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Massime Giurisprudenziali

 



 

 

Attribuzione dei seggi 

C.G.A.  n.781/08  del  23/09/2008

Ai fini dell’applicazione  del 3° periodo del 5° comma  dell’art.2 e del 1° periodo del 6° comma dell’art.4  della l.r.n.35 del 15/09/1997, nel calcolo dei voti validi vanno computati non solo i voti attribuiti alle liste ma anche il totale dei voti espressi per i candidati alla carica di sindaco.

  

Impugnazione atti  delle operazioni elettorali dopo  proclamazione degli eletti

 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria  del 24/11/2005, n.10

Gli atti endoprocedimentali relativi alle operazioni elettorali, possono essere impugnati  solo successivamente alla proclamazione degli eletti , nel termine di trenta giorni dall’adozione del relativo atto. Il disposto dell’art.83/11 del T.U. n.570/1960, infatti, pone un criterio di accorpamento di tutte le impugnative riferibili allo stesso procedimento elettorale, al fine di consentire lo svolgimento della consultazione nel termine stabilito (in tal senso anche Cons. Stato sez.V, 31/10/2007, n.5653 e Cons Stato ,Sez V 20/03/2006, n.1441).Pertanto, il ricorso va rivolto avverso l’atto di proclamazione degli eletti e non avverso l’atto di ricusazione di una lista elettorale.

  

Parte in giudizio ente locale  e non organi straordinari

 

C.G.A. decisione n.443/2002 e sentenza n.1592/2001.

Nel giudizio elettorale agli organi straordinari a carattere temporaneo, preposti al compimento delle operazioni elettorali e destinati a sciogliersi non compete la veste di parte subito dopo effettuata la proclamazione, mentre unica parte pubblica necessaria è l’ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e nel quale si riverberano gli effetti dell’annullamento,  ovvero della conferma della proclamazione  degli eletti.

  

Attribuzione  voto di preferenza

 

C.G.A Sez Giurisdizionale . - Dec. n.654 del 03/10/2001.

In caso di doppio voto di lista  con voto di preferenza  per una delle liste votate  il voto va attribuito alla lista per la quale è stata espressa la preferenza. La validità della preferenza, infatti, è la ragione per cui il legislatore  ha presunto la volontà dell’elettore di votare la relativa lista. 

Ai fini dell’attribuzione dei voti di preferenza è da ritenersi valida la previsione recata dall’art.38 comma 11 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20/08/1960, n.3, modificata dall’art.29 della l.r.26/08/1992, n.7, la quale prevede che, nel caso in cui l’elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista ed abbia scritto la preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di esse, il voto va attribuito alla lista cui appartiene il candidato. Tale disposizione  non può ritenersi abrogata tacitamente dalla nuova disposizione recata dall’art.2 della l.r. n.35/1997 ( comuni sino a 10000 abitanti) la quale stabilisce che l’elettore può votare  insieme lista e candidato sindaco collegato tracciando un unico segno sul contrassegno di lista posto a fianco del candidato sindaco. Non esiste, infatti, rapporto di incompatibilità logica tra la nuova e la vecchia disposizione in quanto l’art.2 della l.r. n.35 del 1997, disciplinando il nuovo sistema di elezione diretta del sindaco e di contestuale elezione del consiglio comunale, si limita a stabilire, per quanto interessa,  che accanto al nome del candidato sindaco  è  riportato il contrassegno della lista con cui quel candidato è collegato e che l’elettore può votare insieme lista e candidato sindaco collegato tracciando un unico segno di voto sul contrassegno di lista.

  

Funzioni dei  componenti della giunta comunale

 

TAR Veneto 08/10/1990, n.996

Il sindaco in caso di delega di funzioni, può continuare ad esercitare tutte le funzioni proprie del potere delegato, non comportando la delega alcun trasferimento della titolarità del potere .

 

Corte dei Conti, Sez. Reg. sic. n.60/94 del 02/04/1993

La delega di funzioni da parte del sindaco agli assessori non esclude, per il primo, la responsabilità amministrativa per le azioni od omissioni poste in essere dai secondi, permanendo in capo al sindaco, nella sua qualità di capo dell’amministrazione comunale, il dovere di vigilanza sul corretto esercizio delle funzioni delegate.

 

C.G.A. decisione n.359 del 31/07/1989.

La facoltà di delegazione agli assessori comunali deve intendersi limitata alle sole funzioni del sindaco quale capo dell’amministrazione comunale con esclusione delle funzioni che il sindaco esercita in qualità di Ufficiale di Governo

 

 

Titolari azione di  impugnazione  operazioni elettorali

 

Cons. Stato Sez.V 20/10/1972, n.686; Cons Stato Sez.V 26/04/1972n.296.

Titolari dell’azione avverso le operazioni elettorali  sono, oltre ai cittadini elettori, i candidati che abbiano un personale e diretto interesse alla modifica del risultato elettorale; i primi in quanto portatori dell’interesse generale del corpo elettorale, i secondi in relazione alla propria posizione qualificata.

 

Cons. Stato sez.V  19/03/1996, n.289.

La legittimazione a ricorrere  è riconosciuta  al candidato eletto in una lista di minoranza che, denunciando irregolarità nelle operazioni elettorali, miri a far conseguire alla lista di appartenenza  la maggioranza dei suffragi o, più in generale,  al candidato che, pur essendo eletto alla carica consiliare, faccia valere l’azione popolare anche in pregiudizio dell’interesse personale correlato alla qualità di consigliere eletto

 

Cons.Stato, 10/03/1989, n.163; C.G.A. 04/03/1990, n.55; Cons.Stato Sez.V, 07/08/1991, n.1097.

I presentatori delle liste, in quanto tali, non sono legittimati ad impugnare gli atti del procedimento elettorale, né assumono la posizione di controinteressati nel giudizio avente ad oggetto la legittimità dell’ammissione della lista di cui sono presentatori.

 

 

Perdita di capacità ad essere eletti  componenti organi consultivi – Decadenza.

 

C.G.A.- Sez.  Consultiva – n. 636/93  del 18/01/1994.

La perdita della capacità ad essere nominati od eletti componenti degli organi consultivi comporta la perdita della capacità a continuare a farne parte, e quindi la decadenza se già nominati od eletti; le stesse considerazioni valgono inoltre per la nomina o l’elezione per incarichi presso gli enti di cui agli artt.12, 3° comma, della legge regionale n.9/1986.

 

Nomina assessori e consiglieri comunali in organi consultivi – Esclusa l’estensione analogica ad assessori e consiglieri provinciali.

 

C.G.A.- Sez.  Consultiva – n. 636/93  del 18/01/1994.

Le norme che stabiliscono incapacità, quale quella di cui all’art.40 della legge regionale 1 settembre 1993, n.26 (che ha modificato l’art.12 della l.r. 26/08/1992, n.7), riguardante la nomina di assessori e consiglieri comunali in organi consultivi del Comune, sono di stretta interpretazione e non è consentita l’estensione analogica. Non essendo previsto un divieto di nomina od elezione di assessori e consiglieri provinciali a componenti di organi consultivi della Provincia, nessuna incapacità in proposito può essere desunta, in via di interpretazione analogica dalla norma suddetta, che argomenti sulla base di una supposta “eadem ratio”