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Pubblicazione modulistica per la cessione agevolata del Tfs, ai sensi dell'art. 23 del dl 4/2019

Informazioni dagli uffici pubblicata il
25 Nov 2021
Assessorato/Ufficio: Fondo Pensioni Sicilia
Pubblicazione modulistica per la cessione agevolata del Tfs, ai sensi dell'art. 23 del dl 4/2019

Si rende noto che è pubblicata, nella sezione welfare del portale, il modulo di richiesta di certificazione del Tfs, ai fini della cessione agevolata del Tfs medesimo, prevista dall'art. 23 del dl 4/2019 e coperta dal fondo di garanzia Inps.
Nel rinviare all'apposita circolare Inps (nr. 131/2020), si precisa che la possibilità di accesso all'anticipo riguarda i pubblici dipendenti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'art. 24 del dl. 201/2011, convertito con modificazioni in l. 214/2011 (c.d. legge "Fornero"), come specificato dalla nota del Dipartimento statale della Funzione Pubblica  65221 del 16.10.2019, nonchè al trattamento di "quota 100", consentito ai dipendenti della Regione Siciliana per effetto della  recente l.r. 9/2021.
Per i dipendenti  in quiescenza della Regione Siciliana, l'accesso al beneficio è subordinato al rilascio in favore della banca erogatrice della garanzia del fondo (cd. fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio) istituito presso Inps. In mancanza di tale garanzia, la cessione agevolata non potrà avere luogo.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 5 del DPCM 51/2020:

D.P.C.M. 22/04/2020, n. 51

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2020, n. 150.

Art. 5. Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR

1. La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR è presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall'INPS la domanda è presentata secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito INPS. La domanda on line può essere presentata direttamente dall'utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell'Istituto stesso. Gli enti di patronato e gli altri intermediari dell'INPS saranno espressamente delegati dal richiedente alla presentazione della domanda di certificazione. L'INPS è tenuto a verificare la validità della predetta delega, in conformità alle disposizioni vigenti. Le amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR.

2. L'ente erogatore, a seguito della registrazione al portale lavoropubblico.gov e della compilazione dell'apposita rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con modalità telematiche:

a) la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, con indicazione: (i) delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare; (ii) delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità, con specifica delle cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge;

b) il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo TFS/TFR ai sensi del decreto-legge e del presente decreto;

c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni di cui ai successivi articoli. In aggiunta alla PEC, gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.

3. Il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100» acquisisce dall'INPS, ovvero dalla propria amministrazione in qualità di ente erogatore, la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.