Quando di applica la VAS?
La Valutazione Ambientale Strategica di competenza del Dipartimento Urbanistica della regione siciliana si applica agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di livello regionale, provinciale, comunale e alle loro varianti.
Quali sono le fasi principali della VAS ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 152/2006?
- Fase di scoping art.13 comma 1
- Presentazione istanza sul Portale Valutazione Ambientale e Urbanistiche
- Verifica dell’istanza e della documentazione da parte del Responsabile del procedimento del Servizio 1 DRU
- Eventuale richiesta integrazioni (max 15 giorni)
- Consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale (30 gg)
- Contributo della Commissione Tecnica Specialistica
- Conclusione fase di scoping
- Fase art. 13 comma 5
- Presentazione istanza sul Portale Valutazione Ambientale e Urbanistiche
- Verifica dell’istanza e della documentazione da parte del Responsabile del procedimento del Servizio 1 DRU
- Eventuale richiesta integrazioni (max 15 giorni)
- Consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale, con il Pubblico Interessato, con il Pubblico (45 gg)
- Raccolta contributi e pareri ed eventuali controdeduzioni
- Parere della Commissione Tecnica Specialistica ai sensi dell'art.15 D.lgs. 152/2006
- Decreto Assessoriale di Parere Motivato
- Dichiarazione di Sintesi
- Pubblicazione della decisione
- Monitoraggio
Dove trovo l’istanza art.13 comma 1 e l’istanza art.13 comma 5 per la presentazione della VAS di un piano/programma di competenza del Dipartimento Urbanistica?
Le istanze e le informazioni sulla documentazione da allegare sono disponibili sul Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche - sezione urbanistica – Modulistica - VAS Dip. urbanistica.
Chi è l’Autorità Procedente (A.P.)?
L’Autorità Procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma, o nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma.
Chi è l’Autorità Competente (A.C.)?
L’Autorità Competente per la Vas art.13 è il Servizio 1 Pianificazione Territoriale Regionale e Programmazione - Procedure V.A.S. del Dipartimento Regionale Urbanistica.
In che formato e con quale modalità vanno trasmessi i documenti da allegare all’istanza VAS art.13?
Tutta la documentazione depositata sul Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche deve essere in formato .pdf e firmata digitalmente. Nella sezione Urbanistica, Specifiche tecniche della documentazione DRU, disponibile nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche, è rappresentata la modalità con cui devono essere catalogati i file da allegare all’istanza.
Si può presentare l’istanza tramite PEC?
No. Le istanze VAS devono essere inviate esclusivamente tramite il Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche nella pagina istanze online
Si possono presentare in formato cartaceo i documenti allegati all’istanza?
No, l’istanza e tutti i documenti allegati, devono essere in formato digitale secondo le specifiche indicate nel documento “Specifiche tecniche della documentazione” disponibile nella sezione Urbanistica del Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche.
Quando un’istanza risulta improcedibile?
Le istanze VAS art 13 non complete di tutta la documentazione, indicata nelle specifiche Check List per tipologia di piano, sono improcedibili. Il responsabile del procedimento verifica la completezza dell’istanza e della documentazione allegata, nel rispetto della normativa vigente, assegnando all’Autorità Procedente un termine perentorio non superiore a 15 gg. per le eventuali integrazioni (documentazione necessaria), scaduti i quali provvede all’archiviazione dell'istanza, che avverrà anche nel caso in cui, a seguito della verifica delle integrazioni, la documentazione risulti ancora incompleta.
Qual è la normativa regionale di riferimento per la procedura VAS art.13 dei PRG o per le varianti generali ai sensi del regime transitorio previsto dall’art. 53 della L.R. 19/2020?
Per la procedura VAS di PRG o per le varianti generali ai sensi del regime transitorio previsto dall’art. 53 della L.R. 19/2020 occorre fare riferimento a quanto indicato per la VAS art 13 nel D.A. n.53/2020
Qual è la normativa regionale di riferimento per la procedura VAS art.13 dei PUG ai sensi della L.R. 19/2020?
Per la procedura VAS di PUG ai sensi della L.R. 19/2020 occorre fare riferimento a quanto indicato per la VAS art 13 nel D.A. n.271/2021.
Qual è la normativa regionale di riferimento per la procedura VAS art.13 delle varianti parziali?
Per la procedura VAS di varianti parziali depositate prima dell’entrata in vigore della L.R. 19/2020 (21/08/2020) occorre fare riferimento a quanto indicato nel D.A. 53/2020.
Per la procedura VAS di varianti parziali depositate dopo l’entrata in vigore della L.R. 19/2020 (21/08/2020) occorre fare riferimento a indicato nel D.A.271/2021 e nella Circolare n.7/2023.
Qual è la normativa regionale di riferimento per la procedura VAS art.13 dei Piani Attuativi?
Per la procedura VAS di Piani Attuativi depositati prima o dopo dell’entrata in vigore della L.R. 19/2020 (21/08/2020) occorre fare riferimento a quanto indicato nel D.A. 53/2020 e alla Circolare n.6/2022.
