Resto al Sud Sicilia

resto al Sud Sicilia

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia nn.802, 804 e 805 del 10 novembre 2022, pubblicati nel presente link istituzionale della Regione Siciliana sono stati ammessi al contributo previsto dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, i soggetti che hanno presentato per l'anno 2022 l'istanza nel periodo compreso tra il 15 e il 30 settembre (II finestra).

La pubblicazione dei suddetti provvedimenti, nei quali sono indicati i soggetti ammessi con i relativi contributi assegnati, costituisce comunicazione ufficiale ai beneficiari del riconoscimento del contributo, pertanto gli interessati non riceveranno alcuna ulteriore Pec di conferma.

Con decreto dirigenziale n. 806 del 10 novembre 2022, pubblicato nel presente link istituzionale (Dinieghi, Revoche e Decadenze), è stato disposto il diniego al contributo di cui all'articolo 17 della l.r. n. 9/2020 riguardante l'istanza presentata per l'anno 2022 nel periodo compreso tra il 15 e il 30 settembre (II finestra).

AVVISO

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE ANNO 2022 (SECONDA FINESTRA) PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MISURA AGEVOLATIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO 17 DELLA L.R. N. 9/2020 “AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91 “RESTO AL SUD”

Con Decreto Assessoriale n. 41 del 10 agosto 2022 viene prevista nell'anno 2022 una seconda finestra di presentazione delle istanze di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n 9 nel periodo compreso tra il 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022.

Le istanze dovranno essere compilate utilizzando il prodotto di gestione che sarà reso disponibile nel link https://restoalsud.regione.sicilia.it/  nel periodo sopra citato e successivamente trasmesse via PEC al Dipartimento Finanze e Credito, secondo le modalità illustrate nelle istruzioni per la compilazione, rappresentando che l’accesso al predetto prodotto di gestione dovrà essere effettuato mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2.

Pertanto, per accedere alla procedura informatica, prevista dal predetto prodotto di gestione, è richiesta l’identificazione del compilatore (rappresentante firmatario dell'istanza) tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Dipartimento Finanze e Credito, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del contributo spettante e pubblica nella apposita pagina dedicata del sito internet istituzionale della Regione Siciliana il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'ammontare del credito d'imposta effettivamente spettante in "de minimis".

Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo, pertanto gli interessati non riceveranno alcuna ulteriore PEC di conferma.

Si fa presente che i soggetti ammessi al contributo con DDG n. 20 del 18 gennaio 2021, DDG n. 452 del 23 giugno 2021 e DDG n. 504 del 1 luglio 2022 possono presentare una nuova istanza escludendo, a pena di inammisibilità, dalla nuova stima della pianificazione dei versamenti annui delle imposte la stima dei versamenti ammessi ad agevolazione indicati nella precedente istanza.

I fondi disponibili che sono residuati nell'anno 2022, in seguito al decreto dirigenziale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia n. 504 del 1 luglio 2022, ammontano a € 1.972.314,00.

CHE COS'E'

L'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, prevede la concessione ai soggetti beneficiari degli incentivi di cui dall'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i (c.d. "Resto al Sud"), di un credito d'imposta in regime "de minimis", parametrato alle seguenti voci di imposte di spettanza della Regione Siciliana, versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza:
a) addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
b) tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;
c) imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale connessi allo svolgimento dell'attività.
Tale contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione (credito d'imposta), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Al riguardo, è stata stipulata apposita convenzione tra il Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale all'Economia e l'Agenzia delle Entrate, che provvederà ad istituire apposito codice tributo.
Per accedere al contributo dovrà essere presentata apposita istanza al Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale all'Economia, nelle seguenti date:
anno 2020: dal 15 dicembre alle ore 12 del 31 dicembre;
anni successivi al 2020: dal 15 maggio alle ore 12 del 31 maggio.

Per l'anno 2022 viene prevista una seconda finestra dal 15 settembre alle ore 12 del 30 settembre.

I fondi disponibili ammontano a 1 milione di euro per l'anno 2020, 1,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per l'anno 2022.

BENEFICIARI

Il contributo è rivolto ai soggetti beneficiari in Sicilia della "Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. Decreto Mezzogiorno), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e s.m.i..
"Resto al Sud" è un incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Sicilia e in altre regioni del Mezzogiorno.
Possono dunque accedere al contributo regionale i soggetti che si sono costituiti nelle modalità e nelle forme giuridiche richieste dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 91/2017, e che sono risultati assegnatari della misura incentivante "Resto al Sud", secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, e dalle relative circolari attuative.

