Tassa Auto

La tassa automobilistica (bollo auto) è una tassa dovuta da tutti coloro che risultano essere proprietari del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e da coloro i quali posseggono alcune categorie di veicoli, quali ciclomotori, quadricicli, leggeri e veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
Con legge regionale 11 Agosto 2015 n° 16, la Regione Siciliana, a far data dal 01/01/2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Regione.

Regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per le imprese autorizzate al commercio di veicoli
 

L'articolo 15, comma 6, della L.R. 27-7-2023 n. 9 ha aggiunto il seguente comma all'articolo 2 della L.R. 11 agosto 2015, n. 16:

"1-bis. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dal comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e successive modificazioni.

1-ter. A far data dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 1-bis, si perfeziona entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui al quarantacinquesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al quarantacinquesimo ed al quarantaseiesimo comma del suddetto articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal quarantottesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995 e successive modificazioni. Nel caso di mancato pagamento del diritto fisso, con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.

1-quater. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter, al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d'imposizione, risultano essere obbligati al pagamento ai sensi del trentaduesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni, o a seguito dell'iscrizione nei registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Ai soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio di veicoli per la successiva rivendita è consentita la messa in esenzione dei veicoli loro consegnati senza l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non essendo sorta in capo a loro l'obbligazione tributaria e non essendo, di conseguenza, soggetti legittimati passivi al pagamento. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.".

Le novità introdotte da tale disposizione normativa sono le seguenti:

1. non devono essere più spediti gli elenchi contenenti i veicoli da inserire in sospensione di imposta;

2. gli obblighi di comunicazione risultano pienamente adempiuti con l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo;

3. resta dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita;

4. il mancato pagamento del diritto fisso comporta l'uscita dal regime di sospensione con il conseguente obbligo del pagamento della tassa automobilistica in capo al concessionario;



5. entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di aprile, agosto e dicembre ogni concessionario è tenuto al pagamento del diritto fisso per ogni veicolo per il quale nel quadrimestre di riferimento è avvenuta la trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Esclusivamente per il versamento relativo al primo quadrimestre 2024 il termine per effettuare il pagamento è fissato al 10/06/2024;
 
6. il pagamento può essere effettuato anche cumulativamente per più veicoli. 

Al fine di uniformare la modalità di pagamento si dispone che ogni concessionario compili il modello di pagamento pagoPA direttamente dal portale raggiungibile al seguente link https://pagamenti.regione.sicilia.it/site/pagamento-servizio, digitando nella finestra di "cerca un servizio" il codice numerico “0812”, specificando nella causale il quadrimestre di riferimento ed il numero dei veicoli posti in sospensione.

Per la scadenza relativa al primo quadrimestre 2024 sono fatti salvi i pagamenti pervenuti all'IBAN IT04I0760104600000000784900

 

 

 

Modalità di presentazione domanda di esenzione tassa automobilistica

 Approvazione delle modalità di presentazione della domanda di esenzione tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 26, commi 59 e 60, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2.

A partire dal 15 dicembre 2023 e fino al 31 gennaio 2024, le associazioni di volontariato e le associazioni di protezione civile di cui all’articolo 26, comma 59, della L.R. n. 2 del 22 febbraio 2023 devono trasmettere l’istanza per il riconoscimento dell’esenzione esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata da individuarsi sulla base della provincia in cui ha sede l’associazione:

 

   Unità territoriale di Agrigento: ufficioprovincialeagrigento@pec.aci.it

   Unità territoriale di Caltanissetta: ufficioprovincialecaltanissetta@pec.aci.it

   Unità territoriale di Catania: ufficioprovincialecatania@pec.aci.it

   Unità territoriale di Enna: ufficioprovincialeenna@pec.aci.it

   Unità territoriale di Messina: ufficioprovincialemessina@pec.aci.it

   Unità territoriale di Palermo: ufficioprovincialepalermo@pec.aci.it

   Unità territoriale di Ragusa: ufficioprovincialeragusa@pec.aci.it

   Unità territoriale di Siracusa: ufficioprovincialesiracusa@pec.aci.it

   Unità territoriale di Trapani: ufficioprovincialetrapani@pec.aci.it

 

I soggetti interessati possono trasmettere l'istanza anche attraverso una PEC non necessariamente a loro intestata. L’istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della ricevuta di consegna della PEC.

Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate nelle istruzioni.

 

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