Province:
CT
Municipalities:
Acireale
Type:
Riserva Naturale Orientata
Extension:
Ha 225,34 di cui 140,20 in zona A e 85,14 in zona B
Regional Technical Map (scala 1:10000):
NN. 625140, 625150, 634030.
Reference I.G.M. (Scala 1:25000):
I.G.M. - F. 270 IV N.E.
Institution:
D.A. 149 del 23/4/99 (l.r. 98/81 e l.r. 16/96)
Notes:
Con D. Ass. Terr. e Amb. 14 marzo 1984, n. 84 è stata costituita, per la prima volta, la riserva naturale “La Timpa”, ricadente nel comune di Acireale, in provincia di Catania.
Con D. Ass. Terr. e Amb. 30 maggio 1987, n. 825, veniva emanato il regolamento della riserva.
Con D. Ass. Terr. e Amb. 26 maggio 1988, n. 753, la riserva veniva affidata alla Provincia Regionale di Catania. L’amministrazione provinciale, tuttavia, sia per mancanza di personale tecnico specializzato che per forte opposizione da più parti alla riserva, non ha mai avviato un minimo di attiva gestione del territorio, ragione per la quale, ed anche perché l’area presenta una valenza naturalistica-forestale, da più parti veniva richiesto che la gestione venisse affidata all’Azienda Foreste Demaniali, togliendola alla Provincia Regionale di Catania.
Intanto, in seguito ai numerosi ricorsi presentati, Il T.A.R. di Catania, con sentenza n. 647 del 7 luglio 1993, annulla il decreto di costituzione sostanzialmente perché
- durante l’iter di emanazione di detto decreto, la proposta di delimitazione non venne pubblicata correttamente all’albo pretorio del comune di Acireale;
- la motivazione del decreto (“al fine di consentire la conservazione ed il ripristino della macchia mediterranea”) risultava contraddittoria con la scelta di vincolare a riserva delle aree coltivate ad agrumeto (si ricorda che il decreto venne emesso in base alla l.r. 98/81, quindi prima della legge regionale n.14/88 , quest’ultima con una interpretazione molto più estensiva. Di conseguenza, anche se all’epoca della sentenza del T.A.R. (luglio 1993), la legge reg. 14/88 era stata già emanata da 5 anni e avrebbe potuto giustificare per molta buona parte il decreto in questione, tuttavia la giurisprudenza si dovette basare, nell’emettere il giudizio, almeno nel caso di simili decreti, esclusivamente sulle norme vigenti nel periodo in esame, e nel caso nostro esclusivamente sulle norme della l.r. 98/81, anche se nell’attualità dei fatti superata dalla l.r. 14/88.
- sulla base di altre farraginose norme ma di dubbia applicabilità al caso, non erano stati acquisiti ipotetici pareri, necessari a giudizio dei ricorrenti, ed anche dei giudici.
Dal luglio 1993, data di annullamento del decreto di costituzione n.84/84, la riserva attraversa un periodo di totale oblio.
Con la legge regionale 6 aprile 1996 n.16, all’art. 85 viene stabilito che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, avrebbe provveduto alla nuova delimitazione della riserva, affidandone la gestione all'Azienda Foreste Demaniali R.S.
Con D. Ass. Terr. ed Amb. 23 aprile 1999, n. 149/44, registrato alla Corte dei Conti in data 04/06/99 reg. n.1 fg. n.26 e notificato all’Azienda Foreste DD.R.S. con nota n. 14132 del 03/08/1999, la riserva è stata nuovamente istituita ed affidata all’Amministrazione Forestale. Il decreto, con una motivazione dell’istituzione molto più ampia e generica rispetto al primo, in allegato riporta il regolamento delle modalità d’uso e divieti. Questo decreto, di conseguenza, farà decadere automaticamente il decreto 30 maggio 1987, n. 825, con il quale veniva emanato il primo regolamento della riserva e il decreto 26 maggio 1988, n. 753, con il quale la riserva veniva affidata alla Provincia Regionale di Catania. Si ricorda che il primo decreto di costituzione 14 marzo 1984, n. 84, invece, era stato annullato direttamente dal T.A.R. di Catania.
In data 7 febbraio 2000, alcuni dei proprietari i cui fondi ricadono nell’area protetta (non è specificato se in zona A o B) hanno presentato ricorso al Presidente delle Regione Siciliana contro il nuovo decreto di istituzione n.419/99 - con annesso affidamento e regolamento –, chiedendone l’annullamento nuovamente per “carenza di motivazione legittima”, a loro avviso simile a quella presentata dal primo decreto di istituzione n.84/84 , quest’ultimo annullato dal T.A.R., in seguito a ricorso degli stessi proprietari, per “carenza di motivazione legittima”.