CHI NON PUO' USUFRUIRNE

Non possono beneficiare del presente contributo regionale i soggetti operanti nei settori di attività non ammessi alla misura "Resto al Sud", nonché quelli operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, trattandosi di settore escluso dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
L'articolo 2, comma 1, del "Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura", definisce:
a) «imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»: imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
b) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
c) «trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.
Per un elenco dettagliato delle attività non ammesse alla misura "Resto al Sud" si veda l'Allegato n. 1 della Circolare n. 33 del 22/12/2017 e ss. mm. e ii., reperibile sul sito www.invitalia.it.
Pertanto, in aggiunta all'elenco delle attività non ammissibili alla sopra menzionata misura "Resto al Sud", si indicano di seguito i codici delle attività economiche non ammissibili all'agevolazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, secondo la classificazione ATECO 2007:

03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi;
03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi;
03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
10.20.00 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione o di scioglimento.

COME E QUANDO RICHIEDERE E FRUIRE DEL CONTRIBUTO

PER ESSERE AMMESSI AL CONTRIBUTO:

bisogna presentare apposita istanza (modello ICBRS - Istanza Contributo Beneficiari Resto al Sud), prevista dall'articolo 4, comma 1, del D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28, contenente la stima dei versamenti delle imposte di spettanza della Regione Siciliana per ciascuno dei tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, nonché gli altri elementi indicati nel modello ed esplicitati nelle relative istruzioni per la compilazione di cui al decreto dell'Assessore all'Economia n. 1206 del 10 dicembre 2020.


Termini di presentazione

L'istanza per l'accesso al credito d'imposta è presentata nelle seguenti date:
- per l'anno 2020, dal 15 dicembre alle ore 12 del 31 dicembre;
- per gli anni successivi al 2020, dal 15 maggio alle ore 12 del 31 maggio.

Per l'anno 2022 viene prevista una seconda finestra dal 15 settembre alle ore 12 del 30 settembre.

Entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Dipartimento Finanze e Credito, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del contributo spettante e pubblica sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'ammontare del credito d'imposta effettivamente spettante in "de minimis" (articolo 4, comma 2, del D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28). Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo.


Come presentare l'istanza

Ogni soggetto può presentare una sola istanza nel medesimo anno. I soggetti ammessi al contributo possono presentare nell'anno successivo una nuova istanza, escludendo/riducendo, a pena di inammissibilità, dalla nuova stima della pianificazione dei versamenti annui delle imposte, la stima dei versamenti ammessi ad agevolazione indicati nella precedente istanza.
Per presentare l'istanza il soggetto richiedente deve:
1. collegarsi al sito internet https://restoalsud.regione.sicilia.it
2. compilare il format predisposto inserendo i dati richiesti;
3. dopo aver controllato la correttezza delle informazioni, confermare i dati inseriti;
4. il sistema genererà l'istanza con il codice identificativo attribuito alla pratica in formato pdf, che sarà inviata dalla PEC dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it alla PEC del richiedente. Tale istanza generata in pdf dovrà essere sottoscritta con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 e s.m.i, i cui contenuti non devono essere modificati pena l'esclusione. Con l'apposizione della firma elettronica qualificata il documento digitale restituito dal software di firma costituisce istanza.
5. L'istanza di cui al punto 4 unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente, tutti in formato pdf, devono essere trasmessi, esclusivamente via pec intestata al richiedente, all'indirizzo PEC dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it (la dimensione complessiva degli allegati alla PEC non deve essere superiore a 5MB). Non saranno accettate le istanze presentate con PEC istituzionali (es. quelle con estensione @pec.gov.it, @certmail.regione.sicilia.it).
6. Nell'oggetto della PEC deve essere contenuto RESTOALSUD e il codice identificativo della pratica di cui al punto 4.
Non verranno valutate le istanze inviate a indirizzi PEC diversi da quello sopra specificato. Si precisa che la compilazione del solo format senza l'invio della PEC di cui al punto 5 non costituisce presentazione dell'istanza. L'istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della consegna della PEC che riporta nell'oggetto l'identificativo della pratica digitato correttamente e completo degli allegati debitamente compilati e firmati. Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate ai punti precedenti. Nel caso in cui dopo avere compilato l'istanza con l'attribuzione del numero di pratica, l'utente riscontra la presenza di dati errati o incompleti deve compilare un nuovo format con l'attribuzione di un nuovo numero di codice identificativo della pratica e trasmetterlo, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, con le medesime modalità di cui al punto 5. Nell'ipotesi di invio di più istanze si terrà conto esclusivamente dell'ultima istanza inviata. A tal fine farà fede la data e l'ora della ricevuta di consegna della PEC.

