L’art. 53 della L.R. 19/2020 e s.m.i, dispone il regime transitorio della pianificazione urbanistica, con il quale gli strumenti avviati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della legge, si concludono secondo la disciplina normativa previgente (ex artt. 2, 3 e 4 della L.R. 71/1978, modificata e integrata dall’art. 3, comma 7, L.R. 15/1991).
L’art. 54, comma 3, della L.R. 19/2020 e s.m.i. dispone che alla data di entrata in vigore della legge, gli strumenti adottati ma non ancora approvati entro i tre anni dalla data di adozione, in possesso del parere motivato VAS e dei pareri sovraordinati, delle controdeduzioni alle osservazioni, acquistano condizione di efficacia ed esecutività.
PRG ai sensi dell’art. 53, L.R. 19/2020
PRG ai sensi dell’art. 54, L.R. 19/2020
Iter di formazione PRG (diagramma di flusso)
Cronoprogramma PRG (Time Line)