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PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
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D.P.R. 29-9-1973 n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1.
28. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con l'obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.
Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali.
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Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 8, D.L. 12 agosto 1983, n. 371. Successivamente, il comma è stato così modificato dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, l'art. 90, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
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D.L. 12-8-1983 n. 371
Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e
dell'industria.
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 agosto 1983, n. 222 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, L. 11 ottobre 1983, n. 546 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1983, n. 280). L'art. 2
della citata legge ha, inoltre, così disposto: « Art. 2. Restando validi gli
atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici
derivanti dall'applicazione del D.L. 20 giugno 1983, numero 294».
8) L'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del D.Lgs.C.p.S. 15 settembre 1947, n. 896 .
L.
27-12-1997 n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
Pubblicata nella Gazz.
Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.
d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole «e gli altri enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, gli altri enti pubblici e privati»;
L.
27-12-2002 n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003).
Pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.