 PER FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA:

L'utilizzo in compensazione del contributo è consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza stessa in ragione dei versamenti annui delle imposte di spettanza della Regione Siciliana effettuati per l'anno d'imposta nel quale l'istanza è stata presentata e per i due anni immediatamente successivi. Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque non oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Il contributo è utilizzabile (previa presentazione annuale della perizia giurata e nei limiti dell'importo riconosciuto e comunicato via PEC dal Dipartimento delle Finanze e del Credito all'indirizzo di posta elettronica certificata che il soggetto richiedente ha indicato nell'istanza) esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato, dal predetto Assessorato, il riconoscimento del contributo stesso.

La predetta comunicazione è subordinata altresì:

a) alla verifica da parte del Dipartimento Finanze e Credito della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento (l'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e s.m.i. prevede che "Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria derivanti dal Covid-19 le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari che siano concesse nel corso del 2021 e del 2022 a favore delle attività economiche in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia"

b) all'acquisizione da parte del Dipartimento Finanze e Credito dell'informazione antimafia liberatoria, per gli importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ed ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, occorre rilevare che l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. prevede che "Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34."

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli di propria competenza, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia trasmette alla predetta Agenzia entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità telematiche, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e/o revoche intervenute nel detto mese.

Al fine di permettere al Dipartimento delle Finanze e del Credito e all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli e gli adempimenti di rispettiva competenza, e dunque anche allo scopo di consentire ai soggetti ammessi al contributo un tempestivo utilizzo dello stesso in compensazione tramite modello F24, si consiglia di trasmettere la perizia giurata entro la prima decade di ottobre.

Il credito d'imposta non potrà formare oggetto di cessione o di trasferimento.

CODICE TRIBUTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CONTRIBUTO ART. 17 L.R. 9/2020

Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60 del 26 ottobre 2021 è stato istituito il codice tributo: “6947” denominato “Regione Siciliana – contributo di cui all’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9”.

Tale codice tributo dovrà essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme della colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi di riversamento del contributo, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento dell’incentivo, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti che hanno effettuato la compensazione siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione e che l’ammontare degli importi utilizzati non superi il bonus riconosciuto dall’ente territoriale, pena lo scarto della delega di pagamento.


Come presentare la perizia giurata

La perizia giurata relativa ai versamenti annui effettuati è presentata annualmente al Dipartimento Finanze e Credito tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it


Termine di presentazione

La perizia giurata relativa ai versamenti effettuati in ciascun anno deve essere presentata annualmente entro il mese di ottobre successivo all'anno d'imposta cui sono riferiti i versamenti delle imposte.



 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA ISTANZA CONTRIBUTO BENEFICIARI RESTO AL SUD - FAC SIMILE ISTANZA
NORMATIVA

Normativa


Articolo 17, legge 12 maggio 2020, n. 9 - (Legge di stabilità regionale 2020-2022) - Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-28/g20-28.pdf


Decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2020, n. 28 - Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al Sud")

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-59o1/g20-59o1.pdf
 

Decreto Assessoriale n. 1206 del 10 dicembre 2020 - "Approvazione del modello di istanza per l'accesso al contributo e delle relative istruzioni, nonché delle modalità di presentazione delle istanze"

Visualizza il Decreto Assessoriale

Per la normativa prevista dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al Sud" si rinvia al seguente link:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa

 

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60 del 26 ottobre 2021 - Regione Siciliana - istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9

 


 

 

 

Prassi

Prassi

Circolare dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito n. 1_2020 - prot. 18790 - del 21/12/2020 "Articolo 17 legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91" e relativo Regolamento attuativo (D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28)"

Circolare
F.A.Q.

Domande frequenti (F.A.Q.)

