|
INDICE
DELLE FAQ
-
Incandidabilità del personale degli uffici o
sezioni circoscrizionali di collocamento
-
Assegnazione dei seggi alle liste
-
Cessazione
dalle cariche
- Applicazione
al procedimento elettorale della normativa
sulla
semplificazione amministrativa
- Voto a domicilio
-
Cessazione dalla carica del sindaco e del
consiglio comunale
-
Contemporaneo svolgimento di consultazioni
elettorali regionali e nazionali
-
Composizione delle giunte comunali
***********************************
Quali sono le modalità di presentazione della
candidatura a sindaco e a consigliere comunale?
Per la presentazione
della candidatura va presentata una
dichiarazione di presentazione delle liste dei
candidati al consiglio comunale e delle
collegate candidature alla carica di sindaco
sottoscritta da un numero di elettori che varia
a seconda il numero degli abitanti del Comune
interessato. Per i comuni con popolazione
inferiore a 1000 abitanti non è prevista alcuna
sottoscrizione, pertanto, saranno gli stessi
candidati a sottoscrivere la propria
candidatura. Ogni elettore può sottoscrivere
esclusivamente una sola dichiarazione di
presentazione di lista, pena l’applicazione di
gravi sanzioni.
Nessuna sottoscrizione
è, altresì, prevista per i partiti politici
costituiti presso l’Assemblea regionale
siciliana in gruppo parlamentare o che
nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto
almeno un seggio. In quest’ultima ipotesi le
liste dei candidati saranno sottoscritte dal
rappresentante regionale del partito o del
gruppo politico o da una o più persone dallo
stesso delegate con firme autenticate. (cfr
art.7 l.r. n.7/92 sostituito dall’art.1 della
l.r. n.35/97).
Con la lista dei
candidati dev’essere presentato il candidato
sindaco e il suo programma amministrativo. Il
candidato sindaco deve, altresì, presentare una
dichiarazione di non accettare la candidatura in
altro comune e l’elenco di almeno la metà degli
assessori che intende nominare.
Alla dichiarazione di
accettazione della candidatura, inoltre, deve
essere aggiunta l’apposita dichiarazione di cui
all’art.7, comma 8, della l.r. 26/08/1992, n.7,
come sostituito dall’art.1 della l.r.
15/09/1997, n.35. (vedi allegati nn.6 e 6bis del
libretto istruzioni n.3 del Servizio elettorale
riguardante la “presentazione delle liste dei
candidati al consiglio comunale e delle
collegate candidature a sindaco”).
Chi sono i soggetti competenti ad eseguire le
autenticazioni delle firme dei sottoscrittori
della dichiarazione di presentazione della lista
di candidati alla carica di sindaco e di
consigliere comunale ?
Le firme dei
sottoscrittori delle liste dei candidati devono
essere autenticati dai soggetti indicati
dall’art.14 , 1° comma, della legge
21/03/1990,n.53, introdotto nella legislazione
elettorale della Regione siciliana , con valenza
generale , dall’art.49 della l.r. 01/09/1993,
n.26.
Entro quale data può ritenersi valida la
sottoscrizione e autenticazione delle firme
della dichiarazioni di presentazione delle liste
dei candidati?
La data di
sottoscrizione della dichiarazione di
presentazione della lista dei candidati e la
relativa autenticazione non deve essere
anteriore al centottantesimo giorno precedente
il termine fissato per la presentazione delle
candidature. (art.14, comma 3
Della legge 21/03/1990,
n.53).
Il candidato sindaco può candidarsi
contemporaneamente alla carica di consigliere
comunale nello stesso comune?
Le due candidature sono
consentite ed in caso di elezione ad entrambe
le cariche, il candidato eletto sindaco decade
da quella di consigliere comunale (art.7, comma
7, della l.r. n.7/92 sostituito dall’art. 1
della l.r. n.35/97).
Quali sono le cause di incompatibilità per la
carica di consigliere provinciale, comunale e
circoscrizionale?
Le cause di
incompatibilità per la carica di consigliere
provinciale, comunale e circoscrizionale sono
elencate dall’art.10 della l.r. 24/06/1986,
n.31 e succ. modif. ed integr.
Le cariche di
consigliere provinciale, comunale e
circoscrizionale sono incompatibili
rispettivamente con quelle di consigliere
provinciale di altra provincia, di consigliere
comunale di altro comune e di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione. La
carica di consigliere provinciale è
incompatibile con quella di consigliere comunale
e la carica di consigliere comunale con quella
di consigliere di circoscrizione. (art.11, l.r.
