1. La VAS Valutazione Ambientale Strategica

L’integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici è stata resa operativa con l’introduzione nella Comunità europea della Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001 e recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, oggetto di successive modifiche e integrazioni.

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato.

Per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di tali piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che producano impatti significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.

I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi.

La procedura di VAS deve assicurare che il piano venga progettato avendo cura di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

A questo fine il rapporto ambientale della VAS deve garantire che, nell'ambito delle scelte comparative di interessi pubblici e privati connotate da discrezionalità, siano oggetto di prioritaria considerazione gli interessi della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, individuando un “equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro” (art. 3-quater del D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.).

2. art. 12 del D.Lgs. 152/2006

La Verifica di assoggettabilità a VAS è la procedura, attivata su istanza dell’Autorità procedente, per valutare se un piano o programma possa produrre effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e debba, eventualmente, essere sottoposto alla procedura di VAS.

La normativa vigente in materia di VAS prescrive che siano sottoposti al procedimento valutativo sia i piani come anche le loro varianti. Tuttavia nel caso di piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani, la valutazione ambientale è necessaria solo nel caso in cui l'autorità competente valuti che essi producano impatti significativi sull'ambiente, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. A tal fine il D.Lgs n. 152/2006 introduce, con l’art. 12, un procedimento di verifica di assoggettabilità. Nell’ipotesi in cui vengono interessati siti della rete Natura 2000, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS viene integrata, come disposto dal comma 3 dell’art.10 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dalla valutazione d’incidenza secondo le disposizioni dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i.

L’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 specifica “nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto”.

Il D.A. n.167/Gab del 12/05/2023 modifica il D.A. n. 271/Gab del 23/12/2021 ampliando i casi di esclusione già previsti al punto 1.5.2 del D.A. n. 271/Gab del 23/12/2021.

3. Verifica di assoggettabilità nel caso di procedure ex art. 26 della L.R. 19/2020

Ai fini dell’attivazione della procedura finalizzata a verificare la necessità di assoggettare o meno a VAS un piano attuativo o una variante parziale allo strumento urbanistico vigente, il Comune (n.q. di Autorità Procedente), prima di procedere alla indizione della Conferenza di pianificazione ai fini dell’adozione secondo le procedure dell’art. 26 della l.r. n.19/2020, oltre a comunicare la pubblicazione della variante sul sito web comunale con relativo link di accesso, richiede analoga pubblicazione sul sito web del Dipartimento urbanistica e contestualmente deposita sul Portale ambientale dell’ARTA l’istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, specificando che trattasi di variante inerente una conferenza di Pianificazione, utilizzando il formato reperibile nel medesimo Portale (diverse forme di presentazione dell’istanza saranno ritenute improcedibili) e la documentazione a corredo comprensiva del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS (da redigere secondo i “requisiti di qualità” meglio descritti al punto 2.1) e degli elaborati relativi alla variante parziale da sottoporre a verifica di assoggettabilità, nonchè l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, necessari all’espletamento delle attività istruttorie e alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente.

4. Soggetti Competenti in materia ambientale

I soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) per la pianificazione comunale sono così individuati e selezionati:

(elencati nel precedente punto 1.2 ovvero eventuali altri Soggetti proposti dal Comune che, in relazione alla specificità del territorio comunale, possono avere determinate e individuate ulteriori competenze)

1. Dipartimento regionale dell’Ambiente;

2. Dipartimento regionale dell’Urbanistica

3. Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

4. Dipartimento regionale della protezione civile

5. Dipartimento regionale delle attività produttive

6. Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti

7. Dipartimento regionale dell’energia

8. Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

9. Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale

10. Dipartimento regionale dell’agricoltura

11. Dipartimento regionale dei Beni culturali e della Identità siciliana

12. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ARPA;

13. Ente Consortile provinciale o città metropolitana di appartenenza;

14. Comuni limitrofi al comune che redige il piano;

15. Ufficio del Genio civile competente;

16. Soprintendenza BB.CC.AA competente;

17. Aziende sanitarie provinciali;

18. Ispettorati ripartimentali delle foreste;

19. Enti gestori delle riserve naturali orientate – RNO (comuni interessati);

20. Enti gestori delle aree marine protette – AMP (comuni costieri interessati);

21. Enti Parco (comuni interessati);

22. Capitanerie di porto (comuni costieri interessati).

I Comuni possono proporre alla Autorità ambientale di coinvolgere nelle procedure di consultazione eventuali altri soggetti che, in relazione alla specificità del territorio comunale, possono avere determinate e individuate ulteriori competenze.

