Conservazione dei documenti PO FESR 2014-20 - Azioni 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.2.1_03 – 1.5.1
Con Circolare n. 3/2024 - prot. n. 9222 del 04/03/2024 - il Servizio 5 “Innovazione tecnologica e Politiche per lo sviluppo economico” comunica a tutti i beneficiari delle Azioni 1.1.2, 1.1.3, .1.1.5, 1.2.1_03 e 1.5.1 del PO FESR 20214/2020 che, per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica, tutte le imprese beneficiarie di contributi finanziari a valere sulle risorse dei fondi comunitari sono onerate, ai sensi dell’art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014, alla conservazione di tutta la documentazione necessaria alle verifiche, per un periodo di dieci anni dalla data di notifica del relativo provvedimento di concessione.
La superiore disposizione, prevista dalle norme europee, discende, comunque, anche dalle previsioni dell’art. 2220 del Codice civile.