Procedura di variante agli strumenti urbanistici per opere di pubblica utilità
L’art. 19 del D.P.R. 327/2001 regola la procedura di adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici locali necessarie per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Se l’opera in questione non è prevista nello strumento urbanistico generale, non si può istituire il vincolo preordinato all’esproprio né produrre gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, rendendo necessaria una variante allo strumento urbanistico.
Modalità semplificate per la variante urbanistica e tempistiche
In questi casi, si può procedere tramite forme semplificate, come previste dall’art. 10, comma 1, ossia attraverso conferenza dei servizi, accordo di programma, intesa o altro atto che comporti la variante urbanistica, oppure mediante una variante semplificata per la singola opera pubblica o di pubblica utilità, secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 2.
Il termine di legge per il completamento della procedura è di 90 giorni.
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