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Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Articolo 34

Gestione del personale in disponibilità
 

(Art. 35-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs n. 80 del 1998)
 

1. Il personale in disponibilità' è' iscritto in appositi elenchi.
 

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
 

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
 

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
 

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
 

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
 

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
 

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Applicazione nella Regione siciliana degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Eccedenze di personale e mobilità nelle pubbliche amministrazioni - Tenuta e gestione degli elenchi del personale collocato in disponibilità

Elenco del personale in disponibilità Art. 34 D.lgs. 165/2001) - AGGIORNAMENTO

 

Elenco del personale in disponibilità Art. 34 D.lgs. 165/2001) - AGGIORNAMENTO

Elenco del personale in disponibilità art. 34 D.Lgs. 165/2011- Aggiornamento

Servizio VI - Nota prot. 1820 del 18/01/2021 - Elenco aggiornato
Servizio VI - Nota prot. 2604 del 25/01/2021 - Elenco aggiornato
Servizio VI - Nota prot. 5976 del 22/02/2022 - Elenco aggiornato
Servizio VI - Nota prot. 9861 del 29/03/2022 - Elenco aggiornato
Servizio VI - Nota prot. n. 10354 del 31/03/2022 a parziale modifica della Nota prot. 9861 del 29/03/2022 - Elenco aggiornato
Servizio VI - Nota prot. 32737 del 27/10/2022
Servizio VI - Nota prot. 37972 del 06/12/2022
Servizio VI - Nota prot. 9093 del 29/02/2024
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