Ai sensi dell'articolo 15 del D.P. n. 14 del 23 dicembre 2009, le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) e c) dello stesso D.P. , eccedenti le normali necessità del "Fondo" sono investite in operazioni comunque a capitale garantito e prevalentemente:
a) in titoli obbligazionari emessi in euro dallo Stato o dalla Regione ovvero garantiti da tali Enti;
b) in titoli obbligazionari non strutturati emessi in euro da emittenti europei con rating non inferiore a quello dello Stato italiano;
c) in beni immobili da cedere in locazione destinandoli, preferibilmente, a sedi di uffici di enti pubblici o a servizi di istituto del "Fondo" stesso.

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