Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Articolo 34
Gestione del personale in disponibilità
(Art. 35-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Il personale in disponibilità' è' iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Applicazione nella Regione siciliana degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Eccedenze di personale e mobilità nelle pubbliche amministrazioni - Tenuta e gestione degli elenchi del personale collocato in disponibilità
- Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - CIRCOLARE 24 giugno 2004, n. 45
- D.D.G. n. 9018 del 21/06/2018 - Dirigente Generale - Decreto di istituzione elenco del personale in disponibilita'
Elenco del personale in disponibilità Art. 34 D.lgs. 165/2001) - AGGIORNAMENTO
- 25-SET-2018 - Servizio VIII - Nota prot. n. 32192 del 24/09/2018
- Allegato "A" - personale in disponibilità
Elenco del personale in disponibilità Art. 34 D.lgs. 165/2001) - AGGIORNAMENTO
- 06-NOV-2019 - Servizio VI - Nota prot. n. 59231 del 06/11/2019
- 02-DIC-2019 - Servizio VI - Nota prot. n. 63794 del 28/11/2019
- 25-MAG-2020 - Servizio VI - Nota prot. n. 22831 del 25/05/2020
Elenco del personale in disponibilità art. 34 D.Lgs. 165/2011- Aggiornamento
- 30-LUG-2020 - Servizio VI - Nota prot. n. 32801 del 28/07/2020
- 30-LUG-2020 - Servizio VI - Nota prot. n. 32803 del 28/07/2020
- 30-LUG-2020 - Servizio VI - Nota prot. n. 32804 del 28/07/2020
- ALLEGATO AGGIORNATO AL 30/07/202
- 29-SET-2020 - Servizio VI - Nota prot. n. 41023 del 29/09/2020 - RETTIFICA
- 17-NOV-2020 - Servizio VI - Nota prot. n. 48672 del 17/11/2020
- ELENCO AGGIORNATO
Servizio VI - Nota prot. 1820 del 18/01/2021 - Elenco aggiornato
Servizio VI - Nota prot. 1820 del 18/01/2021 - Elenco aggiornato
Servizio VI - Nota prot. 2604 del 25/01/2021 - Elenco aggiornato
Servizio VI - Nota prot. 2604 del 25/01/2021 - Elenco aggiornato
Servizio VI - Nota prot. 5976 del 22/02/2022 - Elenco aggiornato
Servizio VI - Nota prot. 5976 del 22/02/2022 - Elenco aggiornato