24/06/1986, n.31).
Quali sono le cause di incompatibilità per gli
assessori?
Le cause di
incompatibilità previste per la carica di
consigliere comunale e di sindaco sono estese ai
componenti della giunta. La carica di componente
della giunta è incompatibile con quella di
consigliere comunale. (art.12, 2° e 4° comma
della l.r. 26/08/1992,n.7).
Cosa comporta l’esistenza di una causa di
incompatibilità?
La causa di
incompatibilità sia che esista al momento
dell’elezione sia che sopravvenga ad essa
importa la decadenza dalla carica.
Le cause di
incompatibilità non hanno effetto se
l’interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico
o del comando, collocamento in aspettativa, non
oltre il giorno fissato per la presentazione
delle candidature. La cessazione delle funzioni
deve avvenire entro 10 giorni dalla data in
cui si è concretizzata la causa di
incompatibilità. (art.13 l.r.24/06/1986, n.31)
Il consigliere comunale nominato assessore
quale adempimento è tenuto a compiere?
Entro 10 giorni dalla
nomina ha la facoltà di scegliere, mediante
presentazione di apposita dichiarazione, per
quale ufficio intende optare. In assenza di tale
scelta decade dalla carica di assessore.
(art.12, 4° comma della l.r. 26/08/1992, n.7 e
succ. modif. ed integr.)
Al fine della cessazione del consiglio comunale
o del consiglio provinciale per dimissioni della
maggioranza assoluta dei componenti o per altra
causa, come sono da considerare le dimissioni
del consigliere che opta per la carica di
assessore?
Ai sensi dell’art.4
della l.r. 08/05/1998, n.6, la dichiarazione di
opzione alla carica di assessore non va
considerata come dimissione ai fini del computo
della maggioranza di cui sopra.
I dipendenti e professionisti convenzionati USL
possono ricoprire la carica di sindaco o
assessore comunale?
I dipendenti dell’USL e
i professionisti convenzionati non possono
ricoprire la carica di sindaco e di assessore
del comune il cui territorio coincide con
quello dell’USL nonchè del comune con
popolazione superiore a 28500 abitanti che
concorre a costituire l’USL dalla quale
dipendono o sono convenzionati. Detta causa di
incompatibilità non ha effetto se entro 10
giorni dalla data in cui diviene esecutiva la
nomina abbiano chiesto di essere collocati in
aspettativa. I professionisti convenzionati,
entro il suddetto termine, devono cessare dalle
funzioni che danno luogo alla incompatibilità.
Di conseguenza, la convenzione rimane sospesa
per la durata del mandato elettivo. (art.15,
l.r.24/06/1986, n.31).
Quali sono le cause di incompatibilità dei
componenti della giunta comunale?
La carica di componente
della giunta è incompatibile con quella di
consigliere comunale. Inoltre, le cause di
incompatibilità previste per il consigliere
comunale sono estese ai componenti della
giunta comunale e devono essere rimosse entro 10
giorni dalla nomina per non incorrere nella
decadenza dalla carica di assessore.(art.12, 2°
comma, l.r.26/08/1992, n.7).
Agli assessori e ai consiglieri comunali possono
essere conferiti dal sindaco o dal consiglio
comunale incarichi in altri enti?
Né il sindaco né il
consiglio comunale può conferire incarichi agli
assessori e ai consiglieri comunali in altri
enti anche se in rappresentanza del comune.
.(art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).
Gli assessori e i consiglieri comunali possono
far parte di organi consultivi del comune?
La risposta è negativa.
Assessori e consiglieri comunali non possono
essere nominati o eletti componenti di organi
consultivi del comune. (art.12, 3° comma,
l.r.26/08/1992, n.7).
Quali sono le cause di ineleggibilità a
consigliere provinciale,comunale e
circoscrizionale?
Le cause di
ineleggibilità a consigliere
provinciale,comunale e circoscrizionale sono
elencate dall’art.9 della l.r. 24/06/1986, n.31
e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre,
le cariche suddette sono incompatibili con le
corrispondenti cariche di un'altra provincia,
di un altro comune e di un'altra circoscrizione.
