Art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160

Progetti di attività produttive in variante agli strumenti urbanistici

L’art. 8 del D.P.R. 160/10 viene attivato quando è necessario approvare un progetto di attività produttiva in un comune il cui strumento urbanistico non individua apposite aree all’uopo destinate, o individua aree insufficienti, per cui si deve ricorrere ad una Variante urbanistica.

Le domande, concernenti le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività produttive ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

La procedura disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, << non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all’insediamento da realizzare.>> (TAR Veneto, Sez. II n. 798 del 11 giugno 2021).

Come si procede

F.A.Q.

Normativa

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