REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

 

VISTA             la legge regionale 28 luglio 1990 n. 12, modificata dalla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1;

VISTO             il Decreto Presidenziale 26 marzo 1991 n. 37;

VISTO             il Decreto Presidenziale 25 maggio 2001;

 

DECRETA
ARTICOLO UNICO 

1. Nelle funzioni pubbliche il gonfalone della Regione è retto da un commesso addetto all'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale della Presidenza della Regione o da personale con funzioni equivalenti.

2. Per personale con funzioni equivalenti si intende, tra l'altro, personale appartenente ai lavori socialmente utili o personale con contratto a tempo determinato.

3. Il gonfalone è scortato da due guardie del Corpo forestale della Regione in uniforme. L'eventuale trattamento di missione viene corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza.

4. Le modalità organizzative ed operative delle cerimonie e delle attività in cui è utilizzato il Gonfalone della Regione sono definite dall'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale della Presidenza della Regione.

5. Le stesse norme si applicano alle cerimonie pubbliche a cui partecipa il Presidente della Regione o un suo delegato, ove occorre deporre corone di fiori o corone di alloro.

 

Palermo, lì 24 febbraio 2004

                                                                                            IL PRESIDENTE
                                                                                   (On.le Salvatore Cuffaro)

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