Art. 12 del D.Lgs. 152/2006

La verifica di assoggettabilità è una procedura che si applica a piani e programmi che comportano modifiche minori o interessano piccole aree di uso locale, finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. La procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS è regolamentata dall’art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

L’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 è la procedura di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, che viene gestita dai Servizi in funzione della competenza territoriale assegnata, consta sostanzialmente di tre fasi:

  1. una prima di istruzione nella quale, verificata la completezza della documentazione prodotta dall’istante, vengono avviate le consultazioni dei SCMA Soggetti Competenti in Materia Ambientale;

  2. una seconda nella quale, trascorsi i termini di legge, pervenuti i pareri degli SCMA e caricati a cura del servizio, si trasmette alla CTS Commissione Tecnica Specialistica tutta la documentazione per l’espressione del parere;

  3. una terza fase che, pervenuto il parere della CTS, prevede l’emissione del decreto.

Si rimanda al paragrafo 1 del Quaderno operativo per approfondimenti

Le spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti da versare alle autorità competenti sono individuate all’art. 91 della L.R. n. 9/2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale” .

In particolare, per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 D.Lgs. n. 152/2006, gli oneri sono costituiti da una quota fissa pari a Euro 1.000,00.

La quietanza degli oneri istruttori deve essere caricata sul portale delle autorizzazioni ambientali contestualmente all’istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

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