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Attribuzione dei seggi
C.G.A.
n.781/08 del 23/09/2008
Ai fini
dell’applicazione del 3° periodo del 5° comma dell’art.2 e
del 1° periodo del 6° comma dell’art.4 della l.r.n.35 del
15/09/1997, nel calcolo dei voti validi vanno computati non
solo i voti attribuiti alle liste ma anche il totale dei
voti espressi per i candidati alla carica di sindaco.
Impugnazione atti delle operazioni elettorali dopo
proclamazione degli eletti
Consiglio
di Stato, Adunanza plenaria del 24/11/2005, n.10
Gli atti
endoprocedimentali relativi alle operazioni elettorali,
possono essere impugnati solo successivamente alla
proclamazione degli eletti , nel termine di trenta giorni
dall’adozione del relativo atto. Il disposto dell’art.83/11
del T.U. n.570/1960, infatti, pone un criterio di
accorpamento di tutte le impugnative riferibili allo stesso
procedimento elettorale, al fine di consentire lo
svolgimento della consultazione nel termine stabilito (in
tal senso anche Cons. Stato sez.V, 31/10/2007, n.5653 e Cons
Stato ,Sez V 20/03/2006, n.1441).Pertanto, il ricorso va
rivolto avverso l’atto di proclamazione degli eletti e non
avverso l’atto di ricusazione di una lista elettorale.
Parte in
giudizio ente locale e non organi straordinari
C.G.A.
decisione n.443/2002 e sentenza n.1592/2001.
Nel
giudizio elettorale agli organi straordinari a carattere
temporaneo, preposti al compimento delle operazioni
elettorali e destinati a sciogliersi non compete la veste di
parte subito dopo effettuata la proclamazione, mentre unica
parte pubblica necessaria è l’ente locale interessato, che
si appropria del risultato elettorale e nel quale si
riverberano gli effetti dell’annullamento, ovvero della
conferma della proclamazione degli eletti.
Attribuzione voto di preferenza
C.G.A Sez
Giurisdizionale . - Dec. n.654 del 03/10/2001.
In caso
di doppio voto di lista con voto di preferenza per una
delle liste votate il voto va attribuito alla lista per la
quale è stata espressa la preferenza. La validità della
preferenza, infatti, è la ragione per cui il legislatore ha
presunto la volontà dell’elettore di votare la relativa
lista.
Ai fini
dell’attribuzione dei voti di preferenza è da ritenersi
valida la previsione recata dall’art.38 comma 11 del T.U.
approvato con D.P.Reg. 20/08/1960, n.3, modificata
dall’art.29 della l.r.26/08/1992, n.7, la quale prevede che,
nel caso in cui l’elettore abbia segnato più di un
contrassegno di lista ed abbia scritto la preferenza per un
candidato appartenente ad una soltanto di esse, il voto va
attribuito alla lista cui appartiene il candidato. Tale
disposizione non può ritenersi abrogata tacitamente dalla
nuova disposizione recata dall’art.2 della l.r. n.35/1997 (
comuni sino a 10000 abitanti) la quale stabilisce che
l’elettore può votare insieme lista e candidato sindaco
collegato tracciando un unico segno sul contrassegno di
lista posto a fianco del candidato sindaco. Non esiste,
infatti, rapporto di incompatibilità logica tra la nuova e
la vecchia disposizione in quanto l’art.2 della l.r. n.35
del 1997, disciplinando il nuovo sistema di elezione diretta
del sindaco e di contestuale elezione del consiglio
comunale, si limita a stabilire, per quanto interessa, che
accanto al nome del candidato sindaco è riportato il
contrassegno della lista con cui quel candidato è collegato
e che l’elettore può votare insieme lista e candidato
sindaco collegato tracciando un unico segno di voto sul
contrassegno di lista.
Funzioni
dei componenti della giunta comunale
TAR
Veneto 08/10/1990, n.996
Il
sindaco in caso di delega di funzioni, può continuare ad
esercitare tutte le funzioni proprie del potere delegato,
non comportando la delega alcun trasferimento della
titolarità del potere .
Corte dei
Conti, Sez. Reg. sic. n.60/94 del 02/04/1993
La delega
di funzioni da parte del sindaco agli assessori non esclude,
per il primo, la responsabilità amministrativa per le azioni
od omissioni poste in essere dai secondi, permanendo in capo
al sindaco, nella sua qualità di capo dell’amministrazione
comunale, il dovere di vigilanza sul corretto esercizio
delle funzioni delegate.
C.G.A.
decisione n.359 del 31/07/1989.
La
facoltà di delegazione agli assessori comunali deve
intendersi limitata alle sole funzioni del sindaco quale
capo dell’amministrazione comunale con esclusione delle
funzioni che il sindaco esercita in qualità di Ufficiale di
Governo
Titolari
azione di impugnazione operazioni elettorali
Cons.
Stato Sez.V 20/10/1972, n.686; Cons Stato Sez.V
26/04/1972n.296.
Titolari
dell’azione avverso le operazioni elettorali sono, oltre ai
cittadini elettori, i candidati che abbiano un personale e
diretto interesse alla modifica del risultato elettorale; i
primi in quanto portatori dell’interesse generale del corpo
elettorale, i secondi in relazione alla propria posizione
qualificata.
Cons.
Stato sez.V 19/03/1996, n.289.
La
legittimazione a ricorrere è riconosciuta al candidato
eletto in una lista di minoranza che, denunciando
irregolarità nelle operazioni elettorali, miri a far
conseguire alla lista di appartenenza la maggioranza dei
suffragi o, più in generale, al candidato che, pur essendo
eletto alla carica consiliare, faccia valere l’azione
popolare anche in pregiudizio dell’interesse personale
correlato alla qualità di consigliere eletto
Cons.Stato, 10/03/1989, n.163; C.G.A. 04/03/1990, n.55;
Cons.Stato Sez.V, 07/08/1991, n.1097.
I
presentatori delle liste, in quanto tali, non sono
legittimati ad impugnare gli atti del procedimento
elettorale, né assumono la posizione di controinteressati
nel giudizio avente ad oggetto la legittimità
dell’ammissione della lista di cui sono presentatori.
Perdita
di capacità ad essere eletti componenti organi consultivi –
Decadenza.
C.G.A.-
Sez. Consultiva – n. 636/93 del 18/01/1994.
La
perdita della capacità ad essere nominati od eletti
componenti degli organi consultivi comporta la perdita della
capacità a continuare a farne parte, e quindi la decadenza
se già nominati od eletti; le stesse considerazioni valgono
inoltre per la nomina o l’elezione per incarichi presso gli
enti di cui agli artt.12, 3° comma, della legge regionale
n.9/1986.
Nomina
assessori e consiglieri comunali in organi consultivi –
Esclusa l’estensione analogica ad assessori e consiglieri
provinciali.
C.G.A.-
Sez. Consultiva – n. 636/93 del 18/01/1994.
Le norme
che stabiliscono incapacità, quale quella di cui all’art.40
della legge regionale 1 settembre 1993, n.26 (che ha
modificato l’art.12 della l.r. 26/08/1992, n.7), riguardante
la nomina di assessori e consiglieri comunali in organi
consultivi del Comune, sono di stretta interpretazione e non
è consentita l’estensione analogica. Non essendo previsto un
divieto di nomina od elezione di assessori e consiglieri
provinciali a componenti di organi consultivi della
Provincia, nessuna incapacità in proposito può essere
desunta, in via di interpretazione analogica dalla norma
suddetta, che argomenti sulla base di una supposta “eadem
ratio”
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