Domande frequenti sull'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 12 giugno 2026 in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
FAQ - Ambito di Applicazione
I) Definizione di “interventi di pubblica utilità”:
Si intendono interventi di pubblica utilità quelli riferiti alla realizzazione di infrastrutture o servizi destinati a soddisfare i bisogni della collettività. Si può, pertanto, considerare intervento di pubblica utilità, in via generale, qualunque operazione, edile o meno, per la quale vi è un interesse della collettività alla sua realizzazione in quanto soddisfa bisogni di interesse pubblico. In relazione alla fattispecie in questione, stante il contesto alla base dell’ordinanza regionale e la primaria necessità di
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, si ritiene che siano tali gli interventi che, secondo il prudenziale apprezzamento dell’amministrazione appaltante, non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia di servizi pubblici essenziali.
II) Applicazione dell’eccezione di cui al punto 2) dell’Ordinanza ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità:
Per gli interventi di cui al punto I), non soggetti all’applicazione del divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nelle località a rischio “ALTO”, devono in ogni caso essere applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate dalla Conferenza delle Regioni e della Province autonome (accessibili al seguente LINK), che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Resta, quindi, fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome", e della piena applicazione degli obblighi di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, previa effettuazione di una specifica valutazione del rischio microclimatico ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e mediante l’adozione di idonee misure organizzative ed operati ve finalizzate a ridurre il rischio secondo le Linee di indirizzo vigenti.
Si precisa, inoltre, che, nell’ambito degli appalti pubblici, le interruzioni dovute all’Ordinanza possono configurare la fattispecie di cui all’art. 121, comma 6, del D.Lgs. 36/202 3, consentendo, ove possibile, la rinegoziazione dei termini contrattuali ed evitando penali o risoluzioni. E’, inoltre, disponibile ulteriore documentazione sull’argomento al seguente LINK
III) Ammissibilità della misurazione diretta delle temperature in cantiere:
Sebbene le Ordinanze regionali adottate in materia di tutela dei lavoratori dal rischio derivante dalle elevate temperature facciano riferimento, ai fini della relativa applicazione, alle rilevazioni ed alle previsioni rese disponibili dal portale Worklimate (LINK), resta fermo che il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli derivanti dall'esposizione al microclima e alla radiazione solare. A tal fine, nell'ambito del processo di valutazione del rischio e dell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione più idonee, può avvalersi, oltre che delle informazioni rese disponibili dal portale Worklimate, anche degli ulteriori strumenti tecnico-scientifici e delle metodologie di supporto alla
valutazione del rischio messi a disposizione dall'INAIL.
IV) Assenza nell’Ordinanza di un espresso riferimento a determinate categorie di lavoratori:
La circostanza che l’Ordinanza individui specifiche attività lavorative quali destinatarie delle misure restrittive ivi previste, non comporta che le attività non espressamente richiamate debbano ritenersi escluse dalle tutele apprestate dall’ordinamento in relazione al rischio derivante dall’esposizione a elevate temperature. Tali tutele trovano infatti fondamento nella normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle richiamate “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che individuano misure di prevenzione e protezione applicabili a tutti i contesti lavorativi nei quali il rischio derivante dall’esposizione a elevate temperature e/o alla radiazione solare sia concretamente presente.
L’Ordinanza non modifica né attenua gli obblighi gravanti sui datori di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Essi sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative, procedurali e tecniche necessarie a prevenire o ridurre il rischio derivante dall’esposizione alle alte temperature, sulla base della valutazione dei rischi effettuata ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come espressamente previsto al punto 2 del dispositivo del medesimo provvedimento.
La relativa disciplina trova quindi applicazione in relazione alle condizioni effettive di svolgimento dell’attività lavorativa e all’esposizione al rischio climatico, indipendentemente dalla specifica individuazione, da considerare non esaustiva, dei settori destinatari dell’Ordinanza regionale.
V) Beneficiari delle tutele e delle relative ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per eventi meteorologici connessi alle elevate temperature in assenza di un espresso riferimento a determinate categorie di lavoratori nell’Ordinanza:
Con riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), si evidenzia che il relativo trattamento è riconosciuto dall’INPS sulla base della disciplina normativa vigente e delle istruzioni operative emanate dall’Istituto, che prevedono l’applicabilità dell’integrazione salariale anche a prescindere dall’emanazione di Ordinanza di pubblica autorità. Infatti, in caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Conseguentemente, come da messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025, possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avvers o sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le eventuali Ordinanze abbiano vietato lo svolgimento delle attività lavorative. L’eventuale inclusione o mancata inclusione di una determinata attività tra quelle espressamen te considerate dall’Ordinanza non costituisce, pertanto, elemento determinante ai fini dell’accesso al trattamento di integrazione salariale.
Inoltre, con il predetto messaggio INPS n. 2130/2025, l’INPS ha precisato che l’integrazione salariale per «tempe rature elevate» può essere autorizzata sia in presenza di temperature superiori a 35°C, sia nei casi in cui, pur registrandosi temperature inferiori, la temperatura percepita e le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa determinino condiz ioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tal fine assumono rilievo, tra l'altro, lo svolgimento dell'attività in luoghi esposti all'irraggiamento solare, l'utilizzo di materiali o macchinari che producono ulteriore calore, lavorazioni incompatibili con temperature elevate e l'impiego di dispositivi di protezione individuale che aggravano l'esposizione al calore, ivi compresi quelli metalmeccanico e siderurgico.
