FAQ
1. Dove posso reperire il codice Gepi?
È possibile reperire il codice Gepi all’interno del documento “CODICE AMBITO - GEPI E DENOMINAZIONE” contenente l’elenco dei codici suddivisi per distretto. Link.
2. Dove posso reperire la Denominazione?
È possibile reperire la Denominazione all’interno del documento “CODICE AMBITO - GEPI E DENOMINAZIONE”. Link
3. Dove posso reperire il codice Ambito?
È possibile reperire il Codice Ambito all’interno del documento “CODICE AMBITO - GEPI E DENOMINAZIONE” contenente l’elenco dei codici suddivisi per distretto. Link
4. Chi può essere accreditato per accedere al portale SIOSS FNPS visibilità distretto?
Possono essere accreditati alla piattaforma SIOSS solo i dipendenti comunali referenti del settore sociale.
5. Possono essere accreditati all’accesso SIOSS FNPS i professionisti esterni incaricati per l’assistenza tecnica?
No, possono essere accreditati alla piattaforma solo i dipendenti comunali referenti del settore sociale.
6. È possibile ammettere associazioni di primo livello all’interno della rete territoriale per l’inclusione e la protezione sociale?
La Rete territoriale per l'inclusione e la protezione sociale è articolata in tavoli tematici dove è prevista la partecipazione anche di rappresentanti del Terzo Settore.
Nella circolare n. 5 del 2/08/2021, emanata da questo Dipartimento in attuazione delle Linee Guida PDZ 2021, si sottolinea la necessità che il distretto socio-sanitario, attraverso un atto adottato dal Comitato dei Sindaci, regolamenti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Rete.
La circolare n. 5 del 2/08/2021 riguardo alla partecipazione del Terzo Settore, prevede la selezione dei componenti della Rete attraverso specifica manifestazione di interesse, rivolgendosi agli organismi di secondo o terzo livello (associazioni di associazioni) secondo una logica di rappresentatività degli organismi operanti sul territorio.
Nelle more della piena operatività dell'art. 41 del Codice del Terzo Settore che introduce per la prima volta le Reti associative, si ritiene però opportuno garantire la partecipazione alla Rete territoriale delle diverse forme associative espressione del Terzo Settore (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà sociale, ecc).
Pertanto, laddove queste ultime non possano essere rappresentate con associazioni di secondo livello, il distretto socio-sanitario, per garantire una più completa rappresentatività all'interno della Rete, potrà estendere la manifestazione di interesse anche a singole associazioni; in questo caso però, al fine di individuare i componenti da inserire nei diversi tavoli tematici, sarà necessario selezionare gli enti alla luce della loro presenza territoriale (sedi operative nel distretto socio-sanitario) e degli anni di esperienza maturati nel settore per il quale intendono dare un proprio contributo (Famiglia, Minori e Anziani – Disabilità e non autosufficienza – Povertà ed esclusione sociale).
Inoltre, così come già riportato nella circolare 5/2021, dovranno in ogni caso fare parte della Rete per la Protezione e Inclusione sociale i referenti del Forum del Terzo Settore, quale associazione di enti maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale.
Il Comitato dei Sindaci con proprio regolamento disciplinerà la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Rete e il numero complessivo dei soggetti del Terzo Settore da inserire nei singoli tavoli tematici.
7. I DSS sono obbligati a ricorrere alla procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con tempi burocratici più lunghi, o possono anche effettuare l'affido diretto o la procedura al ribasso che è più veloce?
Alla luce del nuovo codice degli appalti pubblicato in data 31/03/2023 (D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36), in vigore dal primo luglio 2023, l’affidamento diretto sarà così consentito a seconda degli importi e della tipologia di intervento:
Servizi e forniture
● L’affidamento diretto è consentito per importi inferiori a 140.000.00 euro;
● per importi da 140.000,00 fino a 215.000,00 euro, è consentita la procedura negoziata senza bando;
● per appalti di servizi sociali e assimilati da 140.000,00 fino a 750.000,00 euro è consentita la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici.
Lavori
● Per importi inferiori a 150.000,00 euro è possibile procedere con affidamento diretto;
● da 150.000,00 euro fino a 1 mln di euro è prevista la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
● per importi da 1 mln di euro fino a 5,382 mln di euro, è prevista la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici.
Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino a 5,382 milioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione.
8. Nella co-progettazione possono essere inseriti costi relativi a compensi per prestazioni professionali (ad esempio esperti/docenti per campagne di sensibilizzazione)?
