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PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
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DECRETO PRESIDENZIALE 25 maggio 2001- N.30.
Criteri e modalità per l'erogazione di contributi per convegni,
congressi ed altre iniziative meritevoli di sostegno.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 13 dello Statuto;
Visto l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive
modifiche;
Visto l'art. 13, 1° comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che
dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati debbano essere
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte
dell'Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui debbano
attenersi all'erogazione;
Vista la legge 15 maggio 2000, n. 10;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. La Presidenza della Regione, nell'ambito della sua attività di comunicazione
pubblica, di rappresentanza istituzionale e di promozione degli interessi della
Regione e della comunità siciliana, può concedere ausili finanziari a enti
pubblici, comitati, associazioni, strutture universitarie, soggetti privati, di
seguito denominati "organizzatori". Gli ausili finanziari di cui al precedente
periodo devono essere finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello
svolgimento di convegni, congressi, mostre, incontri, manifestazioni, civili,
sportive, culturali, che di seguito saranno indicati con l'espressione
onnicomprensiva "iniziative meritevoli di sostegno", o semplicemente
"iniziative". Le attività amministrative preordinate alla valutazione delle
istanze dirette alla fruizione dei predetti ausili finanziari, alla decisione di
merito ed al compimento degli atti conseguenziali, ai fini del presente decreto,
sono denominate "attività di promozione e di sostegno".
2. Gli ausili finanziari alle iniziative meritevoli di sostegno sono di due
tipi:
a) contributi generali sulle spese complessive dell'iniziativa (di
seguito denominati "contributi generali");
b) contributi relativi a richieste specifiche (di seguito denominati
"contributi specifici").
I contributi del tipo a) sono diretti a coprire una percentuale del costo
complessivo sostenuto dagli organizzatori per lo svolgimento dell'iniziativa.
I contributi del tipo b) sono diretti a coprire, in tutto o in parte, le spese
sostenute dagli organizzatori per lo svolgimento di specifiche attività che si
inseriscono nel quadro generale dell'iniziativa. Per ciascuna iniziativa non è
consentito cumulare contributi delle due tipologie.
3. Dalle attività di promozione e di sostegno di cui ai precedenti commi vanno
tenute distinte le "attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche". Queste
ultime sono avviate direttamente dalla Presidenza della Regione, senza istanza
di parte, per assicurare il miglior svolgimento delle relazioni pubbliche con
autorità nazionali e straniere, con altri soggetti pubblici, con organismi
privati interessati alle attività politiche e amministrative regionali, con
istituzioni europee, internazionali, nazionali, locali, con personalità del
mondo della cultura, delle arti, dello spettacolo, dello sport, del sistema
dell'informazione, per promuovere l'immagine della Regione e della comunità
siciliana, nonché per realizzare l'adeguata partecipazione del Presidente della
Regione o di altri soggetti da lui delegati a collegi, organismi, riunioni di
lavoro, manifestazioni, convegni, o eventi similari. Le attività di
rappresentanza e di relazioni pubbliche non sono soggette all'osservanza del
presente decreto.
4. Sono considerate attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche, anche
i convegni, i congressi, le mostre, gli incontri, le manifestazioni, le
celebrazioni e tutti gli altri eventi organizzati e realizzati dalla Presidenza
della Regione, o dagli Assessori regionali di concerto con la Presidenza della
Regione. Tali attività sono a carico del bilancio regionale quanto a spese per
locali, relatori, ospitalità integrale degli stessi e delle personalità
intervenienti, convivi, colazioni, cene per i partecipanti, pubblicazioni degli
atti e quant'altro sia ritenuto utile alla buona riuscita di questo genere di
eventi.
5. Il Presidente della Regione può disporre che, in relazione al valore
scientifico e/o culturale di un convegno, di un congresso, di una mostra, nonché
in relazione alle implicazioni che gli stessi eventi possono avere per
l'immagine della Sicilia o per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche
regionali, pur essendo organizzati e curati da altri soggetti, detti eventi
siano considerati anche attività di rappresentanza. In tal caso, il sostegno
finanziario regionale può superare i limiti indicati dagli articoli del presente
decreto.
6. I contributi di cui al presente decreto sono erogati in relazione a spese
effettivamente effettuate e previa presentazione di documentazione
giustificativa ritenuta idonea dai competenti uffici.
Art. 2
Tipologia delle iniziative
1. Le iniziative meritevoli di sostegno sono distinte in quattro classi:
a) manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative a
carattere internazionale o nazionale che si svolgono in Sicilia e che, per
l'alto valore scientifico, politico, sociale o culturale, ovvero per la
partecipazione di importanti autorità scientifiche, culturali o politiche,
assumono particolare rilievo per la politica di comunicazione e di promozione
culturale della Regione, ed i cui contenuti abbiano indiscusso rilievo almeno
sul piano nazionale;
b) manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative a
carattere nazionale o regionale, che, per i contenuti o per gli argomenti
trattati abbiano elevato interesse regionale, senza rientrare nell'ipotesi di
cui alla lettera precedente, ovvero iniziative cui partecipano membri del
Governo regionale;
c) manifestazioni, convegni, mostre ed altre iniziative che abbiano
rilevanza regionale;
d) manifestazioni, convegni, mostre e altre iniziative che assumano
rilevanza e notorietà in ambito locale.
