Il procedimento viene attivato nei casi in cui è necessario realizzare un’opera di interesse statale o regionale in variante alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Preliminarmente è necessario attivare la procedura di VIA ex art. 20 del d.lgs. 3/4/2006 n.152 (sostituito dall’art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020 e modificato dall’art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021) per opere comprese nell’allegato IV dello stesso decreto legislativo.

Come si attiva la procedura?

L’Ente proponente presenta formale istanza al Dipartimento, corredata da due copie del progetto, più ulteriori copie pari al numero dei comuni territorialmente interessati,

Quali sono i passaggi procedurali?

Ricevuta l’istanza, il Dipartimento richiede a ciascun Comune coinvolto dal progetto i seguenti documenti:

1. Certificazione del R.U.P. dell’Ente che attesti la regolarità del procedimento di pubblicità, il numero di osservazioni-opposizioni pervenute entro e fuori termini, nonché la regolarità del procedimento di pubblicità nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14/3/2013 n.33;

2. Parere a mezzo di delibera del Consiglio Comunale;

3. Attestazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale in ordine ai vincoli gravanti sull’area interessata;

4. Nel caso in cui la variante rientri nella fattispecie di cui all’art.11, comma 1, lett. b), del DPR 8.6.2001 n.327, (sostituito dall’art.1 comma h) del d.lgs. n. 302 del 2002) certificazione del R.U.P. in ordine all’avvenuto avviso dell’avvio del procedimento di esproprio al proprietario.

Quali sono i pareri necessari?

1. Parere dell’Ufficio del Genio Civile competente per territorio da rendersi ai sensi dell’art. 15 della L.R.16/2016 (ex art. 13 della Legge 2 febbraio 974 n.64);

2. Pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli che insistono sui terreni interessati dal progetto;

Riferimenti normativi

Art.7 Legge Regionale 11 aprile 1981 n.65 – G.U.R.S. 18 aprile 1981, n. 19 (Articolo modificato con art. 6 L.R. 30 aprile 1991, n. 15 e successivamente modificato ed integrato con art. 10 L.R. 21 aprile 1995, n. 40)

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