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OCM APICOLTURA CAMPAGNA 2023-2024 -

Informazioni dagli uffici pubblicata il
07 Dic 2023
Assessorato/Ufficio: Dipartimento dell'agricoltura
Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di “Azioni dirette a Migliorare la produzione e la commercializzazione del miele” – Campagna 2023-2024

Con riferimento alle azioni B1 e B4 del bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di “Azioni dirette a Migliorare la produzione e la commercializzazione del miele” – campagna 2023-2024, approvato con D.D.G. n. 5656 del  09.11.2023 e pubblicato sul portale istituzionale del  Dipartimento Agricoltura https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-
mediterranea/dipartimento-agricoltura/ocm-apicoltura-campagna-apistica-20232024, ad integrazione e chiarimento di quanto già indicato nel bando, si precisa ciò che segue.
In conformità con i contenuti degli interventi elencati nell’allegato II del D.M. n. 614768 del 30.11.2022 e s.m.i., l’azione B1, finalizzata alla lotta ai parassiti e malattie, oltre all’acquisto e  distribuzione di prodotti veterinari, prevede l’acquisto di arnie con fondo a rete. Il prezzo massimo ammissibile è quello incluso nel prezzario regionale agricoltura D.A. GAB. Del 31.08.2023, ai punti F 6.1, F 6.9, F 6.14.
L’azione B4, invece, è finalizzata alla razionalizzazione della  transumanza, oltre all’acquisto di attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo, prevede l’acquisto di arnie. Il prezzo massimo ammissibile è quello incluso nel prezzario regionale  agricoltura D.A. GAB. Del 31.08.2023, ai punti F 6.3, F 6.6, F 6.12, F 6.13.
Il limite massimo di spesa per le arnie indicate nell’azione B4 è:
€ 9.000,00 per gli apicoltori, gli imprenditori apistici, gli apicoltori professionisti, le società di apicoltori; € 11.000,00 per le società cooperative di apicoltori con un numero di soci inferiore a nove. € 18.000,00 per le associazioni apistiche.
Il numero di arnie acquistabili non potrà essere superiore al 70% del numero degli alveari posseduti dall'apicoltore alla data dell'ultimo censimento, nei limiti massimi di spesa sopra citati. Tale percentuale resta valida anche nel caso di acquisto per conto del singolo socio da parte dell'associazione.