La Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 “Norme per il governo del territorio”, e s.m.i. nell’abrogare le precedenti disposizioni in materia urbanistica di cui alla Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii., ha disposto tuttavia all’art. 53, modificato dall’art. 14 della Legge regionale 18 novembre 2024, n. 27, il regime transitorio della pianificazione urbanistica.
Secondo l’art. 53 i piani territoriali ed urbanistici, e le loro varianti nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della L.R. 19/2020, si concludono secondo la disciplina normativa previgente.
Il Dipartimento con Circolare n. 1/2020 del 24.09.2020 “Legge regionale 13 agosto 2020 n.19 "Norme per il governo del Territorio" - Ambiti di applicazione dell'art. 53, comma 1”, con Circolare n. 3/2021 del 01.04.2021 “Legge regionale 13 agosto 2020 n.19 e ss.mm.ii. "Norme per il governo del Territorio" - Applicazione dell'art. 53, comma 1 "Regime transitorio della pianificazione urbanistica" in materia di VAS” e con Circolare n. 5/2024 del 20.12.2024 ha dettato chiarimenti in merito all’applicazione del citato articolo 53.
L’art. 14 della L.R. 27/2024, con l’introduzione del comma 1 bis all’art. 53 della L.R. 19/2020, ha disposto che i Comuni che non provvedono ad adottare il Piano Regolatore Generale entro il 31 dicembre 2025 sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG).
Verificate le fattispecie indicate dall’art. 53 della L.R. 19/2020, così come modificate dall’art. 14 della L.R. 27/2024 e chiarite con le Circolari 1/2020, 3/2021 e 5/2024, ai fini della formazione e approvazione dei piani si rimanda alle specifiche indicazioni dettate per la procedura P.R.G. – Piani Regolatori Generali ex L.R. 71/1978 e alla relativa modulistica.
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