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ADEMPIMENTI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE PO FESR 2014/2020 Azioni 3.1.1_2a, 3.1.1_03, 3.5.1_01 e 3.5.1_02

Informazioni dagli uffici pubblicata il
22 Feb 2024

Con Circolare n. 1 - prot. n. 7754 del 20/02/2024 il Servizio 3 -Artigianato e aiuti alle Imprese - comunica a tutti i beneficiari delle Azioni 3.1.1_2a, 3.1.1_03, 3.5.1_01 e 3.5.1_02 del PO FESR 20214/2020 che, nell'ambito delle misure del PO FESR 2014/2020, al di là di quanto previsto negli atti procedimentali dei relativi Avvisi, per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica, tutte le imprese beneficiarie di contributi finanziari a valere sulle risorse dei fondi comunitari sono onerate, ai sensi dell’art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014, alla conservazione di tutta la documentazione necessaria alle verifiche, per un periodo di dieci anni dalla data di notifica del relativo provvedimento di concessione. La superiore disposizione, prevista dalle norme europee, discende, comunque, anche dalle previsioni dell’art. 2220 del Codice civile.

Allegati

Circolare n. 1-2024 - PO FESR - conservazione documentale (313.52 KB)
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