Riconoscimento della personalità giuridica privata
La persona giuridica si può configurare come Associazione, Fondazione e altre istituzioni di carattere privato. Nell'associazione prevale l'elemento personale mentre nella fondazione quello patrimoniale. La personalità giuridica si ottiene con l'iscrizione al registro delle persone giuridiche. Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che operano nel territorio siciliano possono acquisire la personalità giuridica presentando alla Regione l'istanza di riconoscimento per l'iscrizione nel Registro regionale. L'istanza di riconoscimento di personalità giuridica e di iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, deve essere indirizzata al Dipartimento regionale competente sulla materia trattata dell'Ente. Al Dipartimento competente è affidata l'istruttoria, nonché l'adozione del provvedimento finale di riconoscimento e di richiesta di iscrizione nel registro regionale. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nel Registro regionale è necessario che nell'atto costitutivo e nello statuto dell'ente sia esplicitato il requisito di "regionalità", ovvero sia citato che lo scopo e l'attività operativa sono limitati al territorio siciliano e la sede o le eventuali sedi secondarie sono situate in Sicilia.
Richiesta di riconoscimento
L'istanza di riconoscimento va presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal notaio rogante per conto dell'ente.
E' prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per le organizzazioni iscritte all'albo del volontariato (L.n. 266 del 11/8/1991, art.8, e Circolare Min. Finanze n.3 del 25/2/1992) e per le O.N.L.U.S. (D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, Allegato B numero 27bis).
All'istanza di riconoscimento devono essere allegate :
- due copie autentiche, in bollo, salvo le esenzioni di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
- una relazione illustrativa in duplice copia sull'attività svolta dall'Ente o, se di nuova costituzione, su quella che svolgerà, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- - una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, in duplice copia, sottoscritta dal legale rappresentante.
- - due copie dell'ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo approvato, o, in caso di Istituzione neo-costituita, prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa ai primi tre anni di attività prevista o almeno al primo anno;
- - un elenco, in duplice copia, dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente (o dell'organo amministrativo dell'Ente comunque sia denominato).
In caso di esenzione dall'imposta di bollo, all'istanza deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Modificazioni dello Statuto e dell'Atto costitutivo
Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le stesse modalità e tempi previsti per l'acquisto della personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 2 del D. P.R. 361/2000.
Documentazione da produrre per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto:
- istanza in bollo, fatte salve le esenzioni di legge, sottoscritta dal rappresentante legale e contenente gli estremi dell'iscrizione nel Registro e l'indicazione, in breve, delle parti dell'atto costitutivo e/o dello statuto oggetto di modifica;
- due copie autentiche della deliberazione di modifica approvata dall'assemblea o dall'organo competente, con allegato il nuovo atto costitutivo e/o statuto redatto in forma di atto pubblico;
- copia dei documenti contabili approvati nell'ultimo anno di attività, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione contabile, ove istituito.
- L'Ente, inoltre, al fine di mantenere aggiornato il Registro regionale, deve comunicare al Dipartimento:
- il trasferimento della sede legale e la istituzione di sedi secondarie sul territorio regionale siciliano;
- la sostituzione degli amministratori (nome, cognome e codice fiscale) con l'indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza.
Cancellazione della persona giuridica
Nel caso di scioglimento dell'Ente, quest'ultimo deve trasmettere al Dipartimento regionale competente e, nel contempo, alla Presidenza della Regione Siciliana - Segreteria Generale, Area 1a "Affari Generali", Palazzo D'Orleans - Piazza Indipendenza - 90129 Palermo:
- copia autentica in carta libera della deliberazione di scioglimento o del provvedimento che ordina lo scioglimento o accerta l'estinzione, con l'indicazione del cognome e nome dei liquidatori.
I liquidatori delle Associazioni devono presentare le richieste di loro competenza concernenti deliberazioni o eventi soggetti ad iscrizione nel registro entro il termine di quindici giorni dalla adozione dell'atto ovvero dell'evento.
Vigilanza e controllo
Ciascun Dipartimento effettua l'attività di vigilanza e controllo sulle personalità giuridiche di competenza, iscritte al Registro regionale, attraverso la verifica annuale della situazione economica e patrimoniale, della corrispondenza tra l'attività svolta e le finalità statutarie, delle eventuali modifiche intervenute nell'Ente.
Consultazione dell'elenco delle persone giuridiche riconosciute
Normativa
- Codice Civile Titolo II Capo I
- D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 - Disciplina imposta di bollo
- Allegato B al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972
- L. n. 266 dell'11 agosto 1991 - legge quadro sul volontariato
- Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - n. 3 del 25 febbraio 1995
- D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000
- Circolare n. 1104 del 22 marzo 2001 - Procedimento di riconoscimento e di approvazione delle modifiche statuarie
- Circolare n. 8426 - PG del 10 dicembre 2009 - Persone giuridiche
- Direttiva n. 47569 del 29 ottobre 2012 - Vigilanza e controllo sulle Fondazioni
- Direttiva n. 35347 del 18 luglio 2013 - Vigilanza e controllo sulle associazioni
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