Le attività di co-progettazione includono anche l’attività di definizione degli aspetti economici connessi alla co-progettazione delle attività. In aggiunta, è utile rilevare che gli avvisi relativi alla co-progettazione devono “indicare l’insieme delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione procedente ed utilizzabili nell’eventuale esecuzione delle attività di progetto. In ragione della peculiarità della metodologia della co-progettazione, le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo e, dunque, trattarsi di:
● risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto;
● beni mobili e/o immobili;
● risorse umane, proprie dell’ente procedente o di cui esso si avvale a vario titolo (ad esempio per attività di stage o tirocinio o altro ancora).
9.I DSS possono effettuare l’affido diretto o la procedura a ribasso che è più veloce?
In merito alla domanda, concernente l'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo dell'affido diretto o la procedura al ribasso ecc., secondo il codice degli appalti l’affidamento diretto dei lavori pubblici resta ammesso fino al 30 giugno 2023 a 139.000 euro.
10. Dove vanno imputate le spese relative all'Assistenza Tecnica e all'Incentivo al Personale?
Le somme relative alle azioni di “Assistenza Tecnica” e “Incentivo al Personale” vanno inserite all’interno della macro attività A. Accesso valutazione e progettazione – A.1. “Segretariato Sociale”.
11. La prima annualità 2019 finanziata con risorse 2018 non è visualizzabile nella piattaforma SIOSS, come si può procedere al riguardo?
La Prima annualità 2019 finanziata con risorse 2018, non rendicontabile su piattaforma SIOSS, va rendicontata con le procedure previste per le annualità precedenti (cfr circolare n. 5 del 6/11/2018).
12. Il Distretto, sentita la rete Territoriale, può modificare in maniera motivata la tipologia di Azione o utilizzare gli importi di una azione che non si ritiene di attivare per rafforzare un’altra Azione più necessaria?
Il distretto, sentita la rete territoriale, e in ragione del bisogno del territorio, può variare le azioni previste nei Piani di Zona secondo le procedure previste nella circolare n. 5 del 17/07/2015 (Variazione dei Piani di Zona).
13. Gli importi assegnati per singola azione sono da considerarsi definitivi e vincolanti, da moltiplicare per le tre annualità?
Le somme assegnate per le diverse linee di intervento sono definitive e vincolanti per ciascuna annualità.
14. L’importo complessivo assegnato al Distretto è da considerarsi annuale e quindi da moltiplicare per tre annualità?
L’importo complessivo assegnato ai distretti per il PDZ 2022/2024 è riportato nel D.D.G. n. 1701 del 28/09/2022, articolato per singola annualità.
15. Avendo concluso tutte le azioni previste nel Piano di Zona 2018/2019, ad eccezione dell’Azione “Assistenza Tecnica”, è possibile riutilizzare le somme destinate all’assistenza tecnica?
Le somme destinate all’Assistenza Tecnica sono risorse vincolate e non utilizzabili per altri interventi.
16. In merito al Piano di Zona 2019/2020, quali sono le indicazioni per la predisposizione dello schema di avviso/bando per l’attivazione dell’Assistenza tecnica?
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, si può procedere alla modalità di affidamento secondo l’art. 36 del Codice degli appalti, che prevede varie modalità di affidamento (dall’affidamento diretto, per gli affidamenti inferiori ai 40 mila euro, ad altre modalità).
Le principali procedure di affidamento sono le seguenti:
● affidamento diretto (art. 36);
● procedura aperta (art. 60);
● procedura ristretta (art. 61);
● procedura competitiva con negoziazione (art. 62);
● procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.63);
● dialogo competitivo (art. 64);
● partenariato per l’innovazione (art.65).
La modalità di affidamento è quella dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 DEL D.Lgs. n. 50/2016.
Se richiesto si può fornire uno schema di avviso/bando per l’affidamento di servizi sociali.
17. Con riferimento al Piano di zona 2019/2020, se il Distretto è in fase di attivazione delle azioni previste, è necessario comunque caricare i dati economici di rendicontazione nella Piattaforma SIOSS – Rendicontazione?
Sulla Piattaforma SIOSS, nell'apposita sezione di rendicontazione, vanno caricati i dati economici a partire dalla II annualità del Piano di Zona 2019/2020.
18. In relazione alla programmazione del Piano di Zona la co-progettazione deve avvenire attraverso iniziativa pubblica o è contemplata anche l'iniziativa di parte?