Art. 3
Contributi generali
1. Ai fini della determinazione del contributo generale, si tiene conto delle
spese delle iniziative ritenute ammissibili. Sono ammissibili le seguenti
categorie di spese: materiale pubblicitario, cartellonistica, spese postali,
oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi
congressuali o per lo svolgimento dell'iniziativa, compensi ai relatori e/o ai
soggetti di cui, in vario modo, si avvale l'iniziativa, spese di viaggio e
soggiorno di relatori, oratori, autorità personalità partecipanti a vario titolo
all'iniziativa, traduzioni e relativi impianti, trasporto degli ospiti, cene,
pranzi, colazioni, buffet, cocktail, ricevimenti, kit congressuali, programma
accompagnatori, omaggi, pubblicazione atti.
2. In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i
contributi generali possono coprire: fino al 50% delle spese complessive e
ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera a), fino al 40% delle
spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera
b), fino al 30% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative
di cui alla lettera c), fino al 20% delle spese complessive ritenute ammissibili
di cui alla lettera d).
Art. 4
Contributi specifici
1. I contributi specifici possono riguardare le seguenti categorie di attività:
a) cene, pranzi, colazioni, cocktail, buffet, ricevimenti;
b) ospitalità per relatori, autorità, personalità, comprensiva di
alloggio, vitto, trasporto con qualsiasi mezzo;
c) pubblicazioni di atti di convegni, cataloghi di mostre;
d) traduzioni, attribuzione di premi, targhe, coppe, distintivi, doni, e
simili.
2. In relazione a ciascuna iniziativa possono essere concessi contributi
specifici per una o al massimo due delle categorie di attività di cui alle
precedenti lettere.
3. In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i
contributi specifici possono arrivare fino a un massimo di:
- per le iniziative di cui alla lettera a), art. 2, fino ad un massimo
complessivo di 35 milioni;
- per le iniziative di cui alla lettera b), art. 2, fino ad un massimo
complessivo di 20 milioni;
- per le iniziative di cui alla lettera c), art. 2, fino ad un massimo
complessivo di 10 milioni;
- per le iniziative di cui alla lettera d), art. 2, fino ad un massimo
complessivo di 5 milioni.
Art. 5
Procedure
1. I contributi di qualsiasi tipo vanno richiesti con istanza sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto richiedente o dai componenti il comitato
organizzatore. L'istanza deve contenere un'indicazione circostanziata circa gli
scopi ed il valore delle manifestazioni. L'istanza deve contenere l'indicazione
del tipo di contributo richiesto. Nel caso di contributo generale all'istanza va
allegato il programma generale dell'iniziativa ed il preventivo della spesa
complessiva. Il contributo generale non potrà essere erogato nel caso in cui il
bilancio consuntivo dell'iniziativa sia inferiore rispetto al preventivo in
misura pari o superiore al 40%. Nel caso in cui il bilancio consuntivo risulti
inferiore alle spese preventivate, il contributo viene proporzionalmente
ridotto.
2. L'istanza resta valida anche in caso di spostamento della data stabilita
purché l'iniziativa si svolga nell'ambito dell'esercizio finanziario e ne sia
data comunicazione formale alla Presidenza. In caso di ambiguità o carenze
dell'istanza la Presidenza può chiedere chiarimenti e integrazioni agli
organizzatori.
3. Le istanze devono pervenire alla Presidenza della Regione entro un termine
congruo, di regola non inferiore a quindici giorni prima della data di
svolgimento dell'iniziativa. La Presidenza potrà, tuttavia, prendere in
considerazione istanze pervenute oltre tale termine, compatibilmente con le
esigenze di ottimale svolgimento del lavoro.
4. L'ufficio competente informa gli organizzatori, anche per le vie brevi, in
ordine alla documentazione richiesta per l'erogazione del contributo.
5. Le singole istanze sono valutate dalla Presidenza in rapporto ai contenuti
dell'iniziativa, al rilievo che essa assume in connessione con le finalità della
Regione e con l'indirizzo del Governo, nonché in rapporto alla congruenza
economica della richiesta. A seguito di tale valutazione e degli indirizzi
presidenziali, il contributo può essere concesso, anche con riduzione
dell'importo rispetto a quanto indicato nell'istanza e rispetto a quanto
stabilito dai limiti di spese di cui ai precedenti articoli, ovvero negato.
6. La presentazione dell'istanza non dà in nessun caso diritto all'erogazione
del contributo.
Art. 6
Disciplina finale o transitoria
1. Per quanto non previsto dal presente decreto restano ferme le indicazioni
contenute nella direttiva del Presidente della Regione n. 2231 dell'8 maggio
2001.
2. Il presente decreto si applica anche alle istanze presentate anteriormente
alla sua pubblicazione ed i cui procedimenti siano ancora pendenti, ad eccezione
di quelli per i quali sia già intervenuta determinazione presidenziale.
3. Il presente decreto sostituisce il decreto presidenziale 14 ottobre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 23
ottobre 1993.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2001.
| LEANZA |
(2001.22.1141)