L'art. 17, comma 11, della legge n°449 del 1997, attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche.
Nella riscossione delle tasse automobilistiche i tabaccai assumono la qualifica pubblicistica di agente contabili.
Il tabaccaio che intende riscuotere le tasse automobilistiche per la Regione siciliana presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza all'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze - Direzione delle Finanze e Credito.
La Regione Sicilia provvede sull'istanza con formale provvedimento, nel termine di quarantacinque giorni dalla sua presentazione e comunica le proprie determinazioni all'interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria.
Nell'istanza sono indicati:
- Il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle finanze;
- L'indirizzo in cui è sita la rivendita (comune, via e numero civico);
- Il codice fiscale del titolare;
- Il nome e il cognome del titolare;
- Il comune e la data di nascita del titolare;
- La residenza del titolare (comune, via e numero civico);
- L'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento in rete tramite Lottomatica, con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998 n. 418.
Il tabaccaio, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio, presta una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Sicilia.
La fideiussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più rivenditori di generi di monopolio. A decorrere dall'anno 2014, la Regione Sicilia ha individuato nuove modalità di calcolo delle suddette fideiussioni secondo le disposizioni di cui al D.A. 22 giugno 2000 pubblicato nella GURS Parte I n° 32 del 2000.
Fermo restando che all'inizio dell'attività il soggetto autorizzato dovrà sottoscrivere una polizza fideiussoria a favore dell'Amministrazione di € 51.646,00 , a partire dal secondo anno di attività lavorativa e quindi dell'esercizio successivo, la predetta cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto autorizzato nell'anno precedente, arrotondando per difetto le centinaia(esempio media € 43.235,00,nuova polizza € 43.000,00).
Dopo il primo anno di applicazione, è in facoltà dell'Amministrazione adeguare l'importo della fideiussione, qualora lo stesso non sia idoneo a garantire gli interessi dell'Erario regionale (Art. 4 D.A. 22 giugno 2000).
Modalità di trasmissione e di utilizzo dei dati relativi alla riscossione
Il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche previste dagli articoli 5 e
6 del decreto ministeriale del 25 novembre 1998 n.418 e l'invio dei dati dei
versamenti vengono effettuati dal tabaccaio mediante l'utilizzo di una rete telematica
e per il tramite di un idoneo sistema informatico indicato dalle associazioni di
categoria, che deve :
- Garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;
- Assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle tasse automobilistiche
- Essere operativo su tutto il territorio nazionale.
I tabaccai ed i gestori del sistema informatico possono utilizzare i dati informativi in
loro possesso per i soli fini stabiliti dall'art.17 della legge 27 dicembre 1996 n. 675.
Adempimento del tabaccaio e modalità di versamento del contribuente
- Il tabaccaio riscuote le tasse automobilistiche per conto della Regione Sicilia.
- Il tabaccaio trasmette i dati al sistema informatico, il sistema in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento.
- E fatto obbligo al tabaccaio di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica stampata dal sistema.
Modalità di riversamento e penali per tardivo riversamento
Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il tabaccaio autorizza la
Regione siciliana a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito
SEPA, direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti
riscossi. Rimane esclusa qualsiasi forma alternativa di riversamento che non
sia la procedura bancaria di addebito automatico (SEPA) ;
Settimanalmente i tabaccai ricevono dal sistema informatico l'estratto conto
relativo all'ammontare totale delle somme da questi riscosse nella settimana
precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile alla Regione
siciliana dal tabaccaio entro due giorni lavorativi dalla messa a disposizione
dell'estratto conto;
Sulle somme non riversate dai tabaccai alla prescritta scadenza ma riversate
entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una
penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme stesse,
trascorso il predetto termine, si procede all'escussione della garanzia.
Sanzioni a carico dei tabaccai
A seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria e previa
contestazione delle rilevate inadempienze, può essere disposta la revoca della
autorizzazione del servizio di riscossione. In particolare , nelle more della definizione
di una nuova regolamentazione, ai fini del procedimento di revoca, si applica il
principio del cumulo materiale al verificarsi di almeno due insoluti per insufficienza
fondi , nel biennio, oppure di tre insoluti a qualsiasi titolo riscontrati nel biennio.
Documentazione richiesta per l'Autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche (D.P.C.M. 25.01.1999 n°11)
- Domanda ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M 25 gennaio1999 n°11 tramite F.I.T (federazione italiana tabaccai o assotabaccai);
- Autorizzazione di addebito in conto per richiesta di incasso mod.SEPA ;
- Licenza per la gestione della rivendita tabacchi ( Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato);
- Garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio (polizza fideiussoria);
- Scheda Intermediario ( da compilare);
- Copia documenti personali (carta di identità e codice fiscale );
- Autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto o di sospensioni di cui all'art. 67 del D.Lgs n°159/2011.(Documentazione Antimafia).