Quali sono gli oneri istruttori per avviare una procedura VAS ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 152/2006 e da quale normativa vengono regolati?
Il pagamento degli oneri istruttori, regolato dall’art.14 comma 18 della L.R. n.13 del 25 maggio 2022, le cui modalità sono riportate nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche, dovrà essere effettuato attraverso il canale pago PA dell’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Spese di istanze e istruttoria, 2216 - CAPITOLO 1825 - SOMME DOVUTE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA E DEI PARERI DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE (V.A.S.) DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA.
Nella causale dovrà essere indicato il numero dell’istanza generato nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche.
Il contributo previsto per la procedura VAS è di 5.000 euro.
Quando è prevista la procedura integrata VAS-VIncA (Valutazione di Incidenza Ambientale)?
Quando un piano o un programma può avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e programmi, e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La Valutazione di Incidenza non prevede l'individuazione di soglie di assoggettabilità, esclusioni aprioristiche o individuazione di zone buffer. La VIncA rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti su uno o più siti Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Zone Conservazione Speciale, Sito Interesse Comunitario) derivanti dall’attuazione di un piano o programma.
Quali sono gli oneri istruttori per avviare una procedura integrata VAS - Valutazione di Incidenza (VIncA)?
Il pagamento degli oneri istruttori, regolato dall’art.14 comma 18 della L.R. n.13 del 25 maggio 2022, le cui modalità sono riportate nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche, dovrà essere effettuato attraverso il canale pago PA dell’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Spese di istanze e istruttoria, 2216 - CAPITOLO 1825 - SOMME DOVUTE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA E DEI PARERI DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE (V.A.S.) DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA.
Nella causale dovrà essere indicato il numero dell’istanza generato nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche.
Il contributo previsto per la procedura integrata VAS – VIncA è di 7.000 euro (5.000 euro per la VAS + 2.000 euro per la VIncA).
Qual è la normativa regionale di riferimento per la VInCA ?
Il Decreto Assessoriale n.36/2022, aggiornato con D.A. n.237/2023, definisce la procedura, i format ed i contenuti per la Valutazione di Incidenza (VIncA) nella Regione Siciliana.
Dove posso trovare la documentazione di riferimento per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)?
Sul Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche della regione siciliana - Dati e strumenti – Linee Guida sono disponibili le Linee Guida per la Valutazione Incidenza Ambientale.
Quali sono i documenti che occorre allegare all’istanza VAS art.13 comma 1?
Con riferimento alla tipologia di piano (PRG, PUG, Varianti ecc) sono disponibili nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche - sezione Urbanistica – Modulistica - VAS Dip. Urbanistica, specifiche Chek list con l’elenco dei documenti necessari per avviare il procedimento VAS art.13 comma 1.
Cosa si intende per Rapporto Preliminare, e quali contenuti deve avere?
La finalità della fase preliminare è quella di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
Il D.A. 271/2021 al punto 2.3 riporta le Indicazioni per la redazione del Rapporto Preliminare di VAS:
- inquadramento generale;
- caratterizzazione preliminare del contesto di riferimento;
- analisi di coerenza e prima identificazione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti;
- analisi di sostenibilità degli orientamenti iniziali;
- identificazione del livello di dettaglio delle informazioni e definizione degli approcci valutativi
Il Rapporto Preliminare di VAS secondo le Linee Guida di Ispra (n.109/2014) deve contenere:
- informazione generali del Piano sottoposto a VAS
- inquadramento normativo e pianificatorio
- obiettivi generali di sostenibilità ambientale
- l’ambito di influenza territoriale
- gli aspetti ambientali interessati
- la caratterizzazione dell’ambito di influenza territoriale
- gli obiettivi ambientali specifici
- i possibili impatti ambientali
- le interazioni del piano con siti Natura 2000 e le modalità di svolgimento della VINCA
- l’impostazione dell’analisi delle alternative
- la proposta di Indice del Rapporto Ambientale
- l’impostazione del Sistema di Monitoraggio
Quali sono i documenti che devo allegare all’istanza VAS art.13 comma 5?
Con riferimento alla tipologia di piano (PRG, PUG, Varianti ecc) sono disponibili nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche - sezione Urbanistica - Modulistica - VAS Dip. Urbanistica, specifiche Chekclist con l’elenco dei documenti necessari per avviare il procedimento VAS art.13 comma 5.
Cosa si intende per Rapporto Ambientale e quali contenuti deve avere?
Il Rapporto Ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. I contenuti del Rapporto Ambientale sono indicati all’Allegato VI alla parte II del D.Lgs. n.152/2006 e pertanto il Rapporto Ambientale deve fornire le seguenti informazioni:
- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti al piano/programma;
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano/programma;
- caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano/programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 228/2001;
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- possibili impatti significativi sull'ambiente;
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano/programma;
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (es.: carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano/programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.
