Repubblica Italiana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento Autonomie Locali
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ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEGLI ENTI LOCALI GIOVANNI DIONISIO Dirigente Responsabile Piano 12 - 091-7074365 |
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FAQ RIGUARDANTI
LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ESPERTI TRA I QUALI SCEGLIERE I COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI |
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DOMANDE |
RISPOSTE |
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1 |
Che validità hanno gli elenchi degli esperti tra i quali
scegliere i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dagli enti locali? |
L’elenco degli esperti, approvato con
decreto assessoriale, ha validità triennale a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (art.3, 5°
comma della l.r. n.12/1991 e D.P.Reg. n.807 del 13/09/1993). |
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2 |
I consiglieri comunali e provinciali possono far parte
delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dagli enti locali? |
Sia i consiglieri comunali e provinciali
che gli amministratori degli enti indicati all’art.1 della l.r. n.12/91 non
possono far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dagli
enti di appartenenza (art.3, 8° comma, l.r. n.12/91). |
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3 |
Si può far parte contemporaneamente di tre o più
commissioni giudicatrici di concorsi? |
E’ consentito far parte contemporaneamente sino a due commissioni giudicatrici (art. 3, comma |
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4 |
Come vengono scelti i componenti delle commissioni
giudicatrici dei concorsi negli enti locali? |
I componenti delle commissioni
giudicatrici dei concorsi sono scelti
mediante sorteggio pubblico, a cura dell’Amministrazione competente, tra gli iscritti negli elenchi
predisposti dall’Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali articolati a livello regionale e
provinciali e per qualifiche e profili
professionali. |
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5 |
L’istanza d’iscrizione negli elenchi degli esperti è assoggettata all’imposta di bollo? |
La risposta è affermativa.
Sull’istanza va applicata una marca da
bollo di € 14,62. Al riguardo si rammenta che Il Ministero delle Finanze,
interpellato sul suddetto quesito, con risoluzione n.145 del 20/09/2000 ha
espressamente escluso l’esenzione dal
bollo delle istanze di inserimento negli elenchi degli esperti di che
trattasi. |
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6 |
Quando scade il termine per la presentazione dell’istanza per
l’inserimento negli elenchi degli esperti tra i quali scegliere i componenti
delle commissioni giudicatrici nei concorsi banditi dagli enti locali? |
L’istanza d’iscrizione negli elenchi degli esperti può
essere presentata entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione nella GURS dell’avviso per la formazione degli elenchi stessi
(art.1 D.P.Reg. n.807 del 13/09/1993). |
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7 |
Quanti elenchi di esperti sono previsti? |
Sono previsti elenchi regionali e tanti elenchi
provinciali uno per ciascuna provincia. |
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8 |
Con l’istanza in quali elenchi può chiedersi l’iscrizione? |
Nell’istanza va specificata l’iscrizione negli elenchi
regionali e/o nell’elenco di una o più province. |
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9 |
Come va presentata la domanda d’iscrizione negli elenchi
degli esperti? |
L’istanza può essere spedita per mezzo di raccomandata
postale ovvero presentata direttamente presso l’Assessorato nelle giornate di
ricevimento del pubblico. Nel primo caso per l’attestazione dell’avvenuta
spedizione in tempo utile farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante, nel secondo caso non è previsto il rilascio di alcuna
attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza. |
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10 |
La firma dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva di
certificazione e atto di notorietà dev’essere autenticata? |
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, o si
sottoscrivere l’istanza e la dichiarazione sostitutiva in presenza del
funzionario addetto a riceversi gli atti ovvero è sufficiente inviare gli
atti sottoscritti allegando agli
stessi un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore. |
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PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE DEI CONCORSI
PUBBLICI BANDITI DAGLI ENTI LOCALI |
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DOMANDE |
RISPOSTE |
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1 |
A chi spetta accertare il
possesso dei requisiti di ammissione dei partecipanti ad un pubblico
concorso? |
Tale accertamento rientra tra i
compiti dell’Amministrazione che ha bandito il concorso. |
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2 |
Nei concorsi per titoli ed
esami chi valuta i titoli di studio e/o di servizio dei concorrenti? |
La valutazione dei titoli
rientra nella competenza della commissione giudicatrice. |
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3 |
Qual’è il compenso spettante ai
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi? |
Per la determinazione dei
compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici occorre fare
riferimento al decreto dell’Assessore regionale alla Presidenza del 27 aprile
1995 pubblicato nella GURS n.40 del 05/08/1995. |
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4 |
Come va determinato il compenso
spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici? |
Ai fini della determinazione
del compenso complessivo da corrispondere ai componenti delle commissioni
giudicatrici occorre fare riferimento all’art.1 del decreto del
27/04/1995, secondo il quale detto compenso è stabilito in € 26,24 per ogni
seduta, integrato da € 2,79 per ogni prova scritta o prova pratica
esaminata e per ogni candidato che
abbia sostenuto la prova orale. |
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5 |
Come va interpretato l’importo
minimo di € 808,926 e massimo di € 7.746,853 indicato all’art. 2 del decreto
del 27/04/1995? |
Il compenso complessivo
spettante a ciascun componente delle commissioni giudicatrici dev’essere determinato ai sensi dell’art.1
del decreto del 27/04/1995 e cioè in base alle sedute svolte, alle prove
scritte o pratiche espletate e al numero dei candidati che hanno sostenuto la
prova orale. L’importo così determinato
non può in ogni caso essere inferiore all’importo minimo di € 808,926
e non superiore all’importo massimo di € 7.746,853. |
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6 |
Come mai i compensi spettanti
ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi non sono stati
rivalutati nonostante la previsione dell’art.7, 2° comma, della l.r. 30/04/1991,
n,12? |
Al riguardo va precisato che
l’art.7, 2° comma della l.r. n.12/1991
prevede che alla rivalutazione dei compensi provvederà il Presidente
della Regione con proprio decreto ai sensi dell’art.66 della l.r. 29/10/1985,
n.41 e successive modifiche. In particolare,
il 4° comma del citato art. 66 dispone che la rideterminazione dei
compensi è effettuata in relazione all’incremento dell’indennità di
contingenza. Pertanto, atteso che il criterio previsto dal legislatore
regionale non può più trovare applicazione giacchè a decorrere dal 1992 il
meccanismo dell’indennità di contingenza
ha cessato di esistere, i compensi non possono essere rivalutati. Né
tantomeno può applicarsi in analogia
il criterio dell’indice dei prezzi al consumo FOI in quanto, non essendo
stata abrogata la disposizione di cui al 4° comma dell’art.66 della l.r.
n.41/1985, non si è verificato quel vuoto legislativo che avrebbe
giustificato il ricorso all’analogia. In conclusione, anche in conformità al
costante orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia “de qua”, per
procedere alla rivalutazione dei compensi di che trattasi occorre un’
espressa modifica legislativa regionale. |
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