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Nuove Procedure (Luglio 2009) e modulistica deposito progetti
e varianti
ai
sensi dell’articolo 32 della L.R. 7/2003
Al fine di
promuovere lo snellimento delle procedure, sono attive le
procedure per il deposito in tempo reale di progetti e varianti ai
sensi degli articoli 2-17-18 della Legge 64/74 ed all’art. 4
della L. 1086/71:
A) Procedure
per le zone ad alta sismicità (zone 1-2-3) e per i centri abitati
da consolidare ai sensi dell'articolo 2 della legge 64/74
(Modelli 1-2 per zone 1-2-3; Modelli 3-4 per abitati da
consolidare):
-
I
professionisti presenteranno l’istanza
in duplice copia corredata da
una copia dei documenti
e da tre copie del
progetto o
della variante;
-
I
funzionari direttivi esamineranno formalmente la pratica,
controllando che la documentazione sia completa;
-
Nel caso
in cui la documentazione sia incompleta l’istanza verrà
respinta e pertanto non caricata al protocollo.
-
Nel caso
invece la stessa sia completa, si procederà al deposito,
protocollando contestualmente la pratica in entrata ed in uscita
e vistando soltanto due delle tre copie. Una delle copie vistate
(A) verrà restituita alla ditta, unitamente ad una copia
dell’istanza corredata di apposito visto di deposito con
indicazione del responsabile del procedimento. La seconda
copia vistata (B), unitamente alla terza copia senza visti
(C), rimarrà agli atti dell’Ufficio per la successiva
istruttoria ai sensi dell’art.18 della legge 64/74 (zone
1-2:alta sismicità) o dell’art. 2 della stessa legge 64/74
(centri abitati da consolidare: Racalmuto e Ravanusa).
-
A
completamento di tale istruttoria, alla ditta verrà rilasciata
l’autorizzazione ed una copia del progetto (C) con il visto di
autorizzazione (art.18 o art.2), mentre agli atti dell’Ufficio
rimarrà la copia del progetto (B) munita sia del timbro di
avvenuto deposito (art.17) che di quello di autorizzazione
(art. 18 o art.2).
B) Procedure per le zone a bassa sismicità (zone 4)
-
I
professionisti presenteranno l’istanza
in duplice copia corredata da
una copia dei documenti
e da due copie del
progetto (vedi allegati MOD, n° 5.1-5.2-6.1-6.2)
o della variante
(vedi allegati MOD.5.1V-5.2V- 6.1V- 6.2V)
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I
funzionari direttivi esamineranno formalmente la pratica,
controllando che la documentazione sia completa;
-
Nel caso
in cui la documentazione sia incompleta l’istanza verrà
respinta e pertanto non caricata al protocollo.
-
Nel caso
invece la stessa sia completa, si procederà al deposito,
protocollando contestualmente la pratica in entrata ed in uscita
e vistando ambedue le copie del progetto. Una delle copie
vistate (A) verrà restituita alla ditta, unitamente ad una copia
dell’istanza corredata di apposito visto di deposito ai sensi
dell’art.17 della legge 64/74; la seconda copia (B), rimarrà
agli atti dell’Ufficio.
C) Adempimenti da osservare per ambedue le procedure di cui alle
precedenti lettere a) e b)
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Per le
opere in cemento armato o in acciaio, a strutture ultimate,
dovrà effettuarsi, presso l’Ufficio del Genio Civile, il
deposito della relazione finale e del collaudo ai sensi degli
articoli 6-7 della legge 1086/71.
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Affinché
il Comune possa rilasciare il certificato di
abitabilità/agibilità, è necessario che la ditta intestataria
del deposito acquisisca preventivamente, dall’Ufficio del
Genio Civile, il certificato di conformità alla legge sismica,
ai sensi dell’art. 28 della legge 64/74 e con le modalità di cui
all’art.32 della L.64/74.
D) Indicazioni per il rispetto delle N.T.C. di cui al DM
14/01/2008
-
Alle
pratiche devono essere allegati elaborati e documenti di cui al
Capitolo 10 del DM 14/01/2008.
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E’ fatta
salva la possibilità per zone 4 (mod.5/1-6/1), ivi comprese le
zone da consolidare (mod.3/1-4/1), di poter fare ancora
riferimento al DM 16/01/1996, utilizzando il metodo delle
tensioni ammissibili, solo per costruzioni di tipo 1-2 (cap.2.4.1)
e classe d’uso 1-2 (cap.2.4.2).
In tal
caso, è da considerare cogente la circolare 65/AA.GG. del 1997;
mentre, per i materiali (Cap.11), le azioni (Cap.3) ed il
collaudo (Cap.9) si applicano le disposizioni di cui al D.M.
14/01/2008.
·
Per le
varianti di progetti già depositati con la normativa precedente,
che non comportano modifiche sostanziali alla struttura, si
continua ad applicare la normativa di riferimento di cui al
progetto principale (utilizzando la vecchia modulistica).
·
Al
contrario, per le varianti che comportano modifiche sostanziali,
la struttura dovrà essere riverificata applicando la normativa di
cui al D.M.14/01/2008, utilizzando la nuova modulistica.
Tali
procedure sono attive il LUNEDI’ ed il VENERDI’ dalle ore 9,00
alle ore 12,30
A) Scarica Modelli istanze progetti - nuova normativa 2008
B) Scarica Modelli istanze varianti – nuova normativa 2008
C) Scarica Modelli istanze varianti - vecchia normativa 1996
D) Scarica Modello per la presentazione di integrazioni
E) Scarica Modelli dichiarazioni da allegare alle istanze
E’ in corso di definizione la
nuova modulistica per la presentazione di pratiche ai sensi degli
artt.6-7 della Legge 1086/71, nel rispetto di quanto prescritto
dal DM 14/01/2008
Agrigento, 01/07/2009
IL CAPO DELL'UFFICIO
(Arch. Salvatore La Mendola)
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