1. Con riferimento a quali automezzi è possibile indicare la stima della tassa automobilistica?
Con riguardo a tale voce di imposta, si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 9/2020 e del relativo Regolamento attuativo (D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28), la tassa automobilistica deve riferirsi esclusivamente agli automezzi di proprietà dei soggetti beneficiari della misura "Resto al Sud", immatricolati in Sicilia e strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti.
Deve trattarsi, pertanto, di automezzi strettamente necessari alla produzione di beni o all'erogazione dei servizi indicati nel progetto imprenditoriale, e nel relativo programma di spesa, presentato a corredo della domanda di accesso alla agevolazione "Resto al Sud", o di automezzi che siano destinati al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti.
A tal proposito, si precisa che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento (D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28), "L'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito verifica con il soggetto gestore della misura agevolativa di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i., il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti nei confronti dei soggetti beneficiari della predetta misura e dell'eventuale adozione di provvedimenti di revoca totale o parziale, verificando, altresì, che gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia, per i quali è stata versata alla regione Sicilia la tassa automobilistica, sono strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso dal beneficio di cui all'articolo 1 del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti".

2. Come avviene la comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo?
Come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento (D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28), "Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al comma 1 e al successivo articolo 7, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del contributo spettante e pubblica sul sito internet istituzionale della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it) il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante in "de minimis". Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo".
Il suddetto provvedimento troverà pubblicazione nella pagina del sito della Regione Siciliana dedicata alla presente misura agevolativa: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Areetematiche/PIR_PortaleTributi/PIR_Resto_al_sud_2020 

I beneficiari del riconoscimento del contributo non riceveranno pertanto alcuna ulteriore PEC di conferma.

SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO CHE HANNO PRESENTATO PER L'ANNO 2020 L'ISTANZA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 E IL 31 DICEMBRE

Con decreto dirigenziale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia n.20 del 18 gennaio 2021,sono stati ammessi al contributo previsto dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, i soggetti che hanno presentato per l'anno 2020 l'istanza nel periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre.

La pubblicazione del suddetto provvedimento, contenente l'elenco degli ammessi con i relativi contributi assegnati, costituisce comunicazione ufficiale ai beneficiari del riconoscimento del contributo, pertanto gli interessati non riceveranno alcuna ulteriore Pec di conferma.

Per poter utilizzare il contributo in compensazione, i soggetti ammessi sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito nel mese di ottobre, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28, apposita perizia giurata, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili.

La suddetta perizia giurata, che dovrà essere redatta in conformità all'articolo 4, comma 4, del citato D.P.Reg. n. 28/2020, nonchè secondo le indicazioni contenute nella Circolare dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito n. 1_2020, dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it, secondo lo schema di seguito esemplificato:
- entro ottobre 2021, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2020;
- entro ottobre 2022, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2021;
- entro ottobre 2023, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2022;

Successivamente, effettuati i dovuti controlli, l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito provvederà a trasmettere al soggetto beneficiario, all'indirizzo PEC indicato nell'istanza, apposita comunicazione circa l'esito del controllo, ivi compresa la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), laddove previsto, e l' eventuale acquisizione dell'informazione antimafia liberatoria, così come previsto dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento, del D.P.Reg. n. 28/2020.

Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito - ha effettuato la sopracitata comunicazione via PEC.
Sarà data tempestiva comunicazione del codice tributo da indicare nel modello F24, istituito dall'Agenzia delle Entrate.

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli di propria competenza, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia trasmette alla predetta Agenzia, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e/o revoche intervenute nel detto mese.

SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO CHE HANNO PRESENTATO PER L'ANNO 2021 L'ISTANZA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 E IL 31 MAGGIO

Con decreto dirigenziale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia n.452 del 23 giugno 2021, pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana, sono stati ammessi al contributo previsto dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, i soggetti che hanno presentato per l'anno 2021 l'istanza nel periodo compreso tra il 15 e il 31 maggio.

La pubblicazione del suddetto provvedimento, contenente l'elenco degli ammessi con i relativi contributi assegnati, costituisce comunicazione ufficiale ai beneficiari del riconoscimento del contributo, pertanto gli interessati non riceveranno alcuna ulteriore Pec di conferma.

Per poter utilizzare il contributo in compensazione, i soggetti ammessi sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito nel mese di ottobre, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28, apposita perizia giurata, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili.

La suddetta perizia giurata, che dovrà essere redatta in conformità all'articolo 4, comma 4, del citato D.P.Reg. n. 28/2020, nonchè secondo le indicazioni contenute nella Circolare dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito n. 1_2020, dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it, secondo lo schema di seguito esemplificato:
- entro ottobre 2022, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2021;
- entro ottobre 2023, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2022;
- entro ottobre 2024, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2023;

Successivamente, effettuati i dovuti controlli, l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito provvederà a trasmettere al soggetto beneficiario, all'indirizzo PEC indicato nell'istanza, apposita comunicazione circa l'esito del controllo, ivi compresa la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), laddove previsto, e l' eventuale acquisizione dell'informazione antimafia liberatoria, così come previsto dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento, del D.P.Reg. n. 28/2020.

Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito - ha effettuato la sopracitata comunicazione via PEC.
Sarà data tempestiva comunicazione del codice tributo da indicare nel modello F24, istituito dall'Agenzia delle Entrate.

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli di propria competenza, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia trasmette alla predetta Agenzia, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e/o revoche intervenute nel detto mese.

Soggetti ammessi al contributo che hanno presentato per l'anno 2022 l'istanza nel periodo compreso tra il 15 e il 31 maggio.

Con decreto dirigenziale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia n.504 del 1 luglio 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana, sono stati ammessi al contributo previsto dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, i soggetti che hanno presentato per l'anno 2022 l'istanza nel periodo compreso tra il 15 e il 31 maggio.

La pubblicazione del suddetto provvedimento, contenente l'elenco degli ammessi con i relativi contributi assegnati, costituisce comunicazione ufficiale ai beneficiari del riconoscimento del contributo, pertanto gli interessati non riceveranno alcuna ulteriore Pec di conferma.

Per poter utilizzare il contributo in compensazione, i soggetti ammessi sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito nel mese di ottobre, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28, apposita perizia giurata, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili.

La suddetta perizia giurata, che dovrà essere redatta in conformità all'articolo 4, comma 4, del citato D.P.Reg. n. 28/2020, nonchè secondo le indicazioni contenute nella Circolare dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito n. 1_2020, dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it, secondo lo schema di seguito esemplificato:

- entro ottobre 2023, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2022;

- entro ottobre 2024, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2023;

- entro ottobre 2025, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2024;

Successivamente, effettuati i dovuti controlli, l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito provvederà a trasmettere al soggetto beneficiario, all'indirizzo PEC indicato nell'istanza, apposita comunicazione circa l'esito del controllo, ivi compresa la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), laddove previsto, e l' eventuale acquisizione dell'informazione antimafia liberatoria, così come previsto dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento, del D.P.Reg. n. 28/2020.

Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito - ha effettuato la sopracitata comunicazione via PEC.

Sarà data tempestiva comunicazione del codice tributo da indicare nel modello F24, istituito dall'Agenzia delle Entrate.

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli di propria competenza, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia trasmette alla predetta Agenzia, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e/o revoche intervenute nel detto mese.

 

D.D.G. N. 504 DEL 01/07/2022
Soggetti ammessi al contributo che hanno presentato per l'anno 2022 l'istanza nel periodo compreso tra il 15 e il 30 settembre (II finestra).

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia nn.802, 804 e 805 del 10 novembre 2022, pubblicati nel presente link istituzionale della Regione Siciliana, sono stati ammessi al contributo previsto dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, i soggetti che hanno presentato per l'anno 2022 l'istanza nel periodo compreso tra il 15 e il 30 settembre (II finestra).

La pubblicazione del suddetto provvedimento, contenente l'elenco degli ammessi con i relativi contributi assegnati, costituisce comunicazione ufficiale ai beneficiari del riconoscimento del contributo, pertanto gli interessati non riceveranno alcuna ulteriore Pec di conferma.

Per poter utilizzare il contributo in compensazione, i soggetti ammessi sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito nel mese di ottobre, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28, apposita perizia giurata, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili.

La suddetta perizia giurata, che dovrà essere redatta in conformità all'articolo 4, comma 4, del citato D.P.Reg. n. 28/2020, nonché secondo le indicazioni contenute nella Circolare dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito n. 1_2020, dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it, secondo lo schema di seguito esemplificato:

- entro ottobre 2023, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2022;

- entro ottobre 2024, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2023;

- entro ottobre 2025, per i versamenti delle imposte relativi all'anno d'imposta 2024;

Successivamente, effettuati i dovuti controlli, l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito provvederà a trasmettere al soggetto beneficiario, all'indirizzo PEC indicato nell'istanza, apposita comunicazione circa l'esito del controllo, ivi compresa la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), laddove previsto, e l' eventuale acquisizione dell'informazione antimafia liberatoria, così come previsto dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento, del D.P.Reg. n. 28/2020.

Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito - ha effettuato la sopracitata comunicazione via PEC, utilizzando il codice tributo "6947" denominato "Regione siciliana – contributo di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n.9", istituito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 60/E del 26 ottobre 2021.

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli di propria competenza, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia trasmette alla predetta Agenzia, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e/o revoche intervenute nel detto mese.

 

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