Cosa si intende per Sintesi non Tecnica e quali contenuti deve avere?
La Sintesi non Tecnica è un elemento da allegare al Rapporto Ambientale, così come indicato alla lettera j) dell’Allegato VI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006. L’obbiettivo della Sintesi non Tecnica è quello di divulgare in maniera semplice e chiara ad un ampio pubblico i contenuti e i risultati del Rapporto Ambientale. Sono disponibili sul Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche - sezione Urbanistica - Linee Guida DRU per la redazione della Sintesi Non tecnica redatte del Ministero Ambiente.
Cosa si intende per Piano di Monitoraggio nella procedura VAS art.13 ?
Il Piano di Monitoraggio è uno strumento fondamentale della VAS ed è funzionale a verificare la capacità dei piani attuati di fornire il contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità identificando eventuali necessità di riorientamento delle decisioni. Il Rapporto Ambientale deve contenere una specifica sezione dedicata al Piano di monitoraggio. Il D.A. 271/2021 riporta al punto 2.6 Indicazioni per la redazione del Piano di Monitoraggio che deve contenere:
- la struttura logica degli indicatori selezionati
- presentazione degli indicatori,
- risorse e competenze
- la periodicità di trasmissione dei Rapporti di Monitoraggio
- Modalità per il popolamento degli indicatori,
- Modalità di attuazione delle misure correttive.
Quali sono i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) da consultare?
I SCMA (secondo la definizione riportata all’art.5 comma 1 lett.s del D.Lgs 152/2006) sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi. Sul Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche - sezione Urbanistica – Modulistica - VAS Dip. urbanistica è disponibile l’elenco dei SCMA per la regione siciliana.
In quale fase della procedura VAS devono essere coinvolti e consultati i SCMA?
I Soggetti Competenti in Materia Ambientale vengono coinvolti e consultati sia nella prima fase (art.13 comma 1) sia nella seconda (art.13 comma 5) attraverso la comunicazione di avvio consultazioni
Cosa si intende Pubblico Interessato e quando viene coinvolto nella consultazione?
Il Pubblico interessato (secondo la definizione riportata all’art.5 comma 1 lett.v del D.Lgs 152/2006) è il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
In quale fase della procedura VAS deve essere coinvolto e consultato il Pubblico Interessato?
Il Pubblico Interessato viene coinvolto e consultato solo nella seconda fase (art.13 comma 5) della procedura VAS attraverso la comunicazione di avvio consultazioni.
Cosa si intende Pubblico?
Il Pubblico (secondo la definizione riportata all’art.5 comma 1 lett.u del D.Lgs 152/2006) è una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
Come avviene la consultazione del Pubblico?
La consultazione del Pubblico avviene attraverso l’Avviso Pubblico, pubblicato sul sito web dell’Autorità procedente e sul Portale Valutazione Ambientali e Urbanistiche. Un modello di Avviso Pubblico è disponibile Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche - sezione Urbanistica – Modulistica - VAS Dip. Urbanistica.
In quale fase della procedura VAS deve essere coinvolto e consultato il Pubblico?
Il Pubblico viene coinvolto e consultato solo nella seconda fase, art.13 comma 5, della procedura VAS attraverso l’Avviso pubblico sul sito web dell’Autorità Procedente e sul Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche.
Cos’è l’Avviso a Pubblico?
Sul Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche - sezione Urbanistica – Modulistica - VAS Dip. Urbanistica è disponibile il modello per l’Avviso al Pubblico. L'avviso al pubblico deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- la denominazione del piano o del programma proposto e l'autorità procedente;
- la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS
- le date di inizio e fine consultazione;
- una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
- l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dall’autorità procedente nella loro interezza;
- i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
- l’eventuale necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale nei casi di procedura integrata VAS-VIncA
Cos’è la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione siciliana (CTS)?
La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione siciliana è l’organo, istituito ai sensi dell’articolo 91 comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che svolte attività istruttoria e delibera i pareri ambientali relativi alle valutazioni ambientali strategiche di piani, programmi.
Cos’è il Parere Motivato VAS?
Il Parere Motivato VAS è provvedimento obbligatorio (Decreto Assessoriale) con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso sulla base degli esiti delle consultazioni e del parere reso dalla C.T.S.
Cos’è la Dichiarazione di Sintesi?
La Dichiarazione di Sintesi illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate. La Dichiarazione di Sintesi rientra tra i documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico e di tutte le autorità consultate all’atto dell’approvazione del piano. Nel D.A. 271/2021 sono riportati al punto 2.5 le Indicazioni per la redazione della Dichiarazione di Sintesi.
Dopo l’acquisizione del Parere Motivato quali sono gli obblighi previsti dal D.Lgs 152/2006?
Deve essere pubblicato sui siti web delle autorità interessate il piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria:
- il Piano e la documentazione ad esso allegata
- il parere motivato
- la dichiarazione di sintesi
- le misure adottate in merito al monitoraggio