Trinacria, simbolo della Regione Siciliana

Direttive Avviso procedure LL.PP. sostitutive delle precedenti

Informazioni dagli uffici pubblicata il
02 Apr 2025
Assessorato/Ufficio: Genio Civile - Siracusa
D.Lgs. n. 36/2023, art. 42, comma 3. Adempimenti relativi alla denuncia dei lavori, deposito e autorizzazione di progetti di opere pubbliche ricadenti in zona sismica. Sintesi Direttive del Dirigente Generale.

Con l’entrata in vigore del Codice degli Appalti di cui Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come modificato dal D.Lgs 31/12/2024 n. 209, sono state introdotte, fra l’altro, importanti novità riguardo agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche – del DPR 380/2001 e ss.mm. e ii.

In particolare, per l’esecuzione di interventi di opere pubbliche le cui procedure di affidamento siano state avviate successivamente al 1° luglio 2023, gli obblighi derivanti dalle suddette disposizioni, artt. 65, 93 e 94 del DPR 380/2001, denuncia dei lavori e autorizzazione sismica, si intendono assolti con l’avvenuta verifica positiva dei relativi progetti, che dovranno essere depositati non più presso gli uffici territorialmente competenti del Genio Civile ma presso l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” (AINOP).

Seppur in vigenza del suddetto regime semplificativo in materia di opere pubbliche, gli Uffici Regionali del Genio Civile in indirizzo continueranno a rilasciare in sede di conferenza di servizi, laddove i R.U.P. ne faranno richiesta, il parere di fattibilità sismica ai sensi della Direttiva Assessoriale 1074/SD/2003 ma dovranno ricusare eventuali richieste di autorizzazione trasmesse attraverso il portale SISMICA della Regione Siciliana.

Le stazioni appaltanti sono, quindi, invitate a non inoltrare agli Uffici Regionali del Genio Civile denunce lavori di progetti di opere pubbliche la cui esecuzione sia regolamentata dal suddetto codice, sia per interventi rilevanti (procedura A – autorizzazione) che per interventi privi o di minor rilevanza nei confronti della pubblica incolumità (procedura C e B - deposito).

È fatto salvo il regime transitorio definito dall’art. 226, comma 2, del suddetto D. Lgs., secondo il quale continueranno ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e continuerà a sussistere l’obbligo della trasmissione della denuncia dei lavori e degli adempimenti consequenziali agli Uffici Regionali del Genio Civile.

La direttiva sostituisce qualsiasi altra nota o informativa emanata precedentemente da questo ufficio.