Competenze

Competenze dell'Autorità di bacino: L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia è stata istituita con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 , presso la Presidenza della Regione, quale dipartimento della Presidenza della Regione. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, che è il dirigente generale del dipartimento regionale Autorità di bacino, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa. L'Autorità di bacino si avvale di un comitato tecnico scientifico costituito da personale di comprovata esperienza tecnico-scientifica. L'Autorità di bacino ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006. L'Autorità di bacino elabora e approva il Piano Regolatore generale degli acquedotti, esercita altresì i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2015 è soppresso. In particolare, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del comma 10 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni: ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento; ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche; all'organizzazione ed al funzionamento del servizio di "Polizia idraulica" di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del medesimo Regio decreto n. 523 del 1904.

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