Le linee guida ministeriali dispongono che “trovando applicazione i principi del procedimento di cui alla legge n. 241/1990, l’iniziativa può essere anche LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017( CODICE DEL TERZO SETTORE) di parte e, dunque, di uno o più ETS. In tale ultima ipotesi, si ritiene che gli ETS non possano limitarsi ad una mera richiesta, rivolta all’amministrazione competente, affinché attivi un procedimento di co-progettazione, posto che quest’ultima non è obbligata a rispondere a tale richiesta, né –in ogni caso –a darvi corso.
Gli ETS, singoli o associati, devono formalizzare all’amministrazione una proposta progettuale, nella quale siano chiaramente indicati l’idea progettuale proposta, le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le risorse messe a disposizione e le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse, indirizzate dall’ente. In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, l’ente procedente pubblica a quel punto un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri ETS, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute.
In ogni caso, l’amministrazione conclude il procedimento con atto motivato, cui seguirà la sottoscrizione della convenzione per l’attivazione del rapporto di collaborazione con gli ETS, singoli o associati, la cui proposta progettuale sia stata ritenuta come quella più rispondente alle finalità dell’ente medesimo”.
È utile inoltre ribadire che, “da un punto di vista procedurale, è ancora - l'individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
Centrale sarà il ruolo dell'amministrazione procedente alla quale compete, come già enunciato dalla richiamata delibera ANAC n. 32/2016, la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici del progetto, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.
19. Che differenza c’è fra co-programmazione e co-progettazione?
Il comma 2 dell’art 55 del CTS indica che la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
20. Volendo utilizzare il sistema della co-progettazione per alcuni servizi e per la relativa gestione, l'istruttoria pubblica da parte del Comune, per individuare l'ente del terzo settore che co-progetterà e gestirà il servizio, deve avvenire prima della redazione dei formulari da inviare alla Regione, così che gli stessi siano compilati insieme all'ente individuato per co-progettare, oppure il Comune compila i formulari con progetti generici, e solo a seguito dell'approvazione del Piano di Zona da parte della Regione sarà possibile, individuare l'ente del terzo settore che co-progetterà insieme al Comune il servizio in modo dettagliato?
Considerato il sistema di governance previsto nelle linee guida regionali, la co-programmazione è demandata ai tavoli tematici istituiti nella Rete territoriale. Ciò al fine di individuare in modo più puntuale i bisogni del territorio e le azioni attivabili. Pertanto, il Piano di zona presentato all’amministrazione regionale è già redatto secondo i principi che sottendono la co-programmazione.
A seguito dell’approvazione del Piano di zona da parte della Regione, il distretto potrà attivare le procedure per la co-progettazione al fine di definire i contenuti per l'attuazione delle singole azioni.
21. È possibile, nell'ambito dei Piani di Zona, assumere personale tecnico (psicologi, educatori, etc.) senza attingere da enti del terzo settore e contrattualizzarli direttamente dal Comune?
Il distretto può reperire le varie figure professionali o attraverso gli enti del terzo settore o attraverso incarichi professionali conferiti a seguito di pubblica selezione. Inoltre sarà comunque compito del comune valutare la modalità più corretta per il reperimento del personale esterno, al fine di evitare da parte della singola figura professionale, la sovrapposizione tra la funzione di controllo e la funzione di controllato.
22. Come procedere con la rendicontazione del personale tecnico assunto o contrattualizzato direttamente dal Comune?
Al fine di omogeneizzare le disposizioni inerenti alla rendicontazione del Piano di Zona con quelle riferite ai diversi strumenti di programmazione distrettuale, si ritiene necessario disporre per la rendicontazione degli interventi proposti all’interno del PdZ della seguente documentazione:
● Avviso di selezione del prestatore d’opera.
● Documentazione inerente alla selezione espletata.
● Contratto di prestazione/Lettera d'incarico.
● Curriculum vitae.
● Documento d'identità in corso di validità.
● Timesheet e Prospetto riepilogo mensile delle ore realizzate.
● Fattura.
● Bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato.
● F24 versamenti contributi (INPS, INAIL, ecc), F24 versamenti ritenute fiscali (IRPEF, IRAP, ecc), relativo prospetto riepilogativo della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato e relative quietanze.
● E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti.
● Documentazione attestante l’esecuzione della prestazione, verificabile su base documentale ed eventuali materiali prodotti.
I suddetti atti rimarranno nella disponibilità del distretto socio-sanitario per eventuali controlli da parte della Regione.