Per la rimozione delle
cause di incompatibilità, i soggetti
interessati devono cessare dalle funzioni per
dimissioni , trasferimento, revoca
dell’incarico o del comando, collocamento in
aspettativa non oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature. La pubblica
amministrazione è tenuta ad adottare i
provvedimenti connessi ai suddetti atti di
richiesta di cessazione dalle funzioni, entro 5
giorni dalla richiesta medesima. In caso di
omissione dell’amministrazione, la domanda ha
effetto dal 5° giorno successivo alla
presentazione. L’aspettativa è concessa, anche
in deroga ai rispettivi ordinamenti, per tutta
la durata del mandato senza assegni, fermo
restando quanto previsto dalle leggi statali
n.1078/1966, n.300/1970 e n.169/1974 e succ.
modif.
I dipendenti assunti a
tempo determinato non possono essere collocati
in aspettativa.
(art.9, l.r. 24/06/1986,
n.31).
Il personale in servizio presso gli uffici o le
sezioni circoscrizionali di collocamento può
candidarsi alle elezioni comunali o provinciali?
L’art.18 della l.r.
21/09/1990, n.36, prevede il divieto al
personale che riveste funzioni direttive presso
gli uffici o le sezioni circoscrizionali di
collocamento di potersi candidare al consiglio
comunale e provinciale nonchè alla carica di
sindaco o di presidente della provincia. Lo
stesso personale non può, altresì, ricoprire
la carica di assessore comunale o provinciale.
Da chi è composto l’ufficio elettorale di
ciascuna sezione?
L’ufficio elettorale è
composto da un Presidente , designato dal
Presidente della Corte di Appello, da cinque
scrutatori e da un segretario, scelto dal
Presidente di seggio tra gli elettori
residenti nel Comune.
Come vengono scelti e nominati gli scrutatori?
Tra il 25° e il 19°
giorno antecedente la data delle elezioni, il
Comune, previa adeguata pubblicizzazione a
mezzo di manifesti, provvede ad invitare coloro
che intendono iscriversi nell’elenco degli
scrutatori, a farne richiesta alla commissione
elettorale comunale. Detta commissione procede,
quindi, tra il 15° e l’8° giorno precedente
l’elezione, alla nomina degli scrutatori
scelti dal suddetto elenco mediante sorteggio.
In caso di esaurimento degli iscritti, la
commissione procede, mediante votazione, alla
nomina degli scrutatori mancanti scegliendoli
tra gli elettori del comune in possesso dei
requisiti richiesti.
Quali sono i requisiti richiesti per essere
inseriti nell’elenco degli scrutatori?
I requisiti sono i
seguenti: 1) essere elettore del comune; 2)
essere in possesso almeno del titolo di studio
di scuola dell’obbligo; 3) non essere candidato
alla elezione e non essere ascendente,
discendente, parente o affine fino al secondo
grado o coniuge di un candidato.
Sono previste agevolazioni per gli elettori
residenti all’estero che si recano in Sicilia
per votare?
L’unica agevolazione
prevista dalla normativa vigente riguarda la
riduzione del costo del biglietto ferroviario
concessa da Trenitalia dalla frontiera italiana
sino al luogo di residenza dell’elettore
Da chi sono designati i rappresentanti di lista?
I rappresentanti di
lista, due per ogni sezione e per l’ufficio
centrale di cui uno effettivo e l’altro
supplente, sono designati dai delegati di
lista.
Quali sono i requisiti richiesti per essere
scelto rappresentante di lista?
Il rappresentante di
lista può essere liberamente scelto tra gli
elettori del comune. Si ritiene opportuno
che il rappresentante di lista non venga scelto
tra i candidati alle elezioni e che in caso
di due o più elezioni contemporanee venga
confermato lo stesso nominativo. E’, altresì,
opportuno che quest’ultimo criterio venga
applicato in caso di un secondo turno di
elezioni. Il delegato può designare se stesso
quale rappresentante di lista.
Quando deve essere presentata la designazione
dei rappresentanti di lista?
La presentazione dei
rappresentanti di lista deve essere effettuata
entro le ore 16,00 del sabato precedente le
elezioni al segretario del comune che ne
rilascerà ricevuta. Il segretario comunale
curerà la trasmissione di tale designazione ai
presidenti di seggio mediante redazione di
apposito verbale in duplice copia di cui una
copia sarà trattenuta dal presidente di seggio e
l’altra consegnata al segretario comunale. La
designazione può essere presentata direttamente
ai singoli presidenti di seggio la stessa
mattina del giorno delle elezioni prima
dell’inizio delle votazioni.
Quando va presentata la designazione dei
rappresentanti di lista presso l’ufficio
centrale?
La presentazione dei
rappresentanti di lista presso l’ufficio
centrale può essere presentata al presidente
prima dell’inizio delle operazioni di competenza
dell’ufficio medesimo.
