Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

Art. 30Disposizioni in materia di personale precario
1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:
a) anzianità di utilizzazione;
b) in caso di parità maggior carico familiare;
c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

 

Articolo 30, comma 1, L.R. n. 5/2014 - Elenco regionale

Articolo 30, comma 1, Legge Regionale 5/2014 e s.m.i. - Pubblicazione Elenco regionale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili aggiornato al 31 luglio 2019

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