1) e classe d’uso 1-2 (cap.2.4.2). In tal caso,  è da considerare cogente la circolare 65/AA.GG. del 1997; mentre,  per i materiali (Cap.11), le azioni  (Cap.3) ed il collaudo (Cap.9) si applicano le disposizioni  di cui al D.M. 14/01/2008.

·         Per le varianti di progetti già depositati con la normativa precedente, che non comportano  modifiche sostanziali alla struttura, si continua ad applicare la normativa di riferimento di cui al progetto principale (utilizzando la vecchia modulistica).

·         Al contrario, per le varianti che comportano modifiche sostanziali, la struttura dovrà essere riverificata applicando la normativa di cui al D.M.14/01/2008, utilizzando la nuova modulistica.

Tali procedure sono attive il LUNEDI’ ed il  VENERDI’  dalle ore  9,00 alle ore 12,30

A) Scarica Modelli istanze progetti - nuova normativa 2008

B) Scarica Modelli istanze  varianti – nuova normativa 2008

C) Scarica Modelli istanze varianti - vecchia normativa 1996

D) Scarica  Modello   per  la   presentazione  di  integrazioni

E) Scarica   Modelli  dichiarazioni  da  allegare  alle  istanze

 

E’ in corso di definizione la nuova modulistica per la presentazione di pratiche ai sensi degli artt.6-7 della Legge 1086/71, nel rispetto di quanto prescritto dal DM 14/01/2008

 

Agrigento, 01/07/2009

                                                                                                 IL CAPO DELL'UFFICIO

                                                                                            (Arch. Salvatore La Mendola)

 

 

 

 

 

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