Notizie 18 /03/ 2024
Pagamenti canoni acqua pubblica - Aggiornamento

SI AVVISA l’utenza che con la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 (“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026”) e con i successivi provvedimenti attuativi (Deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2024) è stato istituito il Capitolo di entrata 8293, Capo 18 intestato a Dipartimento Regionale Tecnico dove dovranno obbligatoriamente confluire i “Proventi di derivazione e utilizzazioni di acque pubbliche derivanti da


- licenze annuali di attingimento (art. 56 R.D. n.1775/1933);
- istanze di concessione in sanatoria (D.L.vo 152/99 e s.m.i. e D.L. 152/2006)
- istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale (Artt. 3 e 4 del R.D. 1775/1933 e s.m.i.), anche a seguito di riscossione coattiva”, in corso d’istruttoria e, per le quali, non risulta ancora emesso il decreto concessorio di competenza del Dipartimento Acqua e Rifiuti (D.A.R.).


I suddetti pagamenti quali canoni di utenza di acqua pubblica previsti dall’art. 35 del T.U. n.1775/1933 e s.m.i, dovranno essere effettuati tramite il portale “pagoPA” della Regione Siciliana.

Solamente per le concessioni (nuove, preferenziali, in sanatoria) e/o i rinnovi assentiti con decreto concessorio i canoni spettanti continueranno a confluire sul Capitolo 2602, Capo 16 del Dipartimento Acque e Rifiuti secondo le modalità già comunicate e pubblicate nel sito istituzionale di questo Ufficio nonché del D.A.R.


AVVERTENZE
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le complicazioni amministrative e le negative conseguenze sull'utente, che un versamento non corretto può comportare, raccomandando la massima attenzione nei pagamenti.
Un pagamento del canone di attingimento effettuato su un capitolo diverso dal capitolo di entrata 8293, capo 18, intestato al Dipartimento Regionale Tecnico, può rendere la domanda di rinnovo della licenza di attingimento effettuata ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 4/2003, priva del presupposto essenziale previsto dallo stesso articolo affinché sia completa e possa produrre effetti, mancando il corretto previo pagamento del canone.
Inoltre, il versamento su un capitolo diverso dall'8293, potrà non avere le condizioni necessarie per la sua validità ai fini della licenza/rinnovo di attingimento, con la conseguenza che l'utente, se vuole attingere l'acqua, potrà essere invitato a versare sul capitolo 8293 capo 18 la somma dovuta e a richiedere al competente eventuale diverso ramo di amministrazione, la restituzione delle somme erroneamente versate in altro capitolo.
In ultimo, l'eventuale prosecuzione nel prelievo dell'acqua in assenza del corretto valido pagamento del canone, potrà essere inteso effettuato in violazione del T.U. 1775/1933 con la conseguenza per l'interessato, evitabile facilmente se il versamento viene effettuato sul corretto capitolo, di essere passibile della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, integrata dall'addizionale regionale di euro 2.000 prevista dall'art. 14 della L.R. 4/2003.

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