Tassa Auto

La tassa automobilistica (bollo auto) è una tassa dovuta da tutti coloro che risultano essere proprietari del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e da coloro i quali posseggono alcune categorie di veicoli, quali ciclomotori, quadricicli, leggeri e veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
Con legge regionale 11 Agosto 2015 n° 16, la Regione Siciliana, a far data dal 01/01/2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Regione.

Modalità di presentazione domanda di esenzione tassa automobilistica

 Approvazione delle modalità di presentazione della domanda di esenzione tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 26, commi 59 e 60, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2.

A partire dal 15 dicembre 2023 e fino al 31 gennaio 2024, le associazioni di volontariato e le associazioni di protezione civile di cui all’articolo 26, comma 59, della L.R. n. 2 del 22 febbraio 2023 devono trasmettere l’istanza per il riconoscimento dell’esenzione esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata da individuarsi sulla base della provincia in cui ha sede l’associazione:

 

   Unità territoriale di Agrigento: ufficioprovincialeagrigento@pec.aci.it

   Unità territoriale di Caltanissetta: ufficioprovincialecaltanissetta@pec.aci.it

   Unità territoriale di Catania: ufficioprovincialecatania@pec.aci.it

   Unità territoriale di Enna: ufficioprovincialeenna@pec.aci.it

   Unità territoriale di Messina: ufficioprovincialemessina@pec.aci.it

   Unità territoriale di Palermo: ufficioprovincialepalermo@pec.aci.it

   Unità territoriale di Ragusa: ufficioprovincialeragusa@pec.aci.it

   Unità territoriale di Siracusa: ufficioprovincialesiracusa@pec.aci.it

   Unità territoriale di Trapani: ufficioprovincialetrapani@pec.aci.it

 

I soggetti interessati possono trasmettere l'istanza anche attraverso una PEC non necessariamente a loro intestata. L’istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della ricevuta di consegna della PEC.

Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate nelle istruzioni.

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento
Condividi