In assenza di tali eventuali richieste, che vanno formulate nella fase di avvio del procedimento di formazione del piano e prima della indizione della prima conferenza di pianificazione e che la Autorità ambientale dovrà valutare, il superiore elenco è da considerare condiviso e non richiede una specifica interlocuzione tra il Comune e l’Autorità ambientale.

5. Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato

Il Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato consiste in una relazione nella quale sarà riportato in forma sintetica quanto richiesto dall’Allegato I della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, accompagnata da un questionario il cui schema è riportato nel Decreto 271/2021.

Può essere utilizzato nel caso in cui si può presumere che il progetto di variante non determini effetti ambientali tali da richiedere ulteriori approfondimenti.

In concreto, si può ricorrere al Rapporto semplificato nel caso di varianti agli strumenti urbanistici vigenti nelle quali si verifichino tutte le sottoelencate condizioni:

• riguardino aree comprese entro il perimetro del territorio urbanizzato come identificato nella tavola della trasformabilità del PUG, normata dal D.Dir. n. 116/2021, ovvero, in assenza di PUG, nel perimetro del centro edificato di cui all’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i.;

• riguardino aree di estensione non superiore a 5.000 mq regolamentate ai sensi di quanto disposto nell’art. 30 della L.R. 19/2020;

• riguardino aree non interessate da vincoli paesaggistici, ai sensi del D.L.gs. n. 42/2004 e s.m.i., ovvero interessate ma ricadenti in ambiti di tutela 1 dei Piani paesaggistici d’ambito adottati o approvati, ovvero ancora interessate ma oggetto di varianti dotate di parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza;

• riguardino aree non interessate da livelli di pericolosità geomorfologia o idraulica di livello 2, 3 e 4 del Piano di Assetto Idrogeologico vigente;

• riguardino aree non rientranti nei siti della Rete Natura 2000;

• riguardino aree non comprese entro il perimetro di Parchi e Riserve regionali;

• riguardino aree non interessate da colture specializzate o da colture di interesse agricolo strategico come identificate nel D.Dir. n. 119 del 17/07/2021;

• riguardino aree esterne al perimetro delle aree boscate come identificate negli studi di supporto al piano vigente, ovvero, in assenza, nel Piano Forestale regionale;

• riguardino aree esterne agli ambiti di tutela di cui al D.lgs. 152/06 relativamente all' attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Al Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato possono essere pure sottoposte le Varianti finalizzate alla riclassificazione di aree interessate dalla decadenza dei vincoli espropriativi, per le quali ricorrano le condizioni sopraelencate.

Possono altresì ricorrere al Rapporto Preliminare di assoggettabilità semplificato, prescindendo dal verificarsi di tutte le condizioni sopra elencate, le varianti finalizzate ad attuare interventi di rigenerazione urbana o di riqualificazione riguardanti centri storici o ambiti classificati o da classificare come zone A o B.

Nei casi sopra elencati, il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS può limitarsi ad una sintetica descrizione degli effetti del piano, di tipo solamente qualitativo, come specificato nel precedente punto 2.1.

La relazione dovrà inoltre contenere le informazioni riguardanti le caratteristiche del piano, specificando:

in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

in quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

la esistenza di problemi ambientali nell’area interessata dalla variante;

la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

6. Procedura

L’autorità procedente, espletati gli atti di competenza (pubblicazione sul sito web del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica nel caso di variante parziale, ecc..), presenta l’istanza di verifica di assoggettabilità sul Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana, raggiungibile all'indirizzo https://si-vvi.regione.sicilia.it/, inserendo tutta la documentazione amministrativa e tecnica riguardante il piano oggetto della procedura, nel formato esplicitato nel Portale alla pagina "Dati e Strumenti” e "Specifiche tecniche documentazione", riferita al Dipartimento dell’Urbanistica.

Nel caso in cui la documentazione a corredo dell’istanza non fosse conforme a quanto richiesto, il Dipartimento regionale dell’Urbanistica, entro 15 giorni, invita il Comune a trasmettere la documentazione mancante interrompendo i termini e provvedendo, in assenza di riscontro entro i successivi trenta giorni, ad archiviare l’istanza, comunicando al Comune l’avvenuta archiviazione dandone specifico avviso nel Portale Ambientale.

Entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla data della trasmissione della documentazione richiesta, il DRU, accertata la completezza delle informazioni contenute nella documentazione ricevuta nonché l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, avvia le consultazioni, mediante nota inviata per posta elettronica, per 30 giorni con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e l'Autorità Procedente, condividendo con gli stessi la documentazione a corredo dell'istanza e la relativa nota di avvio delle consultazioni attraverso il Portale ambientale.

La documentazione a corredo dell’istanza dovrà essere comprensiva del Rapporto Preliminare, che dovrà essere firmato digitalmente dall'estensore, il quale dovrà dichiarare di essere tecnico abilitato in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale. Nel caso in cui l'estensore del Rapporto Preliminare sia diverso dal progettista incaricato del piano/programma, quest'ultimo dovrà produrre in merito al suddetto rapporto un attestato di presa visione.

Il Rapporto Preliminare dovrà comprendere una descrizione del piano da sottoporre a verifica di assoggettabilità, le informazioni, i dati e gli elaborati relativi al piano/programma necessari all’espletamento delle attività istruttorie e alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, facendo riferimento ai criteri di cui all’Allegato l del D.Lgs. n.152/2006.

Nei termini fissati i S.C.M.A. si esprimono sui livelli di criticità e di eventuali impatti significativi che il piano/programma o la variante potrebbero produrre nel contesto ambientale interessato, trasmettendo per pec al D.R.U. e al Comune il proprio parere/contributo.

Trascorsi i termini per le consultazioni, l'Autorità Procedente, nei successivi 10 giorni, potrà fornire all’Autorità Competente eventuali rilievi sui pareri/contributi pervenuti dai S.C.M.A..

Acquisiti i parere/contributi trasmessi dai S.C.M.A. e dall’Autorità procedente, a conclusione dei predetti termini, il DRU provvederà nei successivi 15 giorni ad inserire tutta la documentazione acquisita nel Portale ed a trasmettere la stessa alla Commissione Tecnica Specialistica ex art.91 l.r. n.9/2015 per l'espressione del parere di competenza, al fine di verificare se il piano/programma ha impatti ambientali significativi.

Su esplicita richiesta della Commissione Tecnica Specialistica, l'Ufficio potrà richiedere all’Autorità Procedente ulteriore documentazione integrativa.

Successivamente all'acquisizione del parere della CTS l’Ufficio, nei termini di 15 giorni, predispone il provvedimento finale (decreto+parere) da sottoporre all’Autorità ambientale, che lo adotterà ai fini dell'esclusione o della sottoposizione del piano/programma a VAS.

L'Ufficio provvederà a pubblicare sul Portale ambientale l'esito finale della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, nonché provvedere alla pubblicazione secondo le norme vigenti in materia.

Possono verificarsi diversi casi:

• Nel caso in cui la verifica riguardasse i PPA (Piani Particolareggiati Attuativi), trascorsi i 30 giorni e gli ulteriori 10 giorni entro i quali il Comune può esprimere le proprie controdeduzioni, il DRU comunica alla CTS, Commissione Tecnica Specialistica, che l’istanza è presente sul Portale al fine di procedere con il parere di competenza.

• Nel caso di variante parziale, alla scadenza dei 30 giorni entro cui i SCMA si esprimono, il Comune provvede ad indire, non prima dei successivi 40 giorni, la Conferenza di pianificazione, nella quale l’Autorità Competente, sulla base del parere reso dalla Commissione tecnica specialistica ambientale, si pronuncia sulla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante.

Completata questa fase, in relazione al parere reso dalla Autorità ambientale, il procedimento di verifica di assoggettabilità si concluderà con l’esclusione dalla procedura di VAS ovvero con l’assoggettamento a VAS (artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.).

7. Onerosità della VAS

Le spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti da versare alle autorità competenti sono individuate all’art. 91 della L.R. n. 9/2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale” .

In particolare, per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 D.Lgs. n. 152/2006, gli oneri sono costituiti da una quota fissa pari a Euro 1.000,00.

La quietanza degli oneri istruttori deve essere caricata sul portale delle autorizzazioni ambientali contestualmente all’istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

8. Normativa

Le normative di riferimento sono:

- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale;

- D.A. n. 271/gab del 23 dicembre 2021- “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all’art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.”

- D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 – Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli;

- L.R. n. 19 del 13 agosto 2020 – Norme per il governo del territorio,

• L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale

• Circolare n. 1/2019

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