Comunicazioni

Proroga periodo formazione professionale obbligatoria.

La Legge n.18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2024, prevede all'art. 12 comma 6 – octies, la modifica del termine per l'aggiornamento professionale obbligatorio dei tecnici competenti in acustica.
In particolare, “All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni” ”.
Tale modifica si riferisce esclusivamente al primo ciclo di obbligo formativo, decorrente dalla data di iscrizione in ENTECA, successivamente al primo ciclo, l'aggiornamento professionale obbligatorio dovrà svilupparsi per trenta ore distribuite in un triennio all'interno di un quinquennio.
Di conseguenza, un TCA iscritto ad ENTECA il 10/12/2018 avrà a disposizione fino al 09/12/2026 per effettuare le 30 ore di formazione distribuite su almeno tre anni distinti. Pertanto, i tecnici che ad oggi non hanno ancora completato regolarmente l’aggiornamento professionale, possono regolarizzare la propria situazione sia per quanto attiene alle ore mancanti che alle minori annualità.

Registro Provvisorio computo ore di aggiornamento professionale TCA
Si avvisano i TCA che al fine della registrazione delle ore dei corsi di aggiornamento effettuati, è necessario comunicare a questo ufficio le attestazioni e la relativa documentazione comprovante le ore svolte ad oggi, allegando copia del documento di identità in corso di validità con date leggibili. Qualora necessario, ci si riserva di richiedere ulteriore documentazione. Si comunica che, la Legge n.18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2024, prevede all'art. 12 comma 6 – octies, la modifica del termine per l'aggiornamento professionale obbligatorio dei tecnici competenti in acustica.
Per quanto sopra, gli iscritti nell'Elenco di cui all'art. 21 del D.lgs. 42/17, devono partecipare, per il primo periodo formativo, pari ad 8 anni dalla data di pubblicazione nell'Elenco, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
Successivamente al primo periodo formativo i TCA dovranno partecipare a corsi di formazione per una durata complessiva di almeno 30 ore distribuite in un triennio, all’interno di un quinquennio.
Le comunicazioni dovranno avvenire tramite pec all'indirizzo: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Si evidenzia che le ore complessive dovranno essere per quanto possibile distribuite equamente per ogni anno dall'iscrizione su ENTECA. Tuttavia qualora ciò non fosse attuabile il TCA dovrà dimostrare di aver seguito nell'arco di ogni anno all'interno del triennio, almeno un modulo o una sessione di un corso di
aggiornamento di minimo 4 ore, fino al raggiungimento delle 30 ore di aggiornamento previste nel triennio.

Il TCA potrà controllare nel registro provvisorio le ore di aggiornamento comunicate che saranno computate per ogni
anno solare di riferimento nel rispetto di quanto evidenziato sopra.
Si rammenta inoltre che, come previsto dal D.Lgs. 42/17 allegato 1, punto 4, 'qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la Regione dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione e, allo scadere dei sei mesi, la cancellazione del tecnico dall'elenco'.
Per qualsiasi chiarimento, richiesta di rettifica dati e/o eventuali errori riscontrati nel Registro Provvisorio, l'utenza interessata può contattare l'Ufficio.

Corsi di Aggiornamento professionale per TCA Autorizzati dalla RS - ex punto 2 All. 1 D.Lgs.42/17

Si avvisa l'utenza che i corsi riconosciuti possono essere visualizzati su ENTECA:

Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42

ATTENZIONE: ulteriore proroga termini di presentazione della domanda ai sensi dell'art 21, comma 5 del D.Lgs.42/17 entro e non oltre il 19.10.2019.
Si rende noto il seguente comma della legge di bilancio 30.12.2018 n. 145 - Supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 31.12.2018- serie generale:
1143. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».


 

Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42
Si rammenta che gli iscritti nell'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica di cui all'art. 21 del D.Lgs 42/17, ai fini dell'aggiornamento professionale, devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno 3 anni cosi come evidenziato al punto 2 dell'allegato 1 (artt. 21, 22 e 23) del D.Lgs. 42/17.


 

ATTENZIONE: SI AVVISANO I TECNICI COMPETENTI ISCRITTI ALL'ELENCO REGIONALE che, in ottemperanza dell'art. 21 comma 5 del D.Lgs. 42/17, i Tecnici Competenti in Acustica che hanno ottenuto l'Attestato Regionale T.C.A. ai sensi del D.P.C.M. 31.03.1998, possono ancora presentare istanza di inserimento nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica inderogabilmente ENTRO E NON OLTRE IL 19.10.2018 così come stabilito dal M.A.T.T.M. con nota prot. n. 13143/RIN del 06.08.2018.
SI RIBADISCE E RACCOMANDA L'INVIO DELL'ISTANZA ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 19.10.2018 POICHE' OLTRE QUELLA DATA L'ATTESTATO REGIONALE GIA' IN POSSESSO NON AVRA' PIU' VALIDITA' PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.


 

ATTENZIONE: Si avvisa l'Utenza interessata all'ottenimento dell'Attestato e all'Iscrizione nell'elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, che a far data del 19 aprile 2017 bisogna attenersi al nuovo regolamento previsto dal D.lgs. 42/17 artt. 20-25. Inoltre, come specificato dall'art. 21 comma 5 del D.lgs 42/17, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di Tecnico Competente in Acustica da parte della Regione ai sensi del DPCM 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla Regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal D.P.R. 28.12.00 n. 445, istanza di inserimento nell'elenco Nazionale dei Tecnici Competenti.

Normativa di riferimento (Tecnico Competente - artt. 20-25 e allegati I e II da pag 13 a pag. 17)
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