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Avviso: art. 7 della L.r. 14/2019; depositata oggi la sentenza della Corte Costituzionale

In primo piano pubblicata il
10 Nov 2020
Assessorato/Ufficio: Fondo Pensioni Sicilia

La Corte Costituzionale (Pres. Morelli, red. idem), con sentenza nr. 235 del 22 ottobre 2020 e depositata oggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14. Si riporta il testo dell'art. 7, della l.r. 14/2019:


1. Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi.
2. I dipendenti di cui all'articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.