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30 /07/ 2024
Si prevede che nelle more del rilascio del provvedimento abilitativo da parte degli Uffici Provinciali del Genio Civile, chiunque faccia richiesta di nuove licenze di attingimento ai sensi dell’art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775, finalizzata al mantenimento delle attività agricole, zootecniche e di trasformazione delle relative produzioni, possa esercitare l’attività di attingimento delle risorse idriche da corsi d’acqua, sorgenti superficiali e da pozzi successivamente alla presentazione della relativa istanza all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio, purché corredata, oltre che dalla documentazione di rito e dall’attestazione di avvenuto pagamento del canone minimo previsto dall’art. 35 del suddetto R.D. e fatto salvo eventuale conguaglio, da una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’ottenimento del titolo richiesto.