La produzione, l'importazione da paesi terzi e la movimentazione all'interno dell'Unione Europea di vegetali e prodotti vegetali, è regolamentata principalmente dal D.Lgs n.19 del 2 febbraio 2021 che, in attuazione a diverse Direttive comunitarie, ha per oggetto "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2 017 / 625. ": tali misure rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'art 117 c.2. lettera q della Costituzione.
Nelle altre sezioni delle pagine dedicate al SFR, sono presenti informazioni e modulistica necessari per lo s volgimento delle citate attività.
In questa pagina è utile ricordare che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs 1 9/2021 , ma non solo, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative c he sono di competenza dei Servizi Fitosanitari Regionali e vengono applicate, in Sicilia, dagli Ispettori Fitosanitari in servizio presso le sedi centrale e provinciali del territorio regionale, secondo le procedure dettate dalla L. 689/1981.
I proventi delle sanzioni applicate e riscosse affluiscono nel bilancio della Regione e, con il vincolo di destinazione introdotto dal D.Lgs 8 4/2012, vengono destinati esclusivamente al potenziamento delle attività del Servizio Fitosanitario Regionale. Con Risoluzione 34/E del 28 marzo 2014 sono stati introdotti infatti nuovi codici tributo nel Modello F23 per il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni nel territorio regionale d ella normativa fitosanitaria.
Si ritiene opportuno ricordare, di seguito, quali sono le violazioni citate nel decreto e le relative sanzioni:


Capo XII
SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE
Art. 55.
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa n azionale e dell’Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. A chiunque non rispetta i divieti di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio italiano di organismi nocivi e delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui a gli articoli 5, paragrafo 1, 32, paragrafo 2, 37 , paragrafo 1, 40, paragrafo 1, 42, paragrafo 2 e 53 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
3. A chiunque introduce o sposta nel territorio italiano piante, prodotti vegetali o altri oggetti senza c he siano rispettate le prescrizioni particolari o le prescrizioni equivalenti di cui all’articolo 41, paragrafo 1 e di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o le prescrizioni previste per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio utilizzati per l’introduzione e lo spostamento nel territorio nazionale di piante, prodotti vegetali o altri oggetti da Paesi terzi di cui all’a rticolo 59, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 o introduce materiale da imballaggio di legno nel territorio nazionale in violazione delle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
4. A chiunque introduce nel territorio italiano ai fini di transito o di trasbordo in direzione di un paese terzo, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1 e 57, del regolamento (UE) 2016/2031, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
5. All’operatore professionale che introduce nel territorio nazionale piante, prodotti vegetali e altri oggetti da paesi terzi senza il certificato fitosanitario di cui agli articoli 72, paragrafo 1, 73 e 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
6. A chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme a quanto stabilito dall’articolo 56, paragrafo 1 e 57, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
7. A chiunque modifica la destinazione d’uso di una pianta, di un prodotto vegetale o di altri oggetti, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
8. All’importatore od al suo rappresentante in dogana che omette di attuare la notifica preventiva al posto di controllo frontaliero di arrivo di partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1013 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
9. A chiunque non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 28, comma 1 del presente decreto o non notifica al Servizio fitosanitario nazionale qualsiasi dato a propria disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
10. Ai servizi postali e agli operatori professionali che effettuano vendite a distanza e non mettono a disposizione dei propri clienti, le informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 1 e dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
11. A chiunque in qualità di responsabile di una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in ingresso non adotta le misure previste agli articoli 66, paragrafi 3 de 4 e 69, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
12. A chiunque non applica le misure e le prescrizioni previste dagli articoli 14, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, 15, paragrafi 1 e 3, 30, paragrafo 1, 31, paragrafo 1, 49, paragrafi 1 e 2 e 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
13. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante con presenza di organismi nocivi da quarantena, che ometta l’esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante con presenza di organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 5.000,00; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio
può disporre l’esecuzione coattiva degli estirpi ponendo a carico del trasgressore le relative spese. A chiunque impedisce l’estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.
14. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante, disposto dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell’articolo 32, comma 2, anche qualora le stesse siano asintomatiche, ha l’obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell’atto di intimazione ad adempiere. In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al primo periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone altresì l’estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. A chiunque impedisce l’estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al secondo periodo aumentata del doppio.
15. A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
16. All’operatore professionale che esercita le attività di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in assenza della specifica registrazione ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del presente decreto o con registrazione revocata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del presente decreto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
17. All’operatore professionale e all’operatore autorizzato che viola l’obbligo di registrazione e conservazione dei dati e non garantisce i sistemi di tracciabilità previsti dall’articolo 69 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. A chiunque sposta piante, prodotti vegetali o altri oggetti, nel territorio italiano e dell’Unione ovvero le introduce o sposta all’interno di zone protette, senza il passaporto delle piante di cui all’articolo 78 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
18. A chiunque emette un passaporto delle piante senza la prevista autorizzazione di cui all’articolo 37, comma 1, del presente decreto o con autorizzazione sospesa o ritirata, di cui all’articolo 39, comma 3, del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
19. A chiunque in possesso dell’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante non ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 37, comma 2 del presente decreto e alle prescrizioni e agli obblighi di cui agli articoli 83, paragrafi 1 e 2, 85, 86, paragrafo 1, 87, paragrafi 1, 2 e 3, 88, paragrafo 1 e 90, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
20. A chiunque sostituisce un passaporto delle piante ai sensi dell’articolo 93 del regolamento 2016/2031, violando le prescrizioni di cui al medesimo articolo 93, paragrafi 3 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
21. A chiunque viene a conoscenza dell’inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93 o 94 del regolamento (UE) 2016/2031 per un’unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo e non annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, non lo rimuove dall’unità di vendita nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 95 del
medesimo regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
22. A chiunque commercializza o ripara imballaggi di legno, legno o altri oggetti contrassegnati con il marchio ISPM 15 IPPC/FAO o appone tale marchio senza la specifica autorizzazione di cui all’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque commercializza imballaggi di legno, legno o altri oggetti con un marchio o altro attestato ufficiale contraffatti.
23. A chiunque introduce, detiene o pone in commercio piante, prodotti vegetali o altre oggetti, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e non applica le misure di cui all’articolo 66, paragrafo 3 e 67 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
24. A chiunque, dopo che sono stati sottoposti a controlli ufficiali o alle ispezioni eseguite conformemente al Capo IX del presente decreto, sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altri oggetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
25. A chiunque non consente l’accesso nel centro aziendale o altri luoghi pertinenti i controlli da parte dei soggetti incaricati del Servizio fitosanitario nazionale ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui agli articoli 87, 92 e 98, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/625, agli articoli 1, 4, paragrafo 1 e 6 del regolamento (UE) 2019/66 ovvero ne ostacola l’attività o non rispetti gli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 o 6 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
26. A chiunque elimina o manomette contrassegni o sigilli apposti dai responsabili fitosanitari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
27. Nei casi i cui le violazioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 23, 24 e 26 siano reiterate nel triennio successivo alla prima violazione, il Servizio fitosanitario regionale dispone la sospensione per tre mesi dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37, comma 1.
28. Ai passeggeri in ingresso nel territorio nazionale che, a seguito dei controlli ufficiali di cui all’articolo 45 comma 7, omettano la dichiarazione o rendano una dichiarazione mendace si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.
29. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
30. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del presente decreto sono imputati nei bilanci degli enti regionali o provinciali nel cui ambito territoriale operano i Servizi fitosanitari regionali che hanno irrogato le sanzioni e sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.


Art. 56.
Diritti obbligatori
per i controlli ufficiali
1. Gli oneri necessari per l’effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all’articolo 45, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 49, le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 39, 41, 42, 48 e 49 sono posti a carico dell’operatore professionale, dell’esportatore, dell’importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all’allegato III.
2. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci che entrano nell’Unione europea, i diritti obbligatori di cui all’allegato III, sezione I sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all’articolo 41, comma 2, dal Servizio fitosanitario competente.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere modificati i diritti obbligatori di cui all’allegato III sulla base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, nonché stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura delle spese supplementari dei controlli del Servizio fitosanitario nazionale.
4. I diritti obbligatori di cui all’allegato III, sezione III per i controlli ivi previsti, hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Il diritto obbligatorio per il rilascio dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante deve essere versato all’atto della richiesta.
5. Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.

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