Chi effettua e in cosa consiste l’esame sulla
regolarità delle designazioni dei
rappresentanti di lista?
L’esame sulla regolarità
delle designazioni dev’essere effettuato dai
presidenti dei seggi e dell’ufficio centrale e
consiste essenzialmente nel verificare che la
designazione sia stata presentata dai delegati
indicati nella dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati o della candidatura
alla carica di sindaco e che la designazione
stessa sia stata redatta per iscritto e
sottoscritta dai delegati con firma autenticata.
Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti, qualora altra lista non collegata al
sindaco abbia ottenuto il 50% più uno dei voti
validi, quanti seggi verranno attribuiti a tale
lista?
Alla suddetta lista, non
collegata al sindaco eletto, che abbia riportato
il 50% più uno dei voti validi, ai sensi
dell’art.2, 5°comma della l.r. n.35/97, verrà
attribuito il 60% dei seggi. A tal riguardo, va
precisato che, in conformità al costante
orientamento giurisprudenziale del C.G.A., nel
calcolo dei voti validi vanno computati non
solo i voti riportati dalle liste ma anche i
voti espressi per i candidati alla carica di
sindaco.
Quale maggioranza è richiesta per presentare la
mozione di sfiducia nei confronti del sindaco,
del presidente della provincia e delle
rispettive giunte?
La mozione di sfiducia
dev’essere presentata da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati che devono sottoscriverla
e motivarla. (art.10, 2° comma, l.r. 15/’9/1997,
n.35)
Quando può essere discussa la mozione di
sfiducia?
La discussione può
avvenire non prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione (art.10,
2° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35).
Quali sono le modalità di approvazione della
mozione di sfiducia?
Per approvare la mozione
di sfiducia dev’essere votata per appello
nominale dal 65 per cento dei consiglieri
assegnati e nei comuni con popolazione sino a
diecimila abitanti con la maggioranza dei
quattro quinti dei consiglieri assegnati
(art.10, 1° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35).
Cosa comporta l’approvazione della mozione di
sfiducia?
La sua approvazione comporta l’immediata
cessazione degli organi del comune o della
provincia regionale e la conseguente adozione
del decreto del Presidente della Regione, su
proposta dell’Assessore regionale della famiglia
e delle autonomie locali, con il quale si
procede alla dichiarazione di anticipata
cessazione dalla carica degli organi elettivi
del comune o della provincia nonché alla nomina
di un commissario per l’amministrazione
dell’ente ( art.10, 2° comma,15/09/1997, n.35).
Quali conseguenze comportano le dimissioni, la
decadenza, la rimozione, la morte o
l’impedimento permanente del sindaco o del
presidente della provincia ?
La cessazione dalla
carica del sindaco o del presidente della
provincia per decadenza, dimissioni, rimozione,
morte o impedimento permanente comporta la
cessazione dalla carica delle rispettive giunte
ma non dei rispettivi consigli che rimangono
in carica fino a nuove elezioni che si
svolgeranno contestualmente alle elezioni del
sindaco o del presidente della provincia nella
prima tornata elettorale utile (art.11, 1°
comma, l.r. 15/09/1997, n.35).
In caso di dimissioni della maggioranza dei
consiglieri comunali o provinciali il
Commissario nominato in sostituzione del
consiglio comunale o provinciale cessato dalla
carica per dimissioni della maggioranza sino a
quanto resterà in carica?
Il commissario nominato
a seguito delle dimissioni della maggioranza dei
consigli comunali o provinciali resterà in
carica sino al scadenza naturale degli
organi cessati dalla carica e non sino alla
prima tornata elettorale utile
(art.11, 2° comma, l.r. 15/09/1997, n.35).
Può l’elettore presentare una
autocertificazione in sostituzione del
certificato elettorale?
Il certificato
elettorale non può essere sostituito da
un’autocertificazione. Al riguardo, si rammenta
che il Consiglio di Stato con parere n.283/2000
Sez.1 del 13/12/2000, in considerazione del
carattere di specialità della normativa
elettorale, ha ritenuto che i principi di
semplificazione in materia di documentazione
amministrativa, introdotti dalla legge n.15/68,
poi ribaditi dagli artt.2 e seguenti della
legge 15/05/1997, n.127 e ora disciplinati dal
D.P.R. 28/12/2000, n.445, non si applichino al
procedimento elettorale. Pertanto, il principio
di autocertificazione, di cui all’art.46 del
D.P.R. n.445/2000, non si applica al fine di
certificare l’iscrizione nelle liste elettorali.
