Legge Regionale 10/2000 - Art. 6 comma 2

Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture.

Pubblicità postazioni dirigenziali vacanti

Dati essenziali

Decreto Presidenziale 20 marzo 2001, n. 11.

Regolamento attuativo dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 4.  Criteri e modalità per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti - Comma 3

"I dati essenziali contenuti nel ruolo unico sono pubblici. Le ulteriori informazioni sono consultabili dalle Amministrazioni pubbliche interessate al conferimento di incarichi dirigenziali. Coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possono accedere alla consultazione nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme sull'accesso alla documentazione amministrativa".

Si invitano i Dirigenti del Ruolo Unico a verificare i dati essenziali e a dare notizia di eventuali errori al Ruolo Unico della Dirigenza alla e-mail rud@regione.sicilia.it

                                  Dati essenziali aggiornati al 12 maggio 2023

Circolari del Ruolo Unico della Dirigenza
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