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Autocertificazioni: fino al 31 dicembre un utilizzo più ampio per le prestazioni previdenziali

In primo piano pubblicata il
08 Lug 2020
Assessorato/Ufficio: Fondo Pensioni Sicilia

L'art. 264 del d.l. 34/2020, in attesa di conversione, ha previsto specifiche misure di accelerazione dei procedimenti amministrativi, allo scopo precipuo di consentire l'erogazione di provvidenze o prestazioni economiche previste dalle leggi vigenti, con la maggiore rapidità richiesta dalla crisi economica provocata dalla nota emergenza epidemiologica. Si riporta di seguito uno stralcio della disposizione in commento, nella parte che fa riferimento alle prestazioni previdenziali ed assistenziali:
D.L. 19/05/2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.
Capo XIII
Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19
Art. 264 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19
In vigore dal 19 maggio 2020
1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
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