Non è, altresì, consentito procedere alla
proroga della validità del certificato di
iscrizione nelle liste elettorali, mediante
autodichiarazione dell’interessato in calce al
documento, atteso che la relativa disposizione,
prevista dall’art.41, 2° comma, del citato
D.P.R. n.445/2000, si riferisce solo ai
certificati anagrafici e a quelli di stato
civile con esclusione quindi dei certificati
elettorali.
La previsione legislativa prevista dall’art.7,
3° comma del D.P.R. n.403/1998, recante norme in
materia di semplificazione amministrativa, che
consente la presentazione alla P.A. di documenti
mediante utilizzo del fax o altri mezzi
informatici, è applicabile al procedimento
elettorale?
E’ da escludere tale
applicazione al procedimento elettorale e ciò,
anche, in coerenza con il nuovo testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
recato dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, che non ha
introdotto specifiche modifiche al quadro
normativo di riferimento.
Voto a domicilio
Gli elettori affetti da gravi infermità possono
chiedere di votare presso il proprio domicilio?
Il voto a domicilio è
disciplinato dalla legge 27 gennaio 2006 n.22,
recentemente modificata dalla legge 7 maggio
2009, n.46, pubblicata nella GURI n.105 dell’8
maggio 2009.
In particolare, gli
elettori che si trovino in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali ovvero gli
elettori intrasportabili in quanto affetti da
gravissime infermità, possono chiedere di
poter votare presso il proprio domicilio.
A tal riguardo si
riportano di seguito alcune essenziali
istruzioni:
1) la domanda in carta
libera di richiesta del voto domiciliare va
presentata al Sindaco del comune nelle cui
liste elettorali l’elettore è iscritto tra il
40° e il 20° giorno precedente la data di
votazione;
2) nella domanda va
specificata la volontà di esprimere il voto a
domicilio e va indicato l’indirizzo della
propria abitazione e un recapito telefonico;
3) alla domanda va
allegata la copia della tessera elettorale e un
certificato sanitario di un medico dell’ASL,
redatto in data non anteriore al 45° giorno
precedente la votazione, attestante l’esistenza
delle condizioni di infermità previste
dall’art.1, 1° comma, della legge n.46/2009 e
riportante la prognosi di almeno sessanta
giorni decorrenti dalla data del rilascio del
certificato ovvero attestante le condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali;
4) il certificato potrà
attestare l’eventuale necessità di un
accompagnatore per l’esercizio del voto;
5) il voto verrà
raccolto dal Presidente di sezione che si farà
assistere dal segretario e da uno scrutatore.
Cessazione dalla carica del sindaco e del
consiglio comunale
Quali conseguenze comporta sulla Giunta
municipale e sul consiglio comunale la
cessazione dalla carica del sindaco?
La cessazione dalla
carica del sindaco per dimissioni, rimozione,
decadenza morte o impedimento permanente
comporta la cessazione dalla carica della
rispettiva giunta ma non del consiglio
comunale.
Sino all’insediamento del Commissario
straordinario, nominato in sostituzione del
sindaco cessato dalla carica, chi svolge le
funzioni indifferibili di competenza del
sindaco e della giunta?
Dette funzioni saranno
svolte dal vice sindaco e dalla giunta.
In caso di cessazione dalla carica del sindaco
sino a quando resta in carica il consiglio
comunale?
Il consiglio rimane in
carica sino alla prima tornata elettorale utile
nella quale sarà eletto il sindaco e il
consiglio comunale.
Quali conseguenze comportano le dimissioni da
parte della maggioranza dei consiglieri
comunali?
Le dimissioni della metà
più uno dei consiglieri comunali comportano la
cessazione dalla carica dell’intero consiglio
comunale.
In caso di dimissioni della maggioranza dei
componenti del consiglio comunale quando si
andrà ad elezioni per il rinnovo del consiglio?
Il consiglio comunale
cessato dalla carica per dimissioni della
maggioranza di essi verrà rinnovato alla
scadenza naturale.
Contemporaneo svolgimento di consultazioni
elettorali regionali e nazionali
Qualora lo stesso giorno si svolgono elezioni
regionali e nazionali quali disposizioni
legislative si applicano?
In caso di contemporaneo
svolgimento di consultazioni regionali e
nazionali, diversamente disciplinate da norme
statali e da norme regionali, per tutte le
procedure di natura analoga si applicano le
norme statali.
