Tassa automobilistica
La tassa automobilistica (bollo auto) è una tassa dovuta da tutti coloro che risultano essere proprietari del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e da coloro i quali posseggono alcune categorie di veicoli, quali ciclomotori, quadricicli, leggeri e veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Con legge regionale 11 Agosto 2015 n° 16, la Regione Sicilia a far data dal 01/01/2016 è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Regione.
Chi paga
È tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà ilmsoggetto che risulta essere proprietario o usufruttuario del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) al primo giorno di ogni periodo d'imposta.
È tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione il soggetto che immette nella pubblica strada il veicolo non iscritto al PRA (es. ciclomotore, quadriciclo leggero, roulotte, ecc..). In caso di mancata circolazione il pagamento non è dovuto.
Entro quale termine
La tassa automobilistica deve essere pagata entro la fine del mese successivo a quello di scadenza. In caso di prima immatricolazione, rientro in possesso o rientro da esenzione/sospensione il pagamento deve essere eseguito entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento di immatricolazione o rientro.
Quando non si è tenuti al pagamento
L'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica in caso di perdita di possesso del veicolo per forza maggiore (es. incendio, terremoto, frana ecc. ) o per fatto di terzo (es.: consegna a demolitore autorizzato, furto) o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, dal periodo tributario in corso a quello in cui vi è l'annotazione al Pra, qualora tale annotazione sia eseguita entro il mese successivo alla scadenza del bollo auto precedente.
Come si paga
La tassa è calcolata sulla base delle caratteristiche tecniche indicate sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento. In particolare:
- Per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli: in base alla potenza espressa in kW tenendo conto della classe "euro" a cui appartiene il veicolo in base alle direttive comunitarie per le emissioni di gas inquinanti;
- Per gli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a inferiore a 12 tonnellate: in base alla portata espressa in tonnellate con l'eventuale aggiunta della tassa per la massa rimorchiabile se è presente il dato tecnico della rimorchiabilità sulla carta di circolazione e non vi è stata l'annotazione della rinuncia al traino sulla carta di circolazione;
- Per gli autocarri con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate: in base al peso complessivo, al numero di assi, alle sospensioni con l'aggiunta della tassa per la massa rimorchiabile se non è stata annotata sulla carta di circolazione l'annotazione della rinuncia al traino;
- Per i motocarri e motofurgoni: distinguendo se inferiori o superiori a 500 cm³, in base alla portata.
