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Sospensione dei termini dei procedimenti (Dl "Cura Italia")

In primo piano pubblicata il
18 Mar 2020
Assessorato/Ufficio: Fondo Pensioni Sicilia

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 103 del Dl. 17.3.2020 nr. 18 (Decreto Cura Italia), "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020". Inoltre "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. Infine si rileva che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".Si tratta pertanto di un intervallo temporale che costituisce una sospensione ex lege dei termini, che riprenderanno a decorrere solo dal 16 aprile.