Composizione delle giunte comunali
Da quanti assessori è composta la giunta
comunale?
Il numero dei componenti
della giunta municipale è stabilito in modo
aritmetico dagli statuti e non può essere
superiore al 20% dei componenti del rispettivo
consiglio comunale. Nei comuni con popolazione
fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori
non può essere superiore a quattro (art.1, 1°
comma, l.r. 16/12/2008, n.22).
Per quanto concerne il numero degli assessori
entro quale termine gli statuti devono essere
adeguati?
L’adeguamento statutario
deve avvenire entro il termine del rinnovo
delle cariche elettive (art.2, 1° comma, l.r.
16/12/2008, n.22).
Alla scadenza delle cariche elettive, in assenza
dell’avvenuto adeguamento degli statuti, come
viene determinato il numero degli assessori?
In mancanza di
adeguamento statutario, a decorrere dal rinnovo
delle cariche elettive, si applicano le nuove
disposizioni legislative di cui agli artt.1 e 2
della l.r.16/12/2008, n.22, secondo le quali il
numero dei componenti della giunta non deve
essere superiore al 20% dei componenti del
consiglio comunale e, nei comuni con popolazione
non superiore a 10.000 abitanti, non può essere
superiore a quattro (art.2, 2° comma, l.r.
16/12/2008, n.22).
FAQ IN MATERIA DI
INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
TRA LA CARICA DI SINDACO E DI DEPUTATO
INELEGGIBILITA’ ALLA CARICA DI DEPUTATO O
SENATORE DEI SINDACI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 20.000 ABITANTI
1.I sindaci dei
comuni sono eleggibili a deputato o senatore?
E’ ineleggibile
solo il sindaco di un comune con popolazione
superiore a 20.000 abitanti.
Tale causa di
ineleggibilità non ha effetto se le funzioni
esercitate cessano 180 giorni prima della data
di scadenza del quinquennio di durata della
Camera dei deputati.
2.Cosa si intende
per cessazione dalle funzioni?
Per cessazione
dalle funzioni si intende l’astensione da ogni
atto inerente l’ufficio rivestito preceduta
dalla presentazione delle dimissioni.
3. In caso di
scioglimento anticipato della Camera dei
deputati entro quale termine devono cessare le
funzioni esercitate perché la causa di
ineleggibilità non abbia effetto?
In caso di
scioglimento anticipato di oltre 120 giorni
della Camera dei deputati le funzioni
esercitate devono cessare entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del
decreto di scioglimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per
l’Assemblea regionale siciliana in caso di
conclusione anticipata della legislatura ovvero
in caso di scioglimento si applicano gli stessi
termini previsti per la Camera dei deputati?
Il termine entro
il quale devono cessare le funzioni esercitate
perché le cause di ineleggibilità non siano
applicabili è di dieci giorni e non di sette
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del decreto
di convocazione dei comizi elettorali.
INCOMPATIBILITA’ TRA DEPUTATO REGIONALE E
SINDACO DI UN COMUNE CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 20.000 ABITANTI
5. Qualora un
deputato regionale viene eletto sindaco di un
Comune con popolazione superiore a 20.000
abitanti la carica di deputato regionale è
incompatibile con quella di sindaco?
La Corte
Costituzionale con sentenza n.143/2010 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della
l.r. 20/03/1951, n.29, così come modificata
dalla l.r. 05/12/2007, n.22, nella parte in cui
non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di
deputato regionale e la sopravvenuta carica di
sindaco e assessore in un comune con
popolazione superiore a 20.000 abitanti.
6. Come si
applica in Sicilia l’incompatibilità
sopravvenuta tra l’ufficio di deputato regionale
e la carica di sindaco di un comune con
popolazione superiore a 20.000 abitanti?
Per
l’applicazione dell’incompatibilità in
questione occorre fare riferimento all’art. 10
sexies della l.r. n. 29/1951 come modificato ed
integrato con l.r. n.8 del 7 luglio 2009.
7. Come può
essere accertata la causa di incompatibilità ?
Con ricorso o
reclamo da presentare all’Assemblea regionale
siciliana ovvero in sede giudiziale. Nel primo
caso accertata l’incompatibilità, entro 10
giorni dalla deliberazione definitiva adottata
dall’Assemblea, l’eletto deve esercitare il
diritto di opzione a pena di decadenza.
Qualora, invece, l’incompatibilità sia
accertata in sede giudiziale, il termine
suindicato decorre dal passaggio in giudicato
della sentenza
|