Tipo di atto: Decreti
Categoria: D.A. - Decreto Assessoriale
N.: 53
Data emissione: 25/07/2024
Pubblicazione: 25/07/2024
Assessorato/Dipartimento: Dipartimento della pesca mediterranea
Oggetto: Interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca in Sicilia nell'anno 2024

DECRETO ASSESSORIALE FERMO PESCA 

Art.1) È disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, nell’arco di tempo compreso tra il 30 settembre ed il 29 ottobre 2024, per le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti – al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l’attività di pesca.
Art.2) 

  1. In conformità con quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4, del D. M. 19 giugno 2024, n. 0274862, le unità da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del Gambero rosso mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus) dello Scampo (Nephrops norvegicus) e del Gobetto (Plesionika spp.), in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto, possono effettuare l’interruzione delle attività di pesca dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto; l’interruzione può essere effettuata anche presso Compartimenti marittimi diversi da quelli di propria iscrizione; l’interruzione comunque deve essere effettuata in una data antecedente al 1 dicembre 2024 e deve essere comunicata all’autorità marittima competente almeno 2 giorni prima dell’inizio del periodo di fermo.
  2. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del D.M. 19 giugno 2024, n.0274862, durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. I crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, cioè almeno il 50%, in peso vivo, sul totale riportato nelle singole dichiarazioni di sbarco riferito unicamente alle specie Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del Gambero rosso mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus) dello Scampo (Nephrops norvegicus) e del Gobetto (Plesionika spp.).
  3. Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, è obbligatorio che l’attività di pesca si svolga effettivamente a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia. Alle predette imbarcazioni è consentito lo sbarco durante il periodo di fermo pesca nei porti dei compartimenti marittimi della Regione Siciliana.

Art.3) Per quant’altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni del D.M. 19 giugno 2024, n.0274862.

Documenti

D.A. n.53_GAB_2024_Fermo attività pesca 2024 (170.64 KB)
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Modifiche effettuate

25/07/2024, 17:03: correzione titolo
25/07/2024, 16:54: P
